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Privacy e processi : Garante , ultima parola al giudice
di
staff
Spetta al giudice, e non al Garante della privacy, la valutazione
sulla liceità del trattamento dei dati personali effettuato
dagli avvocati o dalle parti nel corso del processo e di conseguenza
la utilizzabilità o meno degli atti e dei documenti da loro
prodotti.
Tale
chiarimento dell'Autorità garante dei dati personali
trae origine da due segnalazioni e un reclamo pervenuti da
parte di cittadini che si lamentavano per l'utilizzo di dati
sensibili e giudiziari a loro riferiti. In
un caso, nell'ambito di una causa di separazione, venivano
contestate le modalità di acquisizione e l'utilizzabilità
di alcune lettere private contenenti dati idonei a rivelare
la vita sessuale della reclamante. Un'altra
contestazione era riferita all'utilizzabilità, all'interno
di una causa di lavoro, di dati relativi a una vicenda giudiziaria
penale.
L'ultima segnalazione riguardava la produzione di una e-mail
contenente informazioni sullo stato di salute, presentata
in un contenzioso civile tra due società.
In
tutti e tre i provvedimenti l'Autorità ha sottolineato che,
in base all'articolo 160 del Codice della Privacy, spetta
al giudice definire la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità
di atti, documenti e provvedimenti presentati nell'ambito
del procedimento giudiziario, anche se basati su un trattamento
illecito di dati personali. Tale valutazione è infatti disciplinata
dalle pertinenti disposizioni processuali in materia civile
e penale.
 
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