Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
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14 gennaio 2012
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Osservatorio : rapporto sulla Disabilita' 2011 - 2
a cura di avv. Margherita Corriere*

Dobbiamo attuare un costante e lungo cammino di civiltà affinché la persona disabile si riappropri dei suoi diritti ed in primis del diritto a vivere una vita di senso e non a lasciarsi vivere in maniera passiva. La disabilità è una condizione dell'essere umano e come tale deve essere accettata, ma non può restare solo come fonte di sofferenza; occorrono interventi che diano l'opportunità alle persone con disabilità di vivere una vita di senso: non ghetti ma luoghi di vita, luoghi in cui le persone disabili si sentano parti della comunità, componenti attivi della società. Sono indispensabili percorsi che aiutino le persone con disabilità a comprendere e utilizzare le loro potenziali abilità e a diventare soggetti attivi nella società.

La disabilità diventa insostenibile se vissuta nella solitudine e nell'abbandono. È importante il sostegno attraverso una rete di servizi e di relazioni umane che favoriscano l'inclusione sociale. E mi sia permesso di sottolineare che l'integrazione e lo sviluppo delle potenzialità residue comincia dalla scuola. Ma quali opportunità oggi concede agli studenti diversamente abili e, soprattutto a quelli portatori di handicap in situazione di gravità? Molteplici volte abbiamo evidenziato come sia la legislazione nazionale (legge 104/1992) che le varie normative internazionali, tra cui da ultimo la dichiarazione internazionale dei diritti delle persone disabili, sottolineano l'importanza della formazione scolastica, del diritto allo studio del minore disabile grave, mediante il supporto del docente di sostegno con rapporto individualizzato 1:1.

Ma attualmente anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 purtroppo viene spesso negato il diritto allo studio dei disabili gravi: a costoro spesso viene negato di usufruire del sostegno con rapporto individualizzato, dovendo accontentarsi di 11-12 ore settimanali. Anche quest' anno ci siamo imbattuti in numerosi casi di tal genere, che sono di una gravità inaudita. Sono molteplici, ma quelli veramente più gravi sono quelli che riguardano minori disabili gravi che passano ad un corso superiore (es . dalla scuola dell'infanzia alla primaria) e che, all'improvviso, nel nuovo anno scolastico, devono sopportare il nuovo carico scolastico depauperati dalla presenza dell'insegnante di sostegno con rapporto 1:1.

Si possono intuire i gravosi problemi quando l'alunno viene supportato dal docente di sostegno solo per 11 ore settimanali: ci saranno dei giorni in cui lo studente rimane senza il valido ausilio e si troverà in balia di se stesso alla mercé di docenti curriculari, che, nonostante la loro buona volontà, non saranno in grado di badare contemporaneamente a lui e all'intera classe. È allora che lo studente disabile comincerà a provare disagio, si sentirà isolato, abbandonato, discriminato… E magari ci saranno le volte in cui qualcuno a scuola "consiglierà " ai genitori di non portarlo a scuola quel tot giorno in cui non c'è l'insegnante di sostegno…

Ma tutto questo non può essere permesso, i diritti non hanno handicap; i diritti fondamentali, quali quello allo studio, allo sviluppo della propria personalità, devono essere garantiti e tutelati. Proprio per questo sono stati avviati dei ricorsi antidiscriminazione a tutela dei disabili: abbiamo questa normativa , procediamo e facciamo valere i diritti dei disabili. Infatti le scuole che riducono le ore del sostegno rispetto al precedente anno scolastico compiono una discriminazione e devono ripristinare il monte ore stabilito per l'anno precedente, ai sensi della Convenzione Onu e della importante legge n.67 del 2006 (normativa contro le discriminazioni perpetrate nei confronti di persone portatrici di grave handicap).

Per primo si è pronunciato il Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso proposto da Ledha e da un gruppo di genitori contro i tagli al sostegno scolastico degli alunni disabili. Il Tribunale ha dichiarato che ridurre le ore di sostegno assegnate ad uno studente portatore di handicap l'anno precedente, senza una motivazione di carattere pedagogico, ma solo per ragioni di risparmio, è discriminazione verso gli alunni con disabilità. Ha specificato poi che non vi sarebbe stata discriminazione se fossero state ridotte le ore di scuola a tutti gli alunni della classe. Ma il fatto oggettivo di avere invece ridotto solo le ore di sostegno agli alunni con disabilità pone questi ultimi in condizione di disuguaglianza nei confronti dei compagni.

L'esistenza di un diritto soggettivo "incomprimibile" del disabile a un adeguato sostegno scolastico era già stata affermata in varie pronunce dei TAR e anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 80/2010, ma la decisione del Tribunale di Milano è importante perchè è la prima che si è pronunciata in una causa che ha utilizzato la speciale procedura della "azione civile contro la discriminazione" introdotta dapprima dal D.Lgs. 216/2003 per la discriminazione del disabile in ambiente di lavoro e estesa poi dalla L. 67/2006 a tutti gli ambiti della vita sociale e dunque anche alla scuola.

Il Tribunale di Milano, nella sua ordinanza ha sottolineato che, anche sulla base della convenzione ONU 13.12.2006 recepita con la legge 18/2009 il divieto di discriminazione comporta non solo il riconoscimento di una astratta "parità", ma anche l'obbligo per la pubblica amministrazione di porre il disabile in condizioni tali da poter effettivamente esercitare i diritti fondamentali, tra i quali appunto il diritto all'istruzione. La decisione ha quindi una importanza fondamentale ed è utilizzabile per intraprendere nuove azioni antidiscriminazione in tutta Italia.

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* Coordinatrice della Commissione Disabilità dell'Osservatorio sulla Legalità e sui Diritti ONLUS. Hanno collaborato Flavia Fulvio ed Ersilia Cagliozzi


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