Denunce
di danno erariale alla Procura presso la Corte dei Conti regionale
di
Osservatorio
Perché le denunce di danno diano modo al P.M. presso la Corte
dei Conti di attivarsi con tempestività per l'adozione degli
atti di propria competenza nei riguardi dei soggetti che si
siano resi responsabili di danno (patrimoniale e di immagine),
disponendo di ogni utile elemento di valutazione, occorre
che la denuncia contenga:
a)
la descrizione del comportamento dannoso e/o del procedimento
amministrativo seguito, del quale deve essere evidenziata
l'illegittimità (*);
b) l'importo del presunto danno all'Erario, oppure tutti gli
elementi dai quali emerge l'esistenza dello stesso, qualora
ne sia incerta la quantificazione;
c)
tranne i casi in cui sia già chiara la partecipazione di un
soggetto o di alcuni soggetti alla causazione del danno, l'indicazione
nominativa di coloro cui possa essere imputato, almeno presuntivamente,
l'evento lesivo (elemento facoltativo).
Il
verificarsi del fatto dannoso costituisce il giorno di decorrenza
della prescrizione, quindi occorre essere tempestivi e denunciare
il fatto non appena viene emessa la sentenza del Tribunale
che dà torto all'Amministrazione.
Andranno
allegati i dati relativi ad eventuali giudizi penali, civili,
amministrativi, ove attivati ed attinenti, ma conviene specificare
"allo stato degli atti", in modo da poter successivamente
riferire gli eventuali sviluppi della vicenda (ad es si parte
con la denuncia a conclusione del procedimento presso il TAR
riferendo poi di una successiva sentenza del Tribunale civile).
La
denuncia andrà inoltrata
alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti.
(*)
Al fine di soddisfare il riferimento alla illegittimità,
è sufficiente - dopo aver descritto il comportamento
dannoso - citare
1- la sentenza della Corte Costituzionale 80/2010 che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un
limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno
ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in
cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno
in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità
grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti
dalla normativa vigente
2- l'art. 40 comma 1 della legge 449/1997 che stabilisce che
"in attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5
febbraio 1992 n. 104 è assicurata l'integrazione scolastica
degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo
ed alla gravità dell'handicap compresa la possibilità di assumere
con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in
deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in
presenza di handicap particolarmente gravi".
 
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