Osservatorio
: rapporto sulla Disabilita' 2011 - 2
a cura di avv. Margherita Corriere*
Dobbiamo
attuare un costante e lungo cammino di civiltà affinché la
persona disabile si riappropri dei suoi diritti ed in primis
del diritto a vivere una vita di senso e non a lasciarsi vivere
in maniera passiva. La disabilità è una condizione dell'essere
umano e come tale deve essere accettata, ma non può restare
solo come fonte di sofferenza; occorrono interventi che diano
l'opportunità alle persone con disabilità di vivere una vita
di senso: non ghetti ma luoghi di vita, luoghi in cui le persone
disabili si sentano parti della comunità, componenti attivi
della società. Sono indispensabili percorsi che aiutino le
persone con disabilità a comprendere e utilizzare le loro
potenziali abilità e a diventare soggetti attivi nella società.
La
disabilità diventa insostenibile se vissuta nella solitudine
e nell'abbandono.
È importante il sostegno attraverso una rete di servizi e
di relazioni umane che favoriscano l'inclusione sociale. E
mi sia permesso di sottolineare che l'integrazione e lo sviluppo
delle potenzialità residue comincia dalla scuola. Ma quali
opportunità oggi concede agli studenti diversamente abili
e, soprattutto a quelli portatori di handicap in situazione
di gravità? Molteplici volte abbiamo evidenziato come sia
la legislazione nazionale (legge 104/1992) che le varie normative
internazionali, tra cui da ultimo la dichiarazione internazionale
dei diritti delle persone disabili, sottolineano l'importanza
della formazione scolastica, del diritto allo studio
del minore disabile grave, mediante il supporto del docente
di sostegno con rapporto individualizzato 1:1.
Ma
attualmente anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale
n. 80 del 2010 purtroppo viene spesso negato il diritto allo
studio dei disabili gravi: a costoro spesso viene negato di
usufruire del sostegno con rapporto individualizzato, dovendo
accontentarsi di 11-12 ore settimanali. Anche quest' anno
ci siamo imbattuti in numerosi casi di tal genere, che sono
di una gravità inaudita. Sono molteplici, ma quelli veramente
più gravi sono quelli che riguardano minori disabili gravi
che passano ad un corso superiore (es . dalla scuola dell'infanzia
alla primaria) e che, all'improvviso, nel nuovo anno scolastico,
devono sopportare il nuovo carico scolastico depauperati dalla
presenza dell'insegnante di sostegno con rapporto 1:1.
Si possono intuire i gravosi problemi quando l'alunno viene
supportato dal docente di sostegno solo per 11 ore settimanali:
ci saranno dei giorni in cui lo studente rimane senza il valido
ausilio e si troverà in balia di se stesso alla mercé di docenti
curriculari, che, nonostante la loro buona volontà, non saranno
in grado di badare contemporaneamente a lui e all'intera classe.
È allora che lo studente disabile comincerà a provare disagio,
si sentirà isolato, abbandonato, discriminato… E magari ci
saranno le volte in cui qualcuno a scuola "consiglierà " ai
genitori di non portarlo a scuola quel tot giorno in cui non
c'è l'insegnante di sostegno…
Ma
tutto questo non può essere permesso, i diritti non hanno
handicap; i diritti fondamentali, quali quello allo studio,
allo sviluppo della propria personalità, devono essere garantiti
e tutelati. Proprio per questo sono stati avviati dei ricorsi
antidiscriminazione a tutela dei disabili: abbiamo questa
normativa , procediamo e facciamo valere i diritti dei disabili.
Infatti le scuole che riducono le ore del sostegno rispetto
al precedente anno scolastico compiono una discriminazione
e devono ripristinare il monte ore stabilito per l'anno precedente,
ai sensi della Convenzione Onu e della importante legge n.67
del 2006 (normativa contro le discriminazioni perpetrate nei
confronti di persone portatrici di grave handicap).
Per
primo si è pronunciato il Tribunale di Milano che ha accolto
il ricorso proposto da Ledha e da un gruppo di genitori contro
i tagli al sostegno scolastico degli alunni disabili. Il Tribunale
ha dichiarato che ridurre le ore di sostegno assegnate ad
uno studente portatore di handicap l'anno precedente, senza
una motivazione di carattere pedagogico, ma solo per ragioni
di risparmio, è discriminazione verso gli alunni con disabilità.
Ha specificato poi che non vi sarebbe stata discriminazione
se fossero state ridotte le ore di scuola a tutti gli alunni
della classe. Ma il fatto oggettivo di avere invece ridotto
solo le ore di sostegno agli alunni con disabilità pone questi
ultimi in condizione di disuguaglianza nei confronti dei compagni.
L'esistenza
di un diritto soggettivo "incomprimibile" del disabile a un
adeguato sostegno scolastico era già stata affermata in varie
pronunce dei TAR e anche dalla Corte Costituzionale nella
sentenza 80/2010, ma la decisione del Tribunale di Milano
è importante perchè è la prima che si è pronunciata in una
causa che ha utilizzato la speciale procedura della "azione
civile contro la discriminazione" introdotta dapprima dal
D.Lgs. 216/2003 per la discriminazione del disabile in ambiente
di lavoro e estesa poi dalla L. 67/2006 a tutti gli ambiti
della vita sociale e dunque anche alla scuola.
Il
Tribunale di Milano, nella sua ordinanza ha sottolineato che,
anche sulla base della convenzione ONU 13.12.2006 recepita
con la legge 18/2009 il divieto di discriminazione comporta
non solo il riconoscimento di una astratta "parità", ma anche
l'obbligo per la pubblica amministrazione di porre il disabile
in condizioni tali da poter effettivamente esercitare i diritti
fondamentali, tra i quali appunto il diritto all'istruzione.
La decisione ha quindi una importanza fondamentale ed è utilizzabile
per intraprendere nuove azioni antidiscriminazione in tutta
Italia.
continua
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Coordinatrice della Commissione Disabilità dell'Osservatorio
sulla Legalità e sui Diritti ONLUS. Hanno collaborato Flavia
Fulvio ed Ersilia Cagliozzi
 
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