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Osservatorio
: rapporto sulla Disabilita' 2011
a cura di avv. Margherita Corriere*
In
merito alle spese per terapie di riabilitazione si
segnala la sentenza della Corte di Cassazione , sezione Lavoro,
n.17541 del 23.06.2011. Ecco l'antefatto della sentenza: Il
giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, aveva condannato
l'Azienda Sanitaria all'erogazione gratuita in favore di un
cittadino della terapia per recupero motorio, denominata "Dikul"
per tutto il tempo necessario alla stessa. Ma l'Azienda promuoveva
appello.
Il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado
e motivava la decisione di rigetto osservando che non esisteva
un margine di discrezionalità dell'amministrazione sanitaria
nei casi, quali quello di specie, nei quali la richiesta di
intervento economico era giustificata da motivi di urgenza
o dalla necessità di evitare pregiudizi gravi o irreversibili,
che la sussistenza del diritto al rimborso delle spese andava
parametrata alla sussistenza dei soli presupposti di legge
e che, tra questi, quello dell'efficacia doveva essere valutato
unitamente a quello della appropriatezza, inteso nel senso
di un confronto tra i risultati positivi della cura e eventuali
riflessi negativi della terapia stessa sulle condizioni di
vita del paziente. L'Azienda Sanitaria promuoveva ricorso
per Cassazione, rappresentando che non sussistevano nella
fattispecie i motivi di urgenza per la richiesta dell'intervento
economico connesso alla particolare terapia medica di cui
trattasi, tali da consentire la mancanza della discrezionalità
dell'amministrazione sanitaria in ordine allo stanziamento
della relativa spesa e che non sussisteva neppure il pericolo
di un pregiudizio grave o irreparabile.
Ma la Corte di Cassazione, con l'importante sentenza, rigettando
il ricorso, ha ribadito che, data la dimensione di diritto
assoluto e primario, costituzionalmente garantito, della situazione
soggettiva fatta valere, questa non poteva essere definitivamente
sacrificata o compromessa, per cui allorquando si prospettano
motivi di urgenza suscettibili di esporla a pregiudizi gravi
e irreversibili, alla pubblica amministrazione manca qualsiasi
potere discrezionale di incidere su tale diritto Pertanto
la Corte ribadisce il diritto all' erogazione a carico del
SSN di cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico,
allorquando siano prospettati motivi di urgenza suscettibili
di esporre la salute a pregiudizi gravi e irreversibili, accertati
sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata
in materia sanitaria dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, nel testo modificato dall'art. 1del decreto_legislativo_229_1999.
Con
la decisione n. 1607 del 2011 il Consiglio di Stato ha preso
posizione su un problema di grande rilievo economico e sociale,
quello del costo dei servizi sociali a favore dei disabili,
in particolare, delle rette per le residenze sociali assistite,
RSA. La querelle era sul punto se sia legittimo per regioni
ed enti locali considerare, nella determinazione di tali costi
e rette, la situazione economica della famiglia dell'assistito,
nonché pretendere il coinvolgimento dei familiari nei relativi
pagamenti. Il Consiglio di Stato ritiene legittimo considerare
la situazione economica dei familiari e attendersi che questi
aiutino l'assistito nel partecipare ai costi del servizio,
tuttavia questa tesi è accompagnata da importanti precisazioni
e, soprattutto, eccezioni.
Ecco le precisazioni:
1-
i crediti alimentari rimangono strettamente personali, sicché
il comune non può sostituirsi al titolare nel loro esercizio,
ma può solo pretendere che essi siano dichiarati e attivati.
2- il sistema della previsione regolamentare locale "lascia
fermo" l'obbligo per il comune di valutare quelle situazioni,
in cui la condizione di bisogno permane anche a causa di una
obiettiva inerzia dei soggetti obbligati o dei familiari";
il che sembra riferirsi non solo ai casi in cui i crediti
alimentari non esistono, ma anche a quelli in cui essi non
sono esigibili o comunque non sono prontamente accessibili
alla persona non autosufficiente.
Ed ecco poi le eccezioni: -
L'art. 3, co. 2-ter, del d.lgs. n. 109 del 1998 (introdotto
dal d.lgs. correttivo e integrativo n. 130 del 2000) ha previsto
norme speciali per l'accesso di disabili gravi e persone ultrasessantacinquenni
(non autosufficienti) a prestazioni inserite in percorsi integrati
di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente
residenziale, di tipo diurno oppure continuativo. In questi
casi, la disciplina generale dell'ISEE si applica nei limiti
che avrebbero dovuto essere stabiliti con un apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
Tale decreto avrebbe dovuto essere adottato "al fine di
favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare
di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del
solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione
al costo della prestazione", ma non è stato mai emanato.
In sua assenza, deve ritenersi comunque vincolante per regioni
ed enti locali la regola di evidenziare la situazione economica
del solo assistito, e quindi non la situazione economica familiare.
Pertanto secondo il Consiglio di Stato "anche in attesa
dell'adozione del decreto, sia il legislatore regionale sia
i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio, idoneo
a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni
da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale,
attendendo proprio ad una facilitazione all'accesso ai servizi
sociali per le persone più bisognose di assistenza".
Non
si può ultimare questa rassegna senza citare la sentenza della
Corte Costituzionale n.329 del 16 dicembre 2011, che ha dichiarato
l'incostituzionalità dell'art.80 c.19 della legge n. 388/2000
- Legge finanziaria 2001- nella parte in cui subordina l'erogazione
dell'indennità di frequenza per i minori extracomunitari
alla titolarità della carta di soggiorno.
L'introduzione
dell'art. 80 c.19 della legge finanziaria 2001 limitava l'accesso
a tale beneficio economico solo ai minori invalidi extracomunitari
titolari di carta di soggiorno (o permesso di soggiorno CE
per lungo soggiornanti). La Consulta ha evidenziato come tale
discriminazione è incompatibile con i principi sanciti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009
n.18 e richiamata dalla stessa Corte nell' ordinanza n.285/2009
in cui veniva censurata la parte relativa all'indennità di
frequenza.
Nella
sentenza, la Corte non ha mancato di sottolineare il diritto
alla tutela psico-fisica della persona disabile, affermando
che: "il contesto in cui si iscrive la indennità di frequenza
è, dunque, quanto mai composito e costellato di finalità sociali
che coinvolgono beni e valori, tutti, di primario risalto
nel quadro dei diritti fondamentali della persona. Si va,
infatti, dalla tutela della infanzia e della salute alle garanzie
che devono essere assicurate, in situazioni di parità, ai
portatori di handicap, nonché alla salvaguardia di condizioni
di vita accettabili per il contesto familiare in cui il minore
disabile si trova inserito, coinvolgendo al tempo stesso l'esigenza
di agevolare il futuro progresso del minore nel mondo del
lavoro e la partecipazione attiva alla vita sociale".
L'Osservatorio, per questo nuovo anno, si augura che la società
e le istituzioni tutte prendano sempre più coscienza dei diritti
dei disabili e che una autentica cultura del rispetto e dell'attenzione
verso il diverso si diffonda: la diversità deve essere sempre
di più intesa come risorsa, come potenzialità di capacità
indispensabili per una sana e coerente crescita del substrato
di una collettività.
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Coordinatrice della Commissione Disabilità dell'Osservatorio
sulla Legalità e sui Diritti ONLUS. Hanno contribuito Flavia
Fulvio ed Ersilia Cagliozzi
 
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