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14 gennaio 2012
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Osservatorio : rapporto sulla Disabilita' 2011
a cura di avv. Margherita Corriere*

In merito alle spese per terapie di riabilitazione si segnala la sentenza della Corte di Cassazione , sezione Lavoro, n.17541 del 23.06.2011. Ecco l'antefatto della sentenza: Il giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, aveva condannato l'Azienda Sanitaria all'erogazione gratuita in favore di un cittadino della terapia per recupero motorio, denominata "Dikul" per tutto il tempo necessario alla stessa. Ma l'Azienda promuoveva appello.

Il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado e motivava la decisione di rigetto osservando che non esisteva un margine di discrezionalità dell'amministrazione sanitaria nei casi, quali quello di specie, nei quali la richiesta di intervento economico era giustificata da motivi di urgenza o dalla necessità di evitare pregiudizi gravi o irreversibili, che la sussistenza del diritto al rimborso delle spese andava parametrata alla sussistenza dei soli presupposti di legge e che, tra questi, quello dell'efficacia doveva essere valutato unitamente a quello della appropriatezza, inteso nel senso di un confronto tra i risultati positivi della cura e eventuali riflessi negativi della terapia stessa sulle condizioni di vita del paziente. L'Azienda Sanitaria promuoveva ricorso per Cassazione, rappresentando che non sussistevano nella fattispecie i motivi di urgenza per la richiesta dell'intervento economico connesso alla particolare terapia medica di cui trattasi, tali da consentire la mancanza della discrezionalità dell'amministrazione sanitaria in ordine allo stanziamento della relativa spesa e che non sussisteva neppure il pericolo di un pregiudizio grave o irreparabile.

Ma la Corte di Cassazione, con l'importante sentenza, rigettando il ricorso, ha ribadito che, data la dimensione di diritto assoluto e primario, costituzionalmente garantito, della situazione soggettiva fatta valere, questa non poteva essere definitivamente sacrificata o compromessa, per cui allorquando si prospettano motivi di urgenza suscettibili di esporla a pregiudizi gravi e irreversibili, alla pubblica amministrazione manca qualsiasi potere discrezionale di incidere su tale diritto Pertanto la Corte ribadisce il diritto all' erogazione a carico del SSN di cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico, allorquando siano prospettati motivi di urgenza suscettibili di esporre la salute a pregiudizi gravi e irreversibili, accertati sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dall'art. 1del decreto_legislativo_229_1999.

Con la decisione n. 1607 del 2011 il Consiglio di Stato ha preso posizione su un problema di grande rilievo economico e sociale, quello del costo dei servizi sociali a favore dei disabili, in particolare, delle rette per le residenze sociali assistite, RSA. La querelle era sul punto se sia legittimo per regioni ed enti locali considerare, nella determinazione di tali costi e rette, la situazione economica della famiglia dell'assistito, nonché pretendere il coinvolgimento dei familiari nei relativi pagamenti. Il Consiglio di Stato ritiene legittimo considerare la situazione economica dei familiari e attendersi che questi aiutino l'assistito nel partecipare ai costi del servizio, tuttavia questa tesi è accompagnata da importanti precisazioni e, soprattutto, eccezioni.

Ecco le precisazioni:

1- i crediti alimentari rimangono strettamente personali, sicché il comune non può sostituirsi al titolare nel loro esercizio, ma può solo pretendere che essi siano dichiarati e attivati.

2- il sistema della previsione regolamentare locale "lascia fermo" l'obbligo per il comune di valutare quelle situazioni, in cui la condizione di bisogno permane anche a causa di una obiettiva inerzia dei soggetti obbligati o dei familiari"; il che sembra riferirsi non solo ai casi in cui i crediti alimentari non esistono, ma anche a quelli in cui essi non sono esigibili o comunque non sono prontamente accessibili alla persona non autosufficiente.

Ed ecco poi le eccezioni: - L'art. 3, co. 2-ter, del d.lgs. n. 109 del 1998 (introdotto dal d.lgs. correttivo e integrativo n. 130 del 2000) ha previsto norme speciali per l'accesso di disabili gravi e persone ultrasessantacinquenni (non autosufficienti) a prestazioni inserite in percorsi integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno oppure continuativo. In questi casi, la disciplina generale dell'ISEE si applica nei limiti che avrebbero dovuto essere stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale decreto avrebbe dovuto essere adottato "al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione", ma non è stato mai emanato. In sua assenza, deve ritenersi comunque vincolante per regioni ed enti locali la regola di evidenziare la situazione economica del solo assistito, e quindi non la situazione economica familiare. Pertanto secondo il Consiglio di Stato "anche in attesa dell'adozione del decreto, sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, attendendo proprio ad una facilitazione all'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza".

Non si può ultimare questa rassegna senza citare la sentenza della Corte Costituzionale n.329 del 16 dicembre 2011, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.80 c.19 della legge n. 388/2000 - Legge finanziaria 2001- nella parte in cui subordina l'erogazione dell'indennità di frequenza per i minori extracomunitari alla titolarità della carta di soggiorno.

L'introduzione dell'art. 80 c.19 della legge finanziaria 2001 limitava l'accesso a tale beneficio economico solo ai minori invalidi extracomunitari titolari di carta di soggiorno (o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti). La Consulta ha evidenziato come tale discriminazione è incompatibile con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009 n.18 e richiamata dalla stessa Corte nell' ordinanza n.285/2009 in cui veniva censurata la parte relativa all'indennità di frequenza.

Nella sentenza, la Corte non ha mancato di sottolineare il diritto alla tutela psico-fisica della persona disabile, affermando che: "il contesto in cui si iscrive la indennità di frequenza è, dunque, quanto mai composito e costellato di finalità sociali che coinvolgono beni e valori, tutti, di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona. Si va, infatti, dalla tutela della infanzia e della salute alle garanzie che devono essere assicurate, in situazioni di parità, ai portatori di handicap, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il minore disabile si trova inserito, coinvolgendo al tempo stesso l'esigenza di agevolare il futuro progresso del minore nel mondo del lavoro e la partecipazione attiva alla vita sociale".

L'Osservatorio, per questo nuovo anno, si augura che la società e le istituzioni tutte prendano sempre più coscienza dei diritti dei disabili e che una autentica cultura del rispetto e dell'attenzione verso il diverso si diffonda: la diversità deve essere sempre di più intesa come risorsa, come potenzialità di capacità indispensabili per una sana e coerente crescita del substrato di una collettività.

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* Coordinatrice della Commissione Disabilità dell'Osservatorio sulla Legalità e sui Diritti ONLUS. Hanno contribuito Flavia Fulvio ed Ersilia Cagliozzi


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