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09 settembre 2011
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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-07-2011) 18-07-2011, n. 28250

TRIBUNALE DEI MINORENNI

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale della repubblica presso il Tribunale di Torino, ricorre avverso la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale per i minorenni di Torino, che, in relazione all'accusa D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 ed art. 81 cpv. c.p., ha dichiarato non doversi procedere per irrilevanza del fatto nei confronti di P.D., deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati. In data 21 giugno u.s. la difesa dell'imputato ha depositato una memoria nella quale prospetta l'infondatezza del gravame del Procuratore generale e la corretta applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27. 1.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte. Il P. è accusato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 detenzione e spaccio di grammi 2,3 netti di "cocaina mista ad eroina" ed il G.U.P. minorile ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per irrilevanza del fatto.

Il ricorso del Procuratore generale, dopo aver censurato in fatto l'affermazione del G.U.P. del Tribunale per i minorenni, basata sui buoni esiti dello studio "nei mesi successivi al compimento dell'illecito", in quanto mesi di ferie scolastiche, contesta l'applicazione alla fattispecie di parametri di valutazione, non previsti dalla norma dell'art. 27 cit., e fondati su di un giudizio prognostico favorevole, tipici peraltro della concessione del perdono giudiziale, soluzione quest'ultima, secondo il ricorrente, da privilegiarsi rispetto a quella adottata dal giudice minorile per il maggior effetto di deterrenza criminosa.

Tanto premesso, la questione di diritto si incentra nel quesito se il giudizio di irrilevanza del fatto possa essere fondato "anche" su dati di previsione comportamentale successivi alla condotta che è stata ritenuta di modesto rilievo criminologico e sociale a sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27.

Come questa Corte ha avuto modo anche di recente di affermare (Cass. pen. sez. 2, 32692/2010 Rv. 248267), va ribadito che nel processo a carico di imputati minorenni, ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 27, è necessaria la presenza di tre concorrenti requisiti: la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore, derivante da un ulteriore corso del procedimento. Orbene il "giudizio di tenuità" esige un apprezzamento complessivo del fatto, condotto con riferimento ad una pluralità di parametri assiologici, tra i quali, in primis: la natura del reato e la pena edittale; in via gradata: l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito.

La "valutazione dell'occasionalità" richiede invece l'assenza di condotte penalmente rilevanti ripetute, laddove "il pregiudizio per le esigenze educative" del minore comporta una prognosi negativa sulle conseguenze (dirette ed indirette) legate alla prosecuzione del processo, che diventerebbe -in tali verificati contesti- un mero strumento di repressione anzichè un occasione di recupero della devianza del minore.

Nella specie, come detto, si trattava di detenzione e spaccio di grammi 2,3 netti di "cocaina mista ad eroina" realtà sulla quale il G.U.P. minorile ha espresso il seguente testuale giudizio: "il fatto è sicuramente molto modesto ed è frutto di una situazione contingente che vedeva il ragazzo senza punti di riferimento nè lavoro nè abitazione alla ricerca di mezzi di sostentamento. Ora l'imputato si trova in comunità... è molto impegnato nello studio con buoni esiti e sembra che abbia mutato il proprio stile di vita. Egli appare orientato verso l'inserimento nell'attività lavorativa e quindi sembra che abbia abbandonato i comportamenti penalmente rilevanti. Appare quindi opportuno che lo stesso possa uscire al più presto dal circuito giudiziario e concentrare le proprie risorse sulla scuola e sul reperimento di attività lavorativa".

Orbene ritiene la Corte che il G.U.P., sia pure con una stringata ed essenziale motivazione, abbia dato adeguato conto della sussistenza dei tre requisiti, soggettivi ed oggettivi, che integrano l'irrilevanza del fatto. Le ulteriori notazioni (prognostiche positive), lamentate dal Procuratore generale, in quanto connotate a suo avviso da manifesta illogicità rispetto alla norma applicata, e pertinenti tipicamente alla concessione del perdono giudiziale di cui all'art. 169 cod. pen., nella specie non sono affatto disfunzionali agli effetti della verifica del 3^ requisito dianzi indicato e concernente il pregiudizio per il minore, derivante da un ulteriore corso del procedimento.

E' infatti evidente che il "peso negativo" della prosecuzione del procedimento (il pregiudizio alle esigenze educative del minorenne) risulta tanto più rilevante, quanto più favorevole è la prognosi di un ravvedimento del giovane imputato. Pertanto risulta logica e coerente l'argomentazione offerta dalla sentenza impugnata, la quale ha semplicemente rafforzato il complessivo e finale giudizio di irrilevanza del fatto. La decisione infatti ha sviluppato il criterio delle esigenze educative, senza però dimenticare la convergenza degli altri dati di giustificazione, indicati dal legislatore, in tale quadro risultando cosi irrilevante la circostanza che elementi valorizzati coincidano con quelli utilizzabili per il ricorso all'istituto del perdono giudiziale.

La scelta tra le due opzioni (D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 oppure art. 169 c.p.) è infatti il frutto di un giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità, laddove, come nella specie, risulti adeguatamente e logicamente motivato. Il ricorso va quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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Commento alla sentenza

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