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18 aprile 2010
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Garante privacy : pochi euro per sapere se si e' nel registro creditizio
di Tamara Gallera

Forse non tutti sanno che qualsiasi cittadino potrebbe trovarsi iscritto nel Registro creditizio nazionale (SIC) - redatto a beneficio di banche e altri enti creditizi e finanziari - come 'cattivo pagatore', magari per un disguido sul pagamento di una rata o per uno scoperto bancario indipendente dalla propria volonta'. I piu' lo scoprono soltanto quando chiedono un prestito o un mutuo e viene loro risposto con un diniego a motivo di tale iscrizione.

Per tutelare la collettivita', l'Autorita' garante per la privacy, sotto la cui giurisdizione ricade il problema, ha ritenuto che per le informazioni creditizie di tipo negativo (quelle, cioe', inerenti finanziamenti per i quali si sono verificati inadempimenti nei relativi rimborsi) non occorre il consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto interessato. Tali informazioni non sono percio' revocabili una volta inserite nel registro. I finanziamenti in cui sono presenti unicamente dati di tipo positivo (cioe' con un andamento regolare del rimborso) necessitano del relativo consenso per poter venire trattati e, di conseguenza, sono revocabili. Il consenso dell’interessato e' comunque richiesto solo per trattare i dati relativi a finanziamenti concessi a persone, e non per quelli forniti a società, imprenditori individuali e liberi professionisti.

E' possibile ottenere l'integrazione o rettifica dei dati, ma per sapere quali propri dati sono iscritti nel registro, la societa' che lo redige chiedeva un contributo spese per la risposta. L’accesso ai dati del SIC era infatti gratuito, salvo nel caso in cui non risultassero registrati dati personali del richiedente. In questo caso la societa' chiedeva un contributo spese pari a 10 euro. Da oggi il Garante ha stabilito invece delle limitazioni alle richieste della societa' (Crif SpA), sia per garantire l'effettivita' del diritto e la tempestivita' della risposta, sia per adeguare le tariffe italiane a quelle europee in materia. Nei paesi europei, infatti, l'esercizio del diritto e' gratuito o sottoposto ad un contributo spese di massimo 7 euro. In Italia la risposta dovra' essere fornita in modo gratuito o con un contributo da 3 a massimo 7 euro, a seconda dei casi.

Per il Garante, si trattava infatti di "contemperare le esigenze connesse alla determinazione di un contributo spese con quella di non rendere eccessivamente difficile e oneroso l’esercizio dei diritti" di cui all’articolo 7 del Codice Privacy. Occorreva poi distinguere i casi in cui per Crif S.p.A. non risulti confermata l’esistenza di dati riguardanti l’interessato, oppure sussista tale conferma e le informazioni figurino su uno speciale supporto di cui sia richiesta specificamente la riproduzione, dai casi in cui, invece, sussista tale conferma ma si renda necessario un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessita' o all’entita' delle richieste.

Nel primo caso, ha stabilito il Garante, non sussistono ragioni per diversificare nei confronti di Crif la misura del contributo spese gia' fissato per tutti i titolari di trattamento, anche in base al principio di tendenziale gratuita' dell’esercizio del diritto di accesso sancito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio UE. Per il secondo caso, considerato che vi e' una consistente crescita del flusso medio delle istanze rivolte alla societa' e, conseguentemente, dei costi che la stessa deve sostenere per fornire adeguato riscontro, si rileva la necessita' di individuare un contributo spese a favore del titolare del trattamento.

Per questo,

a) tutte le volte in cui l’interessato richieda espressamente il riscontro attraverso l’invio a mezzo di posta elettronica, lo stesso dovrà essere reso a titolo gratuito;

b) una sola volta nell’arco di ciascun anno solare, l’interessato - a prescindere dalla modalita' prescelta per ottenere il riscontro richiesto - avra' il diritto di esercitare a titolo gratuito le facolta' previste dall’art. 7 del Codice Privacy;

c) per le richieste successive alla prima nell’arco di ciascun anno solare, Crif potra' richiedere un contributo spese al massimo di 7 euro (comprensivi di spese postali);

d) qualora sia presentata una richiesta incompleta da parte di un soggetto, pur individuato e legittimato, e si renda indispensabile instaurare un contatto con lo stesso per acquisire le informazioni necessarie per fornire un idoneo riscontro, il contributo spese non dovra' eccedere i costi effettivamente sostenuti e, in ogni caso, non dovra' superare l'importo di 3 euro.

Crif S.p.A. non potrà invece chiedere alcun contributo spese ove la risposta all’interessato sia inoltrata oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta (30 in caso di ricerche di particolare complessita').


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