Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
Osservatorio sulla legalita' onlusscopi, attivita', referenti, i comitati, il presidenteinvia domande, interventi, suggerimentihome osservatorio onlusnews settimanale gratuitaprima pagina
07 settembre 2011
tutti gli speciali

Cassazione : divieto di avvicinamento all'offeso va ben circostanziato
di Annalisa Gasparre*

DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA: IL PROVVEDIMENTO CHE LO DISPONE DEVE ESSERE SUFFICIENTEMENTE DETERMINATO

Cass. sez. VI penale, sent. n. 36819 del 7 aprile 2011 – dep. 8 luglio 2011. Pres. G. De Roberto, Rel. G. Fidelbo

Con la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p. introdotto dal decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38) il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, dai prossimi congiunti di questa o da persone legate da relazione affettiva o convivenza con la persona offesa. Il giudice può inoltre prescrivere all’imputato di mantenere una determinata distanza dai predetti luoghi e vietare di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa e le altre persone sopra menzionate.

Va preliminarmente premesso che si tratta di misura cautelare personale di natura coercitiva, a contenuto obbligatorio perché impone una condotta negativa c.d. di non facere, limitativa della libertà di determinazione nei rapporti personali.

Con il ricorso sottoposto al vaglio della Suprema Corte venivano dedotti vari motivi di illegittimità del provvedimento per violazione di legge, tra cui: l’aver omesso l’interrogatorio ai sensi dell’art. 294 c.p.p., la carenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.), la sproporzione della misura rispetto ai fatti contestati (art. 275 c. 2 c.p.p.), la carenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.).

Tali motivi, peraltro ritenuti infondati nel caso de quo, venivano dichiarati assorbiti dal motivo accolto, inerente l’indeterminatezza della prescrizione del provvedimento cautelare, tale da comprometterne l’eseguibilità. Il provvedimento che poneva il divieto all’imputato di avvicinarsi “a tutti i luoghi frequentati” dalla vittima ometteva di indicarli in modo specifico, come invero imposto dalla norma laddove si riferisce a “luoghi determinati”.

Dice la Corte che sia la misura dell’allontanamento dalla casa famigliare (art. 282 bis c.p.p., introdotta dalla legge n. 154/2001) che quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima “si caratterizzano perché affidano al giudice della cautela” - vale a dire al giudice che procede sulla richiesta formulata dal pubblico ministero – il compito di “riempire la misura di quelle prescrizioni essenziali per raggiungere l’obiettivo cautelare ovvero per limitare le conseguenze della misura stessa”.

La necessità di determinare quasi siano tali luoghi a cui è precluso all’imputato di avvicinarsi risponde ad un triplice ordine di motivi:
1. consentire l’esecuzione del provvedimento, altrimenti generico e indeterminato;
2. controllare l’osservanza delle prescrizioni;
3. contemperare le esigenze di sicurezza della vittima con il sacrificio della libertà di movimento della persona sottoposta al provvedimento.

In sintesi, secondo la Corte, nell’adottare il provvedimento di cui all’art. 282 ter c.p.p., il giudice deve “necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all’indagato è fatto divieto di avvicinamento”, non potendo essere concepibile una misura cautelare che si limiti a far riferimento genericamente “a tutti i luoghi frequentati” dalla vittima, alla quale sarebbe peraltro rimessa (arbitrariamente) l’individuazione di tali luoghi.

Spetta dunque al giudice (ma ancor prima al pubblico ministero) il potere-dovere di modellare la misura in relazione alla situazione di fatto, come dipinta dagli atti di indagine.

* esperta di diritto penale e procedura penale, membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio


per approfondire...

Stalking : Consiglio Stato , ammonimento questore procedimento celere

_____
NB: I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI
CITANDO L'AUTORE E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org

°
avviso legale