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Internet : Corte UE vieta imposizione sistemi di filtraggio
preventivo
di
Tamara Gallera*
Il
diritto dell'Unione vieta un’ingiunzione di un giudice nazionale
diretta ad imporre ad un fornitore di accesso ad Internet
di predisporre un sistema di filtraggio per prevenire gli
scaricamenti illegali di file Un'ingiunzione di tale genere
non rispetta il divieto di imporre a siffatto prestatore un
obbligo generale di sorveglianza né l'esigenza di garantire
un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale,
da un lato, e la libertà d'impresa, il diritto alla tutela
dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni, dall'altro.
Lo ha affermato la Corte europea di giustizia decidendo sulla
richiesta di un tribunale spagnolo sulle disposizioni del
diritto dell'UE ovvero se esso consenta agli Stati membri
di autorizzare un giudice nazionale ad ingiungere ad un fornitore
di accesso a Internet di predisporre, in modo generalizzato,
a titolo preventivo, esclusivamente a spese di quest'ultimo
e senza limiti nel tempo, un sistema di filtraggio delle comunicazioni
elettroniche avente la finalità di identificare gli scaricamenti
illegali di file.
Nella
sua sentenza la Corte ricorda anzitutto che i titolari di
diritti di proprietà intellettuale possono chiedere che sia
emanata un'ordinanza nei confronti degli intermediari, come
i fornitori di accesso a Internet, i cui servizi siano utilizzati
da terzi per violare i loro diritti. Le modalità delle ingiunzioni
sono stabilite dal diritto nazionale. Tuttavia, dette norme
nazionali devono rispettare le limitazioni derivanti dal diritto
dell'Unione - in particolare, il divieto imposto dalla direttiva
sul commercio elettronico alle autorità nazionali di adottare
misure che obblighino un fornitore di accesso ad Internet
a procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni
che esso trasmette sulla propria rete.
A questo proposito, la Corte dichiara che l’ingiunzione in
oggetto obbligherebbe la Scarlet a procedere ad una sorveglianza
attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire
qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale.
L’ingiunzione imporrebbe dunque une sorveglianza generalizzata,
incompatibile con la direttiva sul commercio elettronico.
Inoltre, siffatta ingiunzione non rispetterebbe neppure i
diritti fondamentali applicabili. Sebbene la tutela del diritto
di proprietà intellettuale sia sancita dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, non può desumersi né da
tale Carta né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto
sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita
in modo assoluto. Orbene, nella presente fattispecie, l’ingiunzione
di predisporre un sistema di filtraggio implica una sorveglianza,
nell’interesse dei titolari di diritti d’autore, su tutte
le comunicazioni elettroniche realizzate sulla rete del fornitore
di accesso ad Internet coinvolto.
Tale sorveglianza sarebbe peraltro illimitata nel tempo. Pertanto,
un’ingiunzione di questo genere causerebbe una grave violazione
della libertà di impresa, poiché obbligherebbe l'Internet
provider a predisporre un sistema informatico complesso, costoso,
permanente e interamente a sue spese. Per di più, gli effetti
dell’ingiunzione non si limiterebbero alla impresa oggetto
del ricorso alla Corte UE, poiché il sistema di filtraggio
controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali
dei suoi clienti, ossia i loro diritti alla tutela dei dati
personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni,
diritti, questi ultimi, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea.
Da
un lato, infatti, è pacifico che tale ingiunzione implicherebbe
un’analisi sistematica di tutti i contenuti, nonché la raccolta
e l’identificazione degli indirizzi IP degli utenti che effettuano
l’invio dei contenuti illeciti sulla rete, indirizzi che costituiscono
dati personali. Dall’altro, detta ingiunzione rischierebbe
di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema
potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente
tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il
suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni
aventi un contenuto lecito.
La
Corte risolve quindi la questione dichiarando che il diritto
dell'Unione vieta che sia rivolta ad un fornitore di accesso
ad Internet un’ingiunzione di predisporre un sistema di filtraggio
di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per
i suoi servizi, applicabile indistintamente a tutta la sua
clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza
limiti nel tempo.
 
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