Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
Osservatorio sulla legalita' onlusscopi, attivita', referenti, i comitati, il presidenteinvia domande, interventi, suggerimentihome osservatorio onlusnews settimanale gratuitaprima pagina
09 settembre 2011
tutti gli speciali

Cassazione : minori , quando esigenze educative prevalgono su prevenzione generale
di Annalisa Gasparre*

LE ISTANZE DI PREVENZIONE GENERALE SOCCOMBONO DAVANTI ALLE ESIGENZE EDUCATIVE DEL MINORE IN CASO DI “IRRILEVANZA DEL FATTO”

Cass. pen. Sez. VI n. 28250 del 14.07.2011 dep. 18.07.2011

Ricorreva il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Torino avverso la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale per i minorenni di Torino che aveva dichiarato non doversi procedere per irrilevanza del fatto nei confronti di P.D.

Nella specie il Procuratore, oltre a contestare nel merito le affermazioni del Giudice minorile in ordine ai requisiti all’uopo previsti dall’art. 27 d.p.r. 448/88 e cioè la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento e il pregiudizio per le esigenze educative che il proseguimento del processo comporta, contestava le ulteriori considerazioni svolte dal Giudice: i parametri di valutazione presi in esame successivamente alla commissione del reato e tesi a formare una prognosi favorevole di rieducazione.

Secondo il Procuratore, tale valutazione sarebbe tipica della concessione del perdono giudiziale e non della sentenza di non doversi procedere ex art. 27. In altri termini, la questione di diritto riguardava la possibilità che il giudizio di irrilevanza del fatto potesse essere fondato “anche” su dati di previsione comportamentale successivi alla condotta ritenuta di modesto rilievo criminologico e sociale. Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha avuto modo di ribadire che nel processo a carico di imputati minorenni, ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, “è necessaria la presenza di tre concorrenti requisiti: la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore, derivante da un ulteriore corso del procedimento”.

Precisa la Corte che “il giudizio di tenuità esige un apprezzamento complessivo del fatto”, condotto sulla base di una pluralità di parametri: natura del reato, pena edittale, allarme sociale provocato, capacità a delinquere, ragioni che hanno spinto il minore a delinquere, modalità della condotta. “La valutazione dell’occasionalità” richiede “l’assenza di condotte penalmente rilevanti ripetute” e “il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa sulle conseguenze (dirette e indirette) legate alla prosecuzione del processo” che diventerebbe mero strumento di repressione, anziché occasione di recupero della devianza del minore.

Ebbene, secondo la Corte, il Giudice minorile torinese dava conto adeguatamente della sussistenza dei tre requisiti che integrano l’irrilevanza del fatto, mentre le lamentate ulteriori notazioni prognostiche positive (tipiche dell’istituto del perdono giudiziale), non sarebbero affatto disfunzionali alla verifica del terzo requisito previsto (pregiudizio alle esigenze educative derivante dall’ulteriore corso del procedimento). Anzi, il pregiudizio della prosecuzione del procedimento risulta tanto più rilevante quanto più favorevole sia la prognosi di ravvedimento del minore, basata su comportamenti necessariamente successivi alla commissione del fatto-reato.

La Corte rigettava pertanto il ricorso del Procuratore, così confermando la sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto ex art. 27 d.p.r. 448/88 essendo presenti tutti i requisiti di legge previsti dalla norma che antepone le esigenze educative del minore alle istanze di prevenzione generale dinanzi a reati di scarsa gravità.

* esperta di diritto penale e procedura penale, membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio


per approfondire...

La sentenza

_____
NB: I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI
CITANDO L'AUTORE E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org

°
avviso legale