Stalking
: Consiglio Stato , ammonimento questore procedimento celere
di
Annalisa Gasparre*
POICHE’
IL PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO HA FUNZIONE TIPICAMENTE CAUTELARE
E PREVENTIVA, E’ LEGITTIMO RITENERE CHE VI SIANO PARTICOLARI
ESIGENZE DI CELERITA’ DEL PROCEDIMENTO CHE ESONERANO L’AMMINISTRAZIONE
DA DARE LA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Consiglio di Stato sez. III sent. 19/07/2011 n. 4365 Norme:
art. 8 D.L. 23/02/2009 n. 11 convertito in Legge 23/04/2009
n. 38 – art. 7 Legge 241/90
Stimolato
dall’appello presentato dal Ministero dell’Interno–Questura
di Savona a riformare la sentenza del TAR Liguria Genova sez.
II n. 8145/2010, il Consiglio di Stato si è espresso in merito
alla legittimità del provvedimento di ammonimento emesso dal
Questore, respingendo il ricorso introduttivo.
Il tribunale di primo grado infatti aveva ritenuto che poiché
la recente giurisprudenza (TAR Liguria, Sez. II, 12/01/2010,
n. 31; 15/04/2010, n. 208) aveva chiarito la natura di provvedimento
amministrativo –avente carattere definitivo ed immediatamente
lesivo – dell’ammonimento adottato ai sensi dell’art. 8 del
D.L. n. 11 del 2009, “l’adozione dello stesso soggiace alle
regole ed ai principi fondamentali di cui alla Legge n. 241/1990,
in specie con riferimento alla partecipazione del soggetto
passivo destinatario dell’atto lesivo ed alla valutazione
degli eventuali elementi difensivi”.
Nella
specie, si contestava che il provvedimento del Questore non
esplicitasse le ragioni di urgenza che giustificavano la mancata
concessione delle garanzie partecipative previste dall’art.
7 L. 241/90 e che inoltre il destinatario del provvedimento
(il coniuge accusato di atti persecutori) non era stato affatto
interpellato, così determinandosi una lesione del diritto
di difesa e del diritto al contraddittorio, atteso che l’ammonimento
veniva emanato “esclusivamente sulla base degli elementi forniti
dal solo soggetto interessato all’adozione del provvedimento,
per sua natura tutt’altro che imparziale ed obiettivo”.
Dopo
aver premesso le finalità dell’istituto dell’ammonimento del
Questore, ravvisate nella natura tipicamente cautelare e preventiva
del provvedimento – che è preordinato a che gli atti persecutori
non siano ripetuti e non abbiano esiti irreparabili – , il
Consiglio di Stato, ribaltando l’orientamento del TAR ligure,
ha affermato che l’adozione di siffatto provvedimento debba
avvenire in tempi rapidi, stante la necessità di interrompere
l’azione persecutoria. Peraltro, un conforto normativo sistematico
è ravvisato dal Collegio nella lettera dell’art. 8 comma 2
della legge che prevede l’esternazione orale dell’ammonimento
e stabilisce che la richiesta della sua emissione sia trasmessa
al Questore “senza ritardo”.
Nel
caso in esame, la Corte ravvisava perciò quelle particolari
esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi di quanto
dispone l’art. 7 comma 1 Legge 241/90, esonerano l’amministrazione
dal dare la comunicazione dell’avvio del procedimento al soggetto
destinatario degli effetti. Sotto altro profilo, peraltro,
la Corte ricorda che “nel sistema della Legge 241/90 si può
ritenere implicito che quando l’avviso del procedimento viene
legittimamente omesso per ragioni di urgenza, la parte interessata,
qualora non sia ammesso il ricorso gerarchico ovvero anche
in alternativa a questo, possa presentare una motivata richiesta
di riesame che l’autorità sarà tenuta a prendere in considerazione”.
Ciò basterebbe, secondo il Collegio, “a far intendere che
la giusta tutela delle ragioni del privato non postula necessariamente
una interpretazione rigorosamente restrittiva del concetto
di “urgenza” ai fini di cui si discute”.
*
esperta di diritto penale e procedura penale,
membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio
Stalking
: il convegno
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