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Registro
"cattivi pagatori" : provvedimento del Garante Privacy
di
staff
L'iscrizione nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic)
di una posizione debitoria è lecita solo se ne è stato dato
preavviso al consumatore che ha chiesto il finanziamento.
I dati presenti nei Sic, le banche dati contenenti informazioni
sull'affidabilità finanziaria delle persone che una volta
si chiamavano “centrali rischi” private, devono comunque essere
sempre corretti ed aggiornati.
Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali
che ha fatto cancellare da un Sic i dati relativi ad un finanziamento
chiesto da un cittadino. L'interessato, al momento di richiedere
un mutuo ipotecario, aveva infatti scoperto di essere stato
iscritto, a sua insaputa, come cattivo pagatore da una finanziaria
dalla quale aveva in passato ricevuto un prestito. Nel corso
dell'istruttoria la finanziaria ha sostenuto che l'iscrizione
dell'interessato per una “sofferenza realmente esistita e
mai sanata” era stata determinata dal fatto che il cliente
aveva corrisposto solo trentacinque rate su trentasei previste
dal piano di restituzione.
Il
beneficiario del finanziamento, invece, ha potuto dimostrare
di aver pagato tutte le rate previste, delle quali una, presumibilmente
per errore, non era stata registrata dalla finanziaria. E'
emerso, inoltre, che nonostante il finanziamento si fosse
estinto già nel febbraio 2003, l'annotazione nei sistemi di
informazioni creditizie risultava avvenuta solo nel luglio
2008 e che, nel periodo intercorso, il cliente non aveva ricevuto
alcun sollecito per presunti ritardi nei pagamenti, né alcun
preavviso di imminente segnalazione del suo nominativo nei
Sic.
Il Garante, nel motivare il provvedimento (relatore Giuseppe
Chiaravalloti) con il quale ha imposto alla finanziaria di
far cancellare dal Sic i dati relativi al finanziamento del
suo vecchio cliente, ha ricordato che il Codice di deontologia
e buona condotta per sistemi informativi prevede che, in caso
di ritardi nei pagamenti, il consumatore debba essere sempre
avvisato preventivamente dell'imminente segnalazione in centrali
rischi e che tali banche dati debbano contenere solo informazioni
personali esatte e aggiornate.
 
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