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24 agosto 2011
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Stalking : Consiglio Stato , ammonimento questore procedimento celere
di Annalisa Gasparre*

POICHE’ IL PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO HA FUNZIONE TIPICAMENTE CAUTELARE E PREVENTIVA, E’ LEGITTIMO RITENERE CHE VI SIANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA’ DEL PROCEDIMENTO CHE ESONERANO L’AMMINISTRAZIONE DA DARE LA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Consiglio di Stato sez. III sent. 19/07/2011 n. 4365 Norme: art. 8 D.L. 23/02/2009 n. 11 convertito in Legge 23/04/2009 n. 38 – art. 7 Legge 241/90

Stimolato dall’appello presentato dal Ministero dell’Interno–Questura di Savona a riformare la sentenza del TAR Liguria Genova sez. II n. 8145/2010, il Consiglio di Stato si è espresso in merito alla legittimità del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore, respingendo il ricorso introduttivo.

Il tribunale di primo grado infatti aveva ritenuto che poiché la recente giurisprudenza (TAR Liguria, Sez. II, 12/01/2010, n. 31; 15/04/2010, n. 208) aveva chiarito la natura di provvedimento amministrativo –avente carattere definitivo ed immediatamente lesivo – dell’ammonimento adottato ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11 del 2009, “l’adozione dello stesso soggiace alle regole ed ai principi fondamentali di cui alla Legge n. 241/1990, in specie con riferimento alla partecipazione del soggetto passivo destinatario dell’atto lesivo ed alla valutazione degli eventuali elementi difensivi”.

Nella specie, si contestava che il provvedimento del Questore non esplicitasse le ragioni di urgenza che giustificavano la mancata concessione delle garanzie partecipative previste dall’art. 7 L. 241/90 e che inoltre il destinatario del provvedimento (il coniuge accusato di atti persecutori) non era stato affatto interpellato, così determinandosi una lesione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, atteso che l’ammonimento veniva emanato “esclusivamente sulla base degli elementi forniti dal solo soggetto interessato all’adozione del provvedimento, per sua natura tutt’altro che imparziale ed obiettivo”.

Dopo aver premesso le finalità dell’istituto dell’ammonimento del Questore, ravvisate nella natura tipicamente cautelare e preventiva del provvedimento – che è preordinato a che gli atti persecutori non siano ripetuti e non abbiano esiti irreparabili – , il Consiglio di Stato, ribaltando l’orientamento del TAR ligure, ha affermato che l’adozione di siffatto provvedimento debba avvenire in tempi rapidi, stante la necessità di interrompere l’azione persecutoria. Peraltro, un conforto normativo sistematico è ravvisato dal Collegio nella lettera dell’art. 8 comma 2 della legge che prevede l’esternazione orale dell’ammonimento e stabilisce che la richiesta della sua emissione sia trasmessa al Questore “senza ritardo”.

Nel caso in esame, la Corte ravvisava perciò quelle particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi di quanto dispone l’art. 7 comma 1 Legge 241/90, esonerano l’amministrazione dal dare la comunicazione dell’avvio del procedimento al soggetto destinatario degli effetti. Sotto altro profilo, peraltro, la Corte ricorda che “nel sistema della Legge 241/90 si può ritenere implicito che quando l’avviso del procedimento viene legittimamente omesso per ragioni di urgenza, la parte interessata, qualora non sia ammesso il ricorso gerarchico ovvero anche in alternativa a questo, possa presentare una motivata richiesta di riesame che l’autorità sarà tenuta a prendere in considerazione”.

Ciò basterebbe, secondo il Collegio, “a far intendere che la giusta tutela delle ragioni del privato non postula necessariamente una interpretazione rigorosamente restrittiva del concetto di “urgenza” ai fini di cui si discute”.

* esperta di diritto penale e procedura penale, membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio


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