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Osservatorio
: rapporto sulla Disabilita' 2011 - 4
a cura di avv. Margherita Corriere*
Cambiando
argomento, ma trattando sempre di fondamentali diritti del
disabile, quale il diritto al lavoro, nel 2011 si è
avuta l'interessante sentenza della Corte di Cassazione, sezione
Lavoro n.17720, che statuisce i seguenti importanti principi:
1- nell'ipotesi di rapporto di lavoro con invalido assunto
obbligatoriamente ai sensi della legge 12 aprile 1968 n. 482,
le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità
non possono essere computate nel periodo di comporto, ai fini
del diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art.
2110 cod. civ., se l'invalido sia stato destinato a mansioni
incompatibili con le sue condizioni fisiche (in violazione
dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968), derivando in tal
caso l'impossibilità della prestazione dalla violazione da
parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare l'integrità
fisica del lavoratore (Cass. 15 dicembre 1994, n. 10769; Cass.
23 aprile 2004, n. 7730);
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- al fine di accertare l'obiettiva incompatibilità fra le
malattie che determinano le assenze dal lavoro e la condizione
di invalidità del dipendente assunto obbligatoriamente, non
si può non prendere in considerazione il principio dell'equivalenza
causale di cui all'art. 41 cod. penale che trova applicazione
anche nel settore degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali e, comunque, rispetto agli obblighi di tutela
ex art. 2087 cod. civ., imponendo di riconoscere un ruolo
di concausa anche ad elementi che, in ipotesi, possano avere
una influenza causale minima ;
3- sia le assenze derivanti da malattie aventi un collegamento
causale diretto con le mansioni svolte dall'invalido, sia
le assenze derivanti da malattie rispetto alle quali le mansioni
svolte abbiano solo un ruolo di concausa devono essere escluse
da quelle utili per la determinazione del periodo di comporto,
tenuto conto sia del diritto del lavoratore - tanto più se
invalido - di pretendere, sia, correlativamente, dell'obbligo
del datore di lavoro di ricercare una collocazione lavorativa
idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto
dell'organizzazione aziendale in concreto realizzata dall'imprenditore
(arg. ex: Cass. 30 dicembre 2009, n. 27845 cit.);
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- in particolare, nel caso di un rapporto di lavoro instaurato
con un prestatore invalido, assunto obbligatoriamente a norma
della legge 2 aprile 1968 n. 482. il datore di lavoro, che
a norma dell'ex art. 2087 cod. civ. deve adottare tutte le
misure necessarie per l'adeguata tutela dell'integrità fisica
e della personalità morale del lavoratore, deve in ispecie
in osservanza delle disposizioni della detta legge far sì
che le mansioni alle quali il lavoratore invalido viene adibito
siano compatibili con la sua condizione;
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- in questo ambito, gli accertamenti sanitari di cui all'art.
5 della legge n. 300 del 1970, attengono proprio all'interesse
del datore di lavoro di controllare l'idoneità fisica del
lavoratore, diversamente dagli accertamenti sanitari previsti
dalle norme concernenti particolari istituti della sicurezza
sociale, che sono finalizzati a soddisfare l'interesse del
lavoratore ad un determinato trattamento previdenziale-assicurativo
diretto a soccorrere o ad attenuare lo stato di bisogno conseguente
alle menomate condizioni di salute.
6 - Tali principi trovano fondamento nella Costituzione (
artt. 3, 32, 38, terzo comma) e devono essere oggetto di applicazione
ancora più rigorosa in conseguenza dell'evoluzione normativa
di origine internazionale e UE che si è avuta in questa materia.
Infatti, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(detta anche Carta di Nizza) è stata originariamente proclamata
a Nizza nei 2000 e, pure prima che le venisse attribuito il
valore giuridico dei trattati (col Trattato di Lisbona), ad
essa era stato riconosciuto "carattere espressivo di principi
comuni agli ordinamenti europei" (Corte costituzionale, sentenze
n. 135 del 2002, n. 393 e n. 394 del 2006) avente quindi,
come tale, valore di ausilio interpretativo.
In
merito alla gestione del servizio educativo-assistenziale
alla persona a favore degli studenti disabili frequentanti
la scuola secondaria di secondo grado si porta all'attenzione
il Parere della Corte dei Conti 8 -Lombardia n. 576/2011.
La Corte dei Conti, in particolare, conferma che il servizio
di trasporto degli alunni disabili rientra nel concetto di
"supporto organizzativo per l'integrazione scolastica" e,
richiamando il principio di sussidiarietà, ribadisce l'onere
del Comune di attivarsi per evitare l'interruzione del servizio,
salvo poi chiedere alla Provincia il rimborso delle spese
sostenute. La Corte dei Conti sottolinea che spetta alla Regione
la competenza legislativa nell'ambito dei principi fissati
dalla legge statale, incardinando nelle Province i servizi
di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli
alunni disabili.
In particolare la Corte afferma che "Appare evidente l'intenzione
del legislatore nazionale, seguita dal legislatore regionale,
di distinguere dai servizi sociali i servizi di supporto organizzativo
dal servizio di istruzione, legando questi ultimi alle competenze
in materia di istruzione scolastica. Essi, pertanto, per la
specialità della previsione normativa finalizzata ad assicurare
l'effettività del diritto all'istruzione, non possono essere
inseriti nell'ambito dei servizi di integrazione sociale."
La
Corte dei Conti, pertanto, non assegna al Comune la competenza
dell'assistenza scolastica agli alunni disabili delle superiori,
anzi esclude che la materia possa rientrare nell'ambito dei
servizi di integrazione sociale, tipicamente assegnati ai
Comuni, ma rinvia all'ambito scolastico la competenza in proposito.
C'è da rilevare che l'ANCI Lombardia ha manifestato la propria
volontà di segnalare agli organi competenti il richiamo agli
obblighi in materia di istruzione, auspicando modelli convenzionali
tra Regione, Provincia e Comune per l'attuazione degli interventi
richiesti ed invitando i Comuni a proseguire nella collaborazione
alla gestione del servizio di trasporto, chiedendo alla Provincia
il rimborso delle spese sostenute, distinguendo quelle per
il trasporto da quelle per l'assistenza.
continua
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Coordinatrice della Commissione Disabilità dell'Osservatorio
sulla Legalità e sui Diritti ONLUS. Hanno contribuito Flavia
Fulvio ed Ersilia Cagliozzi, componenti della Commissione
 
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