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19 novembre 2010
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Divieto di propaganda elettorale mafiosa : un chiarimento
di Romano De Grazia*

A proposito del commento apparso su “Guida al Diritto” del 13 novembre u.s. in relazione alla Legge n.175 del 13 ottobre 2010, introduttiva nell’ordinamento dello Stato del divieto di propaganda elettorale per le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di P.S. la cosiddetta “Legge Lazzati”, ritengo opportuno e doveroso quale autore di buona parte del testo normativo fare alcune osservazioni e ciò al fine di evitare non corrette o incomplete informazioni sul contenuto e sulla validità della nuova legge in esame, approvata, dopo ben 17 anni di battaglie, in via definitiva e all’unanimità in data 06 ottobre u.s. dal Senato della Repubblica.

La disinformazione (non se ne comprendono le ragioni) consiste nel fatto che “le anomalie e incongruenze” pur presenti nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati il 24 febbraio 2010 ma non in quello elaborato dal Centro Studi di Lamezia Terme, di cui sono stato fondatore, risulta essere state superate dall’ordine del giorno G 1.1 accolto dal rappresentante del Governo (Sottosegretario Davico) nella stessa seduta del 06/10/2010. Con detto ordine del giorno il Governo, infatti, pur di consentire la definitiva approvazione del testo ed evitare la modifica connessa all’accoglimento degli emendamenti 1.1, 1.2 e 2.1, con ritorno all’esame della Camera dei Deputati del testo emendato, con encomiabile senso di responsabilità si è impegnato ad affrontare e risolvere le relative problematiche poste dai summenzionati emendamenti. Sicché, per l’effetto ha disposto la soppressione delle parole “previste dalla Legge 4 aprile 1956 n. 210” e ha precisato che il divieto di attività di propaganda operi anche nei confronti di soggetti politici, partiti o liste elettorali.

Giusto come previsto nel testo del Centro Studi Lazzati, questo spiegando che attività di propaganda è da intendere qualsiasi attività finalizzata alla raccolta del consenso in campagna elettorale e operata in favore o in pregiudizio di candidati o simboli (vedi documento allegato in atti). Volere a tutti i costi ridurre l’ambito di attività elettorale dei “boss” e complici alla mera affissione di manifesti o al volantinaggio è ipotesi fuori dal ragionevole e addirittura rasenta il ridicolo, avendo questi necessità opposta di non dovere apparire (vedi commento in aula del Se. Li Gotti, autore unitamente ad altri degli emendamenti poi ritirati).

Vale per tutti, in ogni caso, richiamare sulle precisate anomalie quanto detto in aula dal se. Gianpiero D’Alia e che è utile ed è consentito acquisire come ogni atto parlamentare, ai fini di una corretta e doverosa interpretazione del dettato normativo. Cosa che non risulta stata essere fatta nel commento esaminato. “E’ chiaro, ci sono nel testo alcuni aspetti che possono dare adito a diversità di interpretazioni, ma con la buona volontà e il buon senso – ringrazio molto il collega Li Gotti – e anche con l’ordine del giorno che tutti insieme abbiamo presentato credo che molte di queste perplessità possano essere superate dall’approvazione di quell’ordine del giorno, che ha natura interpretativa, senza bisogno di tornare a un nuovo intervento legislativo. Tuttavia, qualora questo fosse necessario, abbiamo approvato prima dell’estate un pacchetto di norme antimafia che prevede anche una serie di deleghe relativa alla riorganizzazione del quadro normativo di riferimento e i testi unici riguardanti l contrasto alla criminalità organizzata e quindi quei dubbi potrebbero essere affrontati e risolti, anche grazie a questo ordine del giorno, in quel provvedimento.”

Non rilevanti si appalesano nel contempo le argomentazioni sollevate circa il mancato raccordo con la normativa di cui agli articoli 416 bis e 416 ter c.p. La nuova normativa, diversamente dai menzionati articoli, nasce dalla esigenza di apprestare nell’immediato e cioè durante la campagna elettorale uno strumento concreto di contrasto alla mafia perché è proprio durante la campagna elettorale che il malaffare entra dentro le istituzioni elettive ed è obbligo dello stato di diritto di intervenire , impedendo la raccolta dei voti al “boss” e ai suoi complici e bonificando in tal modo il momento elettorale. E ciò senza dovere ricorrere alla prova “diabolica” dell’appartenenza al sodalizio criminoso e alla natura e contenuto del rapporto elettorale (art. 416 bis c.p. “do ut des, do ut facias”) o della intervenuta elargizione di una somma di denaro – ipotesi alquanto rara – (art. 416 ter c.p.); prova questa la cui acquisizione avviene a distanza di tempo (e se avviene), con nessuna incidenza quindi, per il momento elettorale, in cui lo scambio politico-mafioso avviene.

Al contrario più agevole è l’acquisizione della prova circa la trasgressione del divieto di propaganda elettorale, introdotto con la nuova normativa. Ciò per la ragione che esistono presso i Commissariati di P. S. e le Caserme dei Carabinieri l’elenco dei sorvegliati speciali residenti nella zona e tal fine basta che le forze dell’ordine durante la competizione elettorale e i magistrati inquirenti, se ne hanno voglia, sorveglino più attentamente detti sorvegliati speciali, rientrando la sorveglianza nei loro compiti istituzionali. Con l’effetto, ben si intende, che se forze dell’ordine e magistrati inquirenti sono stati in grado fin da subito di acquisire prova in ordine alla natura e contenuto del rapporto delittuoso sottostante o dell’avvenuta elargizione di denaro trovano applicazione i menzionati articoli 416 bis e 416 ter c.p. sicché l’inciso “salvo che il fatto non costituisca più grave reato” (5 bis 2) contenuto nella Legge n. 175 del 16/10/2010 non può essere assimilato frettolosamente e disinvoltamente a mera clausola stereotipa costituendo bensì valido strumento di raccordo normativo.

Senza dover ignorare infine il fatto che la nuova normativa previene lo scioglimento dei consigli elettivi (72 Comuni in Campania, 47 in Calabria, 46 in Sicilia, 7 nelle Puglie e il fenomeno ha riscontri in Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria), evitando in tal modo l’adozione di provvedimenti generalizzati e per questo iniqui, che non distinguono tra buoni e cattivi e penalizzano in ogni caso l’immagine della comunità di appartenenza.

Quanto alle segnalate incongruenze temporali della interdizione dai pubblici uffici disposta a seguito di sentenza di condanna va sottolineato infine che nel commento esaminato non si è tenuto conto dell’o.d.g 1.1. Il commentatore ha omesso di richiamare che il Governo ha accolto – al comma 1° primo periodo – di sostituire le parole “per la durata della pena detentiva” con le seguenti “ai sensi dell’art. 29 del c.p. in caso di condanna alla reclusione per un tempo inferiore a tre anni, l’interdizione ha la durata della pena detentiva”. Conseguentemente il Governo ha accolto di sostituire il comma 2° con il seguente “2. dall’interdizione dai pubblici uffici consegue l’ineleggibiltà del condannato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della interdizione dai pubblici uffici”.

Problematica comunque non legata al testo normativo del Centro Studi Lazzati che al riguardo aveva previsto per il candidato la decadenza e la ineleggibilità da cinque a dieci anni. Individuate tali omissioni nel commento esaminato occorre, per concludere, considerare il merito assorbente della legge cosiddetta “Lazzati” che come reiteratamente messo in evidenza da Vittorio Grevi sul Corriere della Sera dal lontano 1993 ad oggi ha colmato una evidente lacuna del sistema normativo, non potendo lo Stato di diritto consentire al sorvegliato speciale (in ragione della sua accertata pericolosità sociale, privato del diritto di voto e di essere eletto) di raccogliere il voto degli altri, con la forza, per altro, della intimidazione. Particolare questo non di poco conto e che ha suggerito il ritiro degli emendamenti e la loro trasformazione nell’ordine del giorno del Governo con l’approvazione al Senato della Legge Lazzati (252 voti a favore e 1 astenuto).

* Magistrato della Suprema Corte di Cassazione in pensione e fondatore del Centro Studi Lazzati

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Dossier mafia e antimafia

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