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14 gennaio 2012
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Osservatorio : rapporto sulla Disabilita' 2011 - 4
a cura di avv. Margherita Corriere*

Cambiando argomento, ma trattando sempre di fondamentali diritti del disabile, quale il diritto al lavoro, nel 2011 si è avuta l'interessante sentenza della Corte di Cassazione, sezione Lavoro n.17720, che statuisce i seguenti importanti principi:

1- nell'ipotesi di rapporto di lavoro con invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12 aprile 1968 n. 482, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto, ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art. 2110 cod. civ., se l'invalido sia stato destinato a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche (in violazione dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968), derivando in tal caso l'impossibilità della prestazione dalla violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica del lavoratore (Cass. 15 dicembre 1994, n. 10769; Cass. 23 aprile 2004, n. 7730);

2 - al fine di accertare l'obiettiva incompatibilità fra le malattie che determinano le assenze dal lavoro e la condizione di invalidità del dipendente assunto obbligatoriamente, non si può non prendere in considerazione il principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. penale che trova applicazione anche nel settore degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e, comunque, rispetto agli obblighi di tutela ex art. 2087 cod. civ., imponendo di riconoscere un ruolo di concausa anche ad elementi che, in ipotesi, possano avere una influenza causale minima ;

3- sia le assenze derivanti da malattie aventi un collegamento causale diretto con le mansioni svolte dall'invalido, sia le assenze derivanti da malattie rispetto alle quali le mansioni svolte abbiano solo un ruolo di concausa devono essere escluse da quelle utili per la determinazione del periodo di comporto, tenuto conto sia del diritto del lavoratore - tanto più se invalido - di pretendere, sia, correlativamente, dell'obbligo del datore di lavoro di ricercare una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell'organizzazione aziendale in concreto realizzata dall'imprenditore (arg. ex: Cass. 30 dicembre 2009, n. 27845 cit.);

4 - in particolare, nel caso di un rapporto di lavoro instaurato con un prestatore invalido, assunto obbligatoriamente a norma della legge 2 aprile 1968 n. 482. il datore di lavoro, che a norma dell'ex art. 2087 cod. civ. deve adottare tutte le misure necessarie per l'adeguata tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, deve in ispecie in osservanza delle disposizioni della detta legge far sì che le mansioni alle quali il lavoratore invalido viene adibito siano compatibili con la sua condizione;

5 - in questo ambito, gli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 della legge n. 300 del 1970, attengono proprio all'interesse del datore di lavoro di controllare l'idoneità fisica del lavoratore, diversamente dagli accertamenti sanitari previsti dalle norme concernenti particolari istituti della sicurezza sociale, che sono finalizzati a soddisfare l'interesse del lavoratore ad un determinato trattamento previdenziale-assicurativo diretto a soccorrere o ad attenuare lo stato di bisogno conseguente alle menomate condizioni di salute.

6 - Tali principi trovano fondamento nella Costituzione ( artt. 3, 32, 38, terzo comma) e devono essere oggetto di applicazione ancora più rigorosa in conseguenza dell'evoluzione normativa di origine internazionale e UE che si è avuta in questa materia. Infatti, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (detta anche Carta di Nizza) è stata originariamente proclamata a Nizza nei 2000 e, pure prima che le venisse attribuito il valore giuridico dei trattati (col Trattato di Lisbona), ad essa era stato riconosciuto "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei" (Corte costituzionale, sentenze n. 135 del 2002, n. 393 e n. 394 del 2006) avente quindi, come tale, valore di ausilio interpretativo.

In merito alla gestione del servizio educativo-assistenziale alla persona a favore degli studenti disabili frequentanti la scuola secondaria di secondo grado si porta all'attenzione il Parere della Corte dei Conti 8 -Lombardia n. 576/2011. La Corte dei Conti, in particolare, conferma che il servizio di trasporto degli alunni disabili rientra nel concetto di "supporto organizzativo per l'integrazione scolastica" e, richiamando il principio di sussidiarietà, ribadisce l'onere del Comune di attivarsi per evitare l'interruzione del servizio, salvo poi chiedere alla Provincia il rimborso delle spese sostenute. La Corte dei Conti sottolinea che spetta alla Regione la competenza legislativa nell'ambito dei principi fissati dalla legge statale, incardinando nelle Province i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni disabili.

In particolare la Corte afferma che "Appare evidente l'intenzione del legislatore nazionale, seguita dal legislatore regionale, di distinguere dai servizi sociali i servizi di supporto organizzativo dal servizio di istruzione, legando questi ultimi alle competenze in materia di istruzione scolastica. Essi, pertanto, per la specialità della previsione normativa finalizzata ad assicurare l'effettività del diritto all'istruzione, non possono essere inseriti nell'ambito dei servizi di integrazione sociale."

La Corte dei Conti, pertanto, non assegna al Comune la competenza dell'assistenza scolastica agli alunni disabili delle superiori, anzi esclude che la materia possa rientrare nell'ambito dei servizi di integrazione sociale, tipicamente assegnati ai Comuni, ma rinvia all'ambito scolastico la competenza in proposito. C'è da rilevare che l'ANCI Lombardia ha manifestato la propria volontà di segnalare agli organi competenti il richiamo agli obblighi in materia di istruzione, auspicando modelli convenzionali tra Regione, Provincia e Comune per l'attuazione degli interventi richiesti ed invitando i Comuni a proseguire nella collaborazione alla gestione del servizio di trasporto, chiedendo alla Provincia il rimborso delle spese sostenute, distinguendo quelle per il trasporto da quelle per l'assistenza.

continua >

* Coordinatrice della Commissione Disabilità dell'Osservatorio sulla Legalità e sui Diritti ONLUS. Hanno contribuito Flavia Fulvio ed Ersilia Cagliozzi, componenti della Commissione


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