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15 novembre 2010
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Denunce di danno erariale alla Procura presso la Corte dei Conti regionale
di Osservatorio

Perché le denunce di danno diano modo al P.M. presso la Corte dei Conti di attivarsi con tempestività per l'adozione degli atti di propria competenza nei riguardi dei soggetti che si siano resi responsabili di danno (patrimoniale e di immagine), disponendo di ogni utile elemento di valutazione, occorre che la denuncia contenga:

a) la descrizione del comportamento dannoso e/o del procedimento amministrativo seguito, del quale deve essere evidenziata l'illegittimità (*);

b) l'importo del presunto danno all'Erario, oppure tutti gli elementi dai quali emerge l'esistenza dello stesso, qualora ne sia incerta la quantificazione;

c) tranne i casi in cui sia già chiara la partecipazione di un soggetto o di alcuni soggetti alla causazione del danno, l'indicazione nominativa di coloro cui possa essere imputato, almeno presuntivamente, l'evento lesivo (elemento facoltativo).

Il verificarsi del fatto dannoso costituisce il giorno di decorrenza della prescrizione, quindi occorre essere tempestivi e denunciare il fatto non appena viene emessa la sentenza del Tribunale che dà torto all'Amministrazione.

Andranno allegati i dati relativi ad eventuali giudizi penali, civili, amministrativi, ove attivati ed attinenti, ma conviene specificare "allo stato degli atti", in modo da poter successivamente riferire gli eventuali sviluppi della vicenda (ad es si parte con la denuncia a conclusione del procedimento presso il TAR riferendo poi di una successiva sentenza del Tribunale civile).

La denuncia andrà inoltrata alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti.

(*) Al fine di soddisfare il riferimento alla illegittimità, è sufficiente - dopo aver descritto il comportamento dannoso - citare
1- la sentenza della Corte Costituzionale 80/2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente
2- l'art. 40 comma 1 della legge 449/1997 che stabilisce che "in attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo ed alla gravità dell'handicap compresa la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi".

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