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Divieto
di propaganda elettorale mafiosa : un chiarimento
di
Romano De Grazia*
A proposito del commento apparso su “Guida al Diritto” del
13 novembre u.s. in relazione alla Legge n.175 del 13 ottobre
2010, introduttiva nell’ordinamento dello Stato del divieto
di propaganda elettorale per le persone sottoposte alla misura
della sorveglianza speciale di P.S. la cosiddetta “Legge Lazzati”,
ritengo opportuno e doveroso quale autore di buona parte del
testo normativo fare alcune osservazioni e ciò al fine di
evitare non corrette o incomplete informazioni sul contenuto
e sulla validità della nuova legge in esame, approvata, dopo
ben 17 anni di battaglie, in via definitiva e all’unanimità
in data 06 ottobre u.s. dal Senato della Repubblica.
La disinformazione (non se ne comprendono le ragioni) consiste
nel fatto che “le anomalie e incongruenze” pur presenti nel
testo licenziato dalla Camera dei Deputati il 24 febbraio
2010 ma non in quello elaborato dal Centro Studi di Lamezia
Terme, di cui sono stato fondatore, risulta essere state superate
dall’ordine del giorno G 1.1 accolto dal rappresentante del
Governo (Sottosegretario Davico) nella stessa seduta del 06/10/2010.
Con detto ordine del giorno il Governo, infatti, pur di consentire
la definitiva approvazione del testo ed evitare la modifica
connessa all’accoglimento degli emendamenti 1.1, 1.2 e 2.1,
con ritorno all’esame della Camera dei Deputati del testo
emendato, con encomiabile senso di responsabilità si è impegnato
ad affrontare e risolvere le relative problematiche poste
dai summenzionati emendamenti. Sicché, per l’effetto ha disposto
la soppressione delle parole “previste dalla Legge 4 aprile
1956 n. 210” e ha precisato che il divieto di attività di
propaganda operi anche nei confronti di soggetti politici,
partiti o liste elettorali.
Giusto come previsto nel testo del Centro Studi Lazzati, questo
spiegando che attività di propaganda è da intendere qualsiasi
attività finalizzata alla raccolta del consenso in campagna
elettorale e operata in favore o in pregiudizio di candidati
o simboli (vedi documento allegato in atti). Volere a tutti
i costi ridurre l’ambito di attività elettorale dei “boss”
e complici alla mera affissione di manifesti o al volantinaggio
è ipotesi fuori dal ragionevole e addirittura rasenta il ridicolo,
avendo questi necessità opposta di non dovere apparire (vedi
commento in aula del Se. Li Gotti, autore unitamente ad altri
degli emendamenti poi ritirati).
Vale
per tutti, in ogni caso, richiamare sulle precisate anomalie
quanto detto in aula dal se. Gianpiero D’Alia e che è utile
ed è consentito acquisire come ogni atto parlamentare, ai
fini di una corretta e doverosa interpretazione del dettato
normativo. Cosa che non risulta stata essere fatta nel commento
esaminato. “E’
chiaro, ci sono nel testo alcuni aspetti che possono dare
adito a diversità di interpretazioni, ma con la buona volontà
e il buon senso – ringrazio molto il collega Li Gotti – e
anche con l’ordine del giorno che tutti insieme abbiamo presentato
credo che molte di queste perplessità possano essere superate
dall’approvazione di quell’ordine del giorno, che ha natura
interpretativa, senza bisogno di tornare a un nuovo intervento
legislativo. Tuttavia, qualora questo fosse necessario, abbiamo
approvato prima dell’estate un pacchetto di norme antimafia
che prevede anche una serie di deleghe relativa alla riorganizzazione
del quadro normativo di riferimento e i testi unici riguardanti
l contrasto alla criminalità organizzata e quindi quei dubbi
potrebbero essere affrontati e risolti, anche grazie a questo
ordine del giorno, in quel provvedimento.”
Non
rilevanti si appalesano nel contempo le argomentazioni sollevate
circa il mancato raccordo con la normativa di cui agli articoli
416 bis e 416 ter c.p. La nuova normativa, diversamente dai
menzionati articoli, nasce dalla esigenza di apprestare nell’immediato
e cioè durante la campagna elettorale uno strumento concreto
di contrasto alla mafia perché è proprio durante la campagna
elettorale che il malaffare entra dentro le istituzioni elettive
ed è obbligo dello stato di diritto di intervenire , impedendo
la raccolta dei voti al “boss” e ai suoi complici e bonificando
in tal modo il momento elettorale. E ciò senza dovere ricorrere
alla prova “diabolica” dell’appartenenza al sodalizio criminoso
e alla natura e contenuto del rapporto elettorale (art. 416
bis c.p. “do ut des, do ut facias”) o della intervenuta elargizione
di una somma di denaro – ipotesi alquanto rara – (art. 416
ter c.p.); prova questa la cui acquisizione avviene a distanza
di tempo (e se avviene), con nessuna incidenza quindi, per
il momento elettorale, in cui lo scambio politico-mafioso
avviene.
Al
contrario più agevole è l’acquisizione della prova circa la
trasgressione del divieto di propaganda elettorale, introdotto
con la nuova normativa. Ciò per la ragione che esistono presso
i Commissariati di P. S. e le Caserme dei Carabinieri l’elenco
dei sorvegliati speciali residenti nella zona e tal fine basta
che le forze dell’ordine durante la competizione elettorale
e i magistrati inquirenti, se ne hanno voglia, sorveglino
più attentamente detti sorvegliati speciali, rientrando la
sorveglianza nei loro compiti istituzionali. Con l’effetto,
ben si intende, che se forze dell’ordine e magistrati inquirenti
sono stati in grado fin da subito di acquisire prova in ordine
alla natura e contenuto del rapporto delittuoso sottostante
o dell’avvenuta elargizione di denaro trovano applicazione
i menzionati articoli 416 bis e 416 ter c.p. sicché l’inciso
“salvo che il fatto non costituisca più grave reato” (5 bis
2) contenuto nella Legge n. 175 del 16/10/2010 non può essere
assimilato frettolosamente e disinvoltamente a mera clausola
stereotipa costituendo bensì valido strumento di raccordo
normativo.
Senza dover ignorare infine il fatto che la nuova normativa
previene lo scioglimento dei consigli elettivi (72 Comuni
in Campania, 47 in Calabria, 46 in Sicilia, 7 nelle Puglie
e il fenomeno ha riscontri in Lombardia, Piemonte, Veneto
e Liguria), evitando in tal modo l’adozione di provvedimenti
generalizzati e per questo iniqui, che non distinguono tra
buoni e cattivi e penalizzano in ogni caso l’immagine della
comunità di appartenenza.
Quanto
alle segnalate incongruenze temporali della interdizione dai
pubblici uffici disposta a seguito di sentenza di condanna
va sottolineato infine che nel commento esaminato non si è
tenuto conto dell’o.d.g 1.1. Il commentatore ha omesso di
richiamare che il Governo ha accolto – al comma 1° primo periodo
– di sostituire le parole “per la durata della pena detentiva”
con le seguenti “ai sensi dell’art. 29 del c.p. in caso di
condanna alla reclusione per un tempo inferiore a tre anni,
l’interdizione ha la durata della pena detentiva”. Conseguentemente
il Governo ha accolto di sostituire il comma 2° con il seguente
“2. dall’interdizione dai pubblici uffici consegue l’ineleggibiltà
del condannato. La sospensione condizionale della pena non
ha effetto ai fini della interdizione dai pubblici uffici”.
Problematica
comunque non legata al testo normativo del Centro Studi Lazzati
che al riguardo aveva previsto per il candidato la decadenza
e la ineleggibilità da cinque a dieci anni. Individuate tali
omissioni nel commento esaminato occorre, per concludere,
considerare il merito assorbente della legge cosiddetta “Lazzati”
che come reiteratamente messo in evidenza da Vittorio Grevi
sul Corriere della Sera dal lontano 1993 ad oggi ha colmato
una evidente lacuna del sistema normativo, non potendo lo
Stato di diritto consentire al sorvegliato speciale (in ragione
della sua accertata pericolosità sociale, privato del diritto
di voto e di essere eletto) di raccogliere il voto degli altri,
con la forza, per altro, della intimidazione. Particolare
questo non di poco conto e che ha suggerito il ritiro degli
emendamenti e la loro trasformazione nell’ordine del giorno
del Governo con l’approvazione
al Senato della Legge Lazzati (252 voti a favore e 1 astenuto).
*
Magistrato della Suprema Corte di Cassazione in pensione e
fondatore del Centro Studi Lazzati
 
Dossier
mafia e antimafia
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