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Cass.
pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-07-2011) 18-07-2011, n. 28250
TRIBUNALE
DEI MINORENNI
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Procuratore generale della repubblica presso il Tribunale
di Torino, ricorre avverso la sentenza del G.U.P. presso il
Tribunale per i minorenni di Torino, che, in relazione all'accusa
D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 ed art. 81 cpv. c.p., ha
dichiarato non doversi procedere per irrilevanza del fatto
nei confronti di P.D., deducendo vizi e violazioni nella motivazione
nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno
ora riassunti e valutati. In data 21 giugno u.s. la difesa
dell'imputato ha depositato una memoria nella quale prospetta
l'infondatezza del gravame del Procuratore generale e la corretta
applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 448 del 1988,
art. 27. 1.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione
di questa Corte. Il P. è accusato D.P.R. n. 309 del 1990,
ex art. 73 detenzione e spaccio di grammi 2,3 netti di "cocaina
mista ad eroina" ed il G.U.P. minorile ha dichiarato non doversi
procedere nei suoi confronti per irrilevanza del fatto.
Il
ricorso del Procuratore generale, dopo aver censurato in fatto
l'affermazione del G.U.P. del Tribunale per i minorenni, basata
sui buoni esiti dello studio "nei mesi successivi al compimento
dell'illecito", in quanto mesi di ferie scolastiche, contesta
l'applicazione alla fattispecie di parametri di valutazione,
non previsti dalla norma dell'art. 27 cit., e fondati su di
un giudizio prognostico favorevole, tipici peraltro della
concessione del perdono giudiziale, soluzione quest'ultima,
secondo il ricorrente, da privilegiarsi rispetto a quella
adottata dal giudice minorile per il maggior effetto di deterrenza
criminosa.
Tanto
premesso, la questione di diritto si incentra nel quesito
se il giudizio di irrilevanza del fatto possa essere fondato
"anche" su dati di previsione comportamentale successivi alla
condotta che è stata ritenuta di modesto rilievo criminologico
e sociale a sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27.
Come
questa Corte ha avuto modo anche di recente di affermare (Cass.
pen. sez. 2, 32692/2010 Rv. 248267), va ribadito che nel processo
a carico di imputati minorenni, ai fini della sentenza di
non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, D.P.R. n.
448 del 1988, ex art. 27, è necessaria la presenza di tre
concorrenti requisiti: la tenuità del fatto, l'occasionalità
del comportamento e il pregiudizio per il minore, derivante
da un ulteriore corso del procedimento. Orbene il "giudizio
di tenuità" esige un apprezzamento complessivo del fatto,
condotto con riferimento ad una pluralità di parametri assiologici,
tra i quali, in primis: la natura del reato e la pena edittale;
in via gradata: l'allarme sociale provocato, la capacità a
delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere
il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito.
La "valutazione dell'occasionalità" richiede invece l'assenza
di condotte penalmente rilevanti ripetute, laddove "il pregiudizio
per le esigenze educative" del minore comporta una prognosi
negativa sulle conseguenze (dirette ed indirette) legate alla
prosecuzione del processo, che diventerebbe -in tali verificati
contesti- un mero strumento di repressione anzichè un occasione
di recupero della devianza del minore.
Nella
specie, come detto, si trattava di detenzione e spaccio di
grammi 2,3 netti di "cocaina mista ad eroina" realtà sulla
quale il G.U.P. minorile ha espresso il seguente testuale
giudizio: "il fatto è sicuramente molto modesto ed è frutto
di una situazione contingente che vedeva il ragazzo senza
punti di riferimento nè lavoro nè abitazione alla ricerca
di mezzi di sostentamento. Ora l'imputato si trova in comunità...
è molto impegnato nello studio con buoni esiti e sembra che
abbia mutato il proprio stile di vita. Egli appare orientato
verso l'inserimento nell'attività lavorativa e quindi sembra
che abbia abbandonato i comportamenti penalmente rilevanti.
Appare quindi opportuno che lo stesso possa uscire al più
presto dal circuito giudiziario e concentrare le proprie risorse
sulla scuola e sul reperimento di attività lavorativa".
Orbene
ritiene la Corte che il G.U.P., sia pure con una stringata
ed essenziale motivazione, abbia dato adeguato conto della
sussistenza dei tre requisiti, soggettivi ed oggettivi, che
integrano l'irrilevanza del fatto. Le ulteriori notazioni
(prognostiche positive), lamentate dal Procuratore generale,
in quanto connotate a suo avviso da manifesta illogicità rispetto
alla norma applicata, e pertinenti tipicamente alla concessione
del perdono giudiziale di cui all'art. 169 cod. pen., nella
specie non sono affatto disfunzionali agli effetti della verifica
del 3^ requisito dianzi indicato e concernente il pregiudizio
per il minore, derivante da un ulteriore corso del procedimento.
E' infatti evidente che il "peso negativo" della prosecuzione
del procedimento (il pregiudizio alle esigenze educative del
minorenne) risulta tanto più rilevante, quanto più favorevole
è la prognosi di un ravvedimento del giovane imputato. Pertanto
risulta logica e coerente l'argomentazione offerta dalla sentenza
impugnata, la quale ha semplicemente rafforzato il complessivo
e finale giudizio di irrilevanza del fatto. La decisione infatti
ha sviluppato il criterio delle esigenze educative, senza
però dimenticare la convergenza degli altri dati di giustificazione,
indicati dal legislatore, in tale quadro risultando cosi irrilevante
la circostanza che elementi valorizzati coincidano con quelli
utilizzabili per il ricorso all'istituto del perdono giudiziale.
La scelta tra le due opzioni (D.P.R. n. 448 del 1988, art.
27 oppure art. 169 c.p.) è infatti il frutto di un giudizio
di merito, incensurabile in sede di legittimità, laddove,
come nella specie, risulti adeguatamente e logicamente motivato.
Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Commento
alla sentenza
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