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Telemarketing : Garante privacy regola uso dati abbonati
di
staff
In concomitanza con l'entrata in funzione del Registro pubblico
delle opposizioni, introdotto dalla recente normativa che
ha modificato le regole del telemarketing, il Garante privacy
ha fissato i limiti entro i quali gli operatori del settore
potranno utilizzare i dati personali degli abbonati presenti
negli elenchi telefonici per effettuare chiamate con operatore
ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta,
ricerche o comunicazioni commerciali.
A
partire dal 31 gennaio, infatti, gli abbonati che non desiderano
ricevere telefonate pubblicitarie dovranno iscriversi al Registro,
gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni. E proprio per assicurare
che la volontà dei cittadini venga effettivamente rispettata,
il Garante ha imposto alle imprese una serie di obblighi.
• Le società che operano nel settore del telemarketing non
potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono
iscritti nel Registro.
•
Se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non
essere più disturbato, quell'azienda dovrà rispettare la sua
volontà anche se l'abbonato non si è iscritto al Registro.
•
La singola azienda che abbia invece ricevuto in passato il
consenso dell'abbonato a ricevere telefonate promozionali,
potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro.
Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto
al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualunque momento.
Con l'entrata in funzione del Registro viene meno anche la
possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute
in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite
utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima
del 1° agosto 2005), senza aver prima acquisito un consenso
ad hoc.
Per
quanto riguarda le numerazioni presenti in pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es.
albi professionali) esse potranno essere utilizzate solo se
le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali
all'attività svolta dall'interessato (sempre che questi non
si sia opposto) o se il telemarketing sia previsto dalla normativa
di riferimento.
L'avvio
del Registro non modifica le regole finora usate per la pubblicità
via posta o effettuata con strumenti diversi dal telefono
(ad es. posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms
o Sms, chiamate automatizzate senza operatore) che prevedono
sempre e comunque la richiesta di un consenso preventivo e
informato dell'utente. Il mancato rispetto delle prescrizioni
dell'Autorità comporta l'applicazione di una sanzione da 30mila
a 180mila euro, che potrà raggiungere, nei casi più gravi,
i 300mila euro.
 
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