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Facebook
lancia una proposta di legge sul mobbing
di
staff*
Una proposta di legge sul mobbing e' stata lanciata su Facebook.
Il mobbing e' un fenomeno che interessa in Italia molti
lavoratori, sia nell'ambito del settore privato che nella
pubblica amministrazione e spesso non trova adeguata risposta
presso le istituzioni, anche per la carenza normativa, cui
cerca di sopperire la giurisprudenza.
L'articolata
proposta legislativa inserita sul web parte dalla definizione
di "mobbing" e dagli obblighi del datore di lavoro
per approdare alle proposte di soluzione della controversia
e alle sanzioni. La riportiamo di seguito.
-
Definizione: Per mobbing si intende una tortura psicologica
ed emotiva, che si manifesta attraverso sistematici e reiterati
comportamenti ostili, protratti nel tempo, suscettibili di
ledere i diritti, la dignità o l’integrità psicologica del
lavoratore, tali da compromettere il suo impiego o il suo
avvenire professionale e che hanno per effetto un degrado
delle condizioni di lavoro. A mero titolo esemplificativo
e non esaustivo, sono da considerare comportamenti ostili
nei confronti del lavoratore: a) comportamenti che risultano
essere offensivi, abusivi, maliziosi, insultanti o intimidatori;
b)critiche ingiustificate; c) applicazione di sanzioni prive
di giustificazione oggettiva; d)cambiamenti peggiorativi delle
mansioni o delle responsabilità del lavoratore senza ragionevole
giustificazione; e) continui trasferimenti in altri uffici
o in altre sedi; f) eccessivi o ridotti o inesistenti carichi
di lavoro; g) mancate gratificazioni immotivate; h) isolamento
fisico o emarginazione sociale; i) mancate risposte a formali
richieste; l) disuguaglianze immotivate di trattamento economico
o di condizioni lavorative.
-
Obblighi del datore di lavoro: Il datore di lavoro ha l’obbligo
di garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro che tuteli
la salute, intesa come stato completo di benessere fisico,
mentale e sociale e di vigilare affinchè nell’azienda non
vengano adottati comportamenti suscettibili di intaccare l’integrità
fisica o l’equilibrio psicologico del lavoratore. Il datore
di lavoro ha l’obbligo di includere nel contratto di assunzione
le misure di controllo interno che vengono adottate nell’azienda
per prevenire ogni forma di “mobbing”, nonché una clausola
che preveda precise sanzioni disciplinari a carico del dipendente,
qualora fossero accertate molestie psicologiche nei confronti
dei colleghi e non fosse coltivato un clima di collaborazione
lavorativa. Dovrà essere sancito, altresì, che nessun lavoratore
potrà essere sanzionato, licenziato o essere oggetto di misure
discriminatorie, dirette o indirette, in particolare modo
in materia di remunerazione, di formazione, di qualificazione,
di promozione professionale, di mutamento o rinnovazione del
contratto, per aver testimoniato su comportamenti ostili all’interno
dell’azienda o per averli riferiti. Il responsabile dell’organizzazione
del personale dell’azienda ha l’obbligo di tenere colloqui
trimestrali con i dipendenti e di presentare annualmente al
datore di lavoro una relazione, in cui riferisce sul grado
di soddisfazione del clima lavorativo interno all’azienda,
suggerendo, eventualmente, nuove misure da adottare per prevenire
o rimediare disagi lavorativi lamentati.
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Procedura di conciliazione interna: Il dipendente che ritenga
di subire mobbing, prima di adire l’Autorità Giudiziaria competente,
se lo riterrà opportuno, potrà inoltrare al datore di lavoro
- con l’assistenza e per il tramite del Sindacato- una relazione
nella quale esporrà i fatti lamentati, indicando circostanze,
date di accadimento dei fatti e nomi dei soggetti coinvolti.
A seguito di tale denuncia, il datore di lavoro procederà
all’effettuazione di un’inchiesta all’interno dell’azienda,
al fine di accertare, entro il termine massimo di un mese,
la fondatezza delle accuse esposte dal lavoratore. Accertati
i fatti, scatteranno a danno degli eventuali colpevoli le
sanzioni previste nel contratto di assunzione, tra cui il
trasferimento immediato del mobber ad altro ufficio e dovranno
essere ripristinate condizioni lavorative soddisfacenti per
il lavoratore.
-
Magistratura competente: Le cause di mobbing saranno istruite
da un collegio di Giudici costituito da n. 3 Magistrati Ordinari
e Penali, patrocinanti in Cassazione, con comprovata conoscenza
o esperienza in tale tematica, che dovranno, immediatamente,
adottare tutti gli strumenti di indagine ritenuti opportuni
per l’accertamento delle varie responsabilità. Prima di decidere
se i fatti accertati integrano una condotta di mobbing, il
Collegio Giudicante dovrà avvalersi di una consulenza di psicologi
specializzati in tale tematica. Per la valutazione del danno
esistenziale, i giudici dovranno riferirsi alle considerazioni
che una persona di normale razionalità, trovandosi nella medesima
situazione della vittima, potrebbe fare.
-
Procedura giudiziaria d’urgenza per i casi di mobbing: Le
cause di mobbing devono essere giudicate, con procedura d’urgenza,
entro il termine massimo di 1 anno. Per il mancato rispetto
di tale termine, dovrà essere applicata una sanzione disciplinare
da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Le sentenze
di mobbing sono inappellabili. A far data dal ricorso all’Autorità
Giudiziaria competente, al lavoratore spetta uno stato di
aspettativa retribuita. Nell’ipotesi di rigetto del ricorso,
le retribuzioni percepite durante tale periodo, saranno restituite
all’azienda, che potrà, eventualmente rivalersi sul TFR del
lavoratore.
- Onere della prova. Allorquando il lavoratore abbia denunciato
elementi sufficienti per lasciar presumere l’esistenza di
una condotta da qualificare “mobbing” ai suoi danni, spetta
al datore di lavoro l’onere di provare l’inesistenza dei fatti
denunciati o la legittimità dei comportamenti adottati e l’adeguatezza
delle misure di prevenzione e/o repressione adottate. Nelle
cause di mobbing, le parti in causa non potranno usufruire
del patrocinio gratuito dell’Avvocatura di Stato.
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Sanzioni per il datore di lavoro: In caso di condanna per
mobbing, sarà applicata una sanzione penale non inferiore
a 4 anni di reclusione, nonché una sanzione pecuniaria da
stabilire in via equitativa, in relazione alla durata del
mobbing, a titolo di risarcimento del danno esistenziale provocato.
Tale condanna sarà applicata a tutti coloro ritenuti responsabili
dei comportamenti ostili integranti il mobbing accertato,
che dovranno essere, contestualmente, licenziati. Nel caso
in cui il convenuto fosse un soggetto pubblico o avente personalità
giuridica, questi avrà l’obbligo di rivalersi per il danno
patrimoniale subito, su tutte le persone fisiche condannate
penalmente, aggredendo, eventualmente, il TFR. Copia di tale
sentenza, con nomi e cognomi dei soggetti condannati, dovrà
essere pubblicizzata tramite giornali e televisione, nonché
sulle bacheche del posto di lavoro, in modo da essere di esempio
per eventuali imitatori o seguaci dei mobber. Alla condanna
si aggiunge la sottoposizione dell’azienda ad un regime di
controlli predisposto dalla Polizia Giudiziaria e l’intimazione
alla cessazione di ogni attività vessatoria ai danni della
vittima, con l’avvertimento che, in caso di ulteriori episodi
di molestia, la condanna verrà aumentata.
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Procedura per il ripristino di condizioni lavorative, ambientali,
ed esistenziali soddisfacenti per il lavoratore. In caso di
accoglimento del ricorso sono nulle le modifiche contrattuali
peggiorative delle condizioni lavorative del dipendente (mansioni,
rimunerazione, assegnazione, destinazione, trasferimenti),
eventuali rotture del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamenti),
tutte le sanzioni disciplinari ricollegabili al mobbing accertato.
Dovrà essere ricostruita la carriera professionale, assicurata
una formazione o una riqualificazione professionale e dovranno
essere riconosciuti al lavoratore tutte quelle prerogative
di cui avrebbe beneficiato se non fosse stato sottoposto a
mobbing. La magistratura giudicante dovrà anche incaricare
uno psicologo specializzato nelle tematiche di mobbing, appoggiato
ad una U.S.L. ubicata nel territorio di residenza del lavoratore,
che avrà l’onere di assistere la vittima di mobbing, per tutto
il tempo ritenuto necessario a sanare i danni morali, psichici
ed esistenziali subiti.
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Procedimenti giudiziari beneficiari delle nuove norme. Le
norme vanno applicate a tutti i procedimenti giudiziari in
corso alla data di entrata in vigore della legge.
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si ringrazia Silvana Catalano
 
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