|
Garante
privacy : pochi euro per sapere se si e' nel registro creditizio
di
Tamara Gallera
Forse non tutti sanno che qualsiasi cittadino potrebbe trovarsi
iscritto nel Registro creditizio nazionale (SIC) - redatto
a beneficio di banche e altri enti creditizi e finanziari
- come 'cattivo pagatore', magari per un disguido sul pagamento
di una rata o per uno scoperto bancario indipendente dalla
propria volonta'. I piu' lo scoprono soltanto quando chiedono
un prestito o un mutuo e viene loro risposto con un diniego
a motivo di tale iscrizione.
Per
tutelare la collettivita', l'Autorita' garante per la privacy,
sotto la cui giurisdizione ricade il problema, ha ritenuto
che per le informazioni creditizie di tipo negativo (quelle,
cioe', inerenti finanziamenti per i quali si sono verificati
inadempimenti nei relativi rimborsi) non occorre il consenso
al trattamento dei dati da parte del soggetto interessato.
Tali informazioni non sono percio' revocabili una volta inserite
nel registro. I finanziamenti in cui sono presenti unicamente
dati di tipo positivo (cioe' con un andamento regolare del
rimborso) necessitano del relativo consenso per poter venire
trattati e, di conseguenza, sono revocabili. Il consenso dell’interessato
e' comunque richiesto solo per trattare i dati relativi a
finanziamenti concessi a persone, e non per quelli forniti
a società, imprenditori individuali e liberi professionisti.
E' possibile ottenere l'integrazione o rettifica dei dati,
ma per sapere quali propri dati sono iscritti nel registro,
la societa' che lo redige chiedeva un contributo spese per
la risposta. L’accesso
ai dati del SIC era infatti gratuito, salvo nel caso in cui
non risultassero registrati dati personali del richiedente.
In questo caso la societa' chiedeva un contributo spese pari
a 10 euro. Da oggi il Garante ha stabilito invece delle limitazioni
alle richieste della societa' (Crif SpA), sia per garantire
l'effettivita' del diritto e la tempestivita' della risposta,
sia per adeguare le tariffe italiane a quelle europee in materia.
Nei
paesi europei, infatti, l'esercizio del diritto e' gratuito
o sottoposto ad un contributo spese di massimo 7 euro. In
Italia la risposta dovra' essere fornita in modo gratuito
o con un contributo da 3 a massimo 7 euro, a seconda dei casi.
Per
il Garante, si trattava infatti di "contemperare le esigenze
connesse alla determinazione di un contributo spese con quella
di non rendere eccessivamente difficile e oneroso l’esercizio
dei diritti" di cui all’articolo 7 del Codice Privacy.
Occorreva poi distinguere i casi in cui per Crif S.p.A. non
risulti confermata l’esistenza di dati riguardanti l’interessato,
oppure sussista tale conferma e le informazioni figurino su
uno speciale supporto di cui sia richiesta specificamente
la riproduzione, dai casi in cui, invece, sussista tale conferma
ma si renda necessario un notevole impiego di mezzi in relazione
alla complessita' o all’entita' delle richieste.
Nel
primo caso, ha stabilito il Garante, non sussistono ragioni
per diversificare nei confronti di Crif la misura del contributo
spese gia' fissato per tutti i titolari di trattamento, anche
in base al principio di tendenziale gratuita' dell’esercizio
del diritto di accesso sancito dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio UE. Per il secondo caso, considerato
che vi e' una consistente crescita del flusso medio delle
istanze rivolte alla societa' e, conseguentemente, dei costi
che la stessa deve sostenere per fornire adeguato riscontro,
si rileva la necessita' di individuare un contributo spese
a favore del titolare del trattamento.
Per
questo,
a)
tutte le volte in cui l’interessato richieda espressamente
il riscontro attraverso l’invio a mezzo di posta elettronica,
lo stesso dovrà essere reso a titolo gratuito;
b) una sola volta nell’arco di ciascun anno solare, l’interessato
- a prescindere dalla modalita' prescelta per ottenere il
riscontro richiesto - avra' il diritto di esercitare a titolo
gratuito le facolta' previste dall’art. 7 del Codice Privacy;
c)
per le richieste successive alla prima nell’arco di ciascun
anno solare, Crif potra' richiedere un contributo spese al
massimo di 7 euro (comprensivi di spese postali);
d) qualora sia presentata una richiesta incompleta da parte
di un soggetto, pur individuato e legittimato, e si renda
indispensabile instaurare un contatto con lo stesso per acquisire
le informazioni necessarie per fornire un idoneo riscontro,
il contributo spese non dovra' eccedere i costi effettivamente
sostenuti e, in ogni caso, non dovra' superare l'importo di
3 euro.
Crif
S.p.A. non potrà invece chiedere alcun contributo spese ove
la risposta all’interessato sia inoltrata oltre 15 giorni
dal ricevimento della richiesta (30 in caso di ricerche di
particolare complessita').
 
Dossier
diritti
|