Cassazione
: minori , quando esigenze educative prevalgono su prevenzione
generale
di
Annalisa Gasparre*
LE
ISTANZE DI PREVENZIONE GENERALE SOCCOMBONO DAVANTI ALLE ESIGENZE
EDUCATIVE DEL MINORE IN CASO DI “IRRILEVANZA DEL FATTO”
Cass.
pen. Sez. VI n. 28250 del 14.07.2011 dep. 18.07.2011
Ricorreva
il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale
di Torino avverso la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale
per i minorenni di Torino che aveva dichiarato non doversi
procedere per irrilevanza del fatto nei confronti di P.D.
Nella
specie il Procuratore, oltre a contestare nel merito le affermazioni
del Giudice minorile in ordine ai requisiti all’uopo previsti
dall’art. 27 d.p.r. 448/88 e cioè la tenuità del fatto, l’occasionalità
del comportamento e il pregiudizio per le esigenze educative
che il proseguimento del processo comporta, contestava le
ulteriori considerazioni svolte dal Giudice: i parametri di
valutazione presi in esame successivamente alla commissione
del reato e tesi a formare una prognosi favorevole di rieducazione.
Secondo
il Procuratore, tale valutazione sarebbe tipica della concessione
del perdono giudiziale e non della sentenza di non doversi
procedere ex art. 27. In altri termini, la questione di diritto
riguardava la possibilità che il giudizio di irrilevanza del
fatto potesse essere fondato “anche” su dati di previsione
comportamentale successivi alla condotta ritenuta di modesto
rilievo criminologico e sociale. Con la pronuncia in esame,
la Cassazione ha avuto modo di ribadire che nel processo a
carico di imputati minorenni, ai fini della sentenza di non
luogo a procedere per irrilevanza del fatto, “è necessaria
la presenza di tre concorrenti requisiti: la tenuità del fatto,
l’occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il
minore, derivante da un ulteriore corso del procedimento”.
Precisa la Corte che “il giudizio di tenuità esige un apprezzamento
complessivo del fatto”, condotto sulla base di una pluralità
di parametri: natura del reato, pena edittale, allarme sociale
provocato, capacità a delinquere, ragioni che hanno spinto
il minore a delinquere, modalità della condotta. “La valutazione
dell’occasionalità” richiede “l’assenza di condotte
penalmente rilevanti ripetute” e “il pregiudizio per
le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa
sulle conseguenze (dirette e indirette) legate alla prosecuzione
del processo” che diventerebbe mero strumento di repressione,
anziché occasione di recupero della devianza del minore.
Ebbene,
secondo la Corte, il Giudice minorile torinese dava conto
adeguatamente della sussistenza dei tre requisiti che integrano
l’irrilevanza del fatto, mentre le lamentate ulteriori notazioni
prognostiche positive (tipiche dell’istituto del perdono giudiziale),
non sarebbero affatto disfunzionali alla verifica del terzo
requisito previsto (pregiudizio alle esigenze educative derivante
dall’ulteriore corso del procedimento). Anzi, il pregiudizio
della prosecuzione del procedimento risulta tanto più rilevante
quanto più favorevole sia la prognosi di ravvedimento del
minore, basata su comportamenti necessariamente successivi
alla commissione del fatto-reato.
La
Corte rigettava pertanto il ricorso del Procuratore, così
confermando la sentenza di non doversi procedere per irrilevanza
del fatto ex art. 27 d.p.r. 448/88 essendo presenti tutti
i requisiti di legge previsti dalla norma che antepone le
esigenze educative del minore alle istanze di prevenzione
generale dinanzi a reati di scarsa gravità.
*
esperta di diritto penale e procedura penale,
membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio
 
La
sentenza
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