05 marzo 2009

 
     

Testamento biologico : il pdl ne fa un pezzo di carta inutile
di Rita Guma*

Continua - anche fuori dall'aula parlamentare - la discussione sul testamento biologico e sul testo del pdl unificato riguardante Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accanimento terapeutico, ed anche qui vorrei esprorre alcune riflessioni.

La Conferenza dei Capigruppo del Senato, che si è riunita martedì 3 marzo ha deciso di rinviare alla seduta pomeridiana del 18 marzo l'inizio della discussione in Aula delle proposte in materia di testamento biologico. Nel frattempo il relatore della Commissione Sanita', che gia' aveva proposto un testo unico che travolgeva gli scopi dei testi presentati dal senatore e medico Ignazio Marino e dalla componente radicale del PD, ha proposto un emendamento che modifica i primi tre articoli e l'ultimo del testo in esame. Modifica che sostanzialmente cambia l'interlocutore presso cui il cittadino puo' esprimere e registrare le proprie volonta' in materia di fine vita, dato che invece del notaio si trattera' del medico, mentre viene istituito un registro nazionale delle volonta' espresse dagli Italiani presso il ministero della Sanita'.

Non cambia invece il punto piu' controverso del testo, che vede opposte le due correnti di pensiero nel Paese e in parlamento, quello sulla indisponibilita' della vita umana. I primi commi dell'emendamento proposto agli artt 1, 2 e 3 del testo dal relatore di maggioranza, recitano infatti:
"La presente legge, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:
- riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge
- riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza.
- tutela la salute come fondamentale diritto della persona ed interesse della collettività
- garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.
- vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerato che l'attività medica in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente
- garantisce che in condizioni di morte prevista come imminente, il medico possa astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura..."

Mentre l'affermazione sull'indisponibilita' della vita umana e' perentoria, molto generico appare invece il riferimento all'astensione del medico dai trattamenti "straordinari non proporzionati non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura".

In primo luogo, tale concetto non fa che ribadire il divieto di accanimento terapeutico gia' esistente. In secondo luogo si sancisce che il medico "puo'", ma non si afferma che il medico "deve" astenersi, ne' si chiarisce in base a quali criteri il medico debba farlo. Il testo fallisce quindi la volonta' espressa dal titolo del pdl "al fine di evitare l’accanimento terapeutico", che a questo punto sembra quasi solo una limitazione posta agli scopi del testamento biologico, documento che quindi servirebbe ad evitare l'accanimento terapeutico (cui e' gia' contrario persino il catechismo cattolico) e non gia' ad esprimere le volonta' della persona riguardo al non voler essere sottoposta a cure dolorose e inutili o ad essere attaccata a macchine prolungando soltanto la propria agonia.

C'e' da chiedersi peraltro come mai nel testo "la Repubblica riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza". Infatti non soltanto tale garanzia non viene offerta, ad esempio, alle persone sottoposte per motivi di ordine pubblico a trattamenti sanitari obbligatori (per intendersi, l'elettroshock). Inoltre si dovrebbe chiarire cosa si intenda per dignita', visto che ci sono procedure cui vengono sottoposti - ad esempio - i malati terminali, magari per mesi o anni - che di dignitoso non hanno nulla, almeno a giudizio di moltissime persone che ne sono vittime e di quanti li amano.

Infine, come si evince dal combinato disposto dei vari commi, la Repubblica garantisce la dignita' dell'uomo, ma non rispetto alla vita, e cio' spiega quanto sopra. Da cio' si desume che la vita deve essere tutelata anche calpestando la dignita' umana, dignita' che pero' e' il primo valore fondante la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Tale documento, sottoscritto da quasi tutte le nazioni del mondo (fra cui l'Italia), comincia il suo preambolo con queste parole: "Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo...", mentre all'articolo 1 recita "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza."

La dichiarazione dei diritti dell'uomo, quindi, anche se appare dare per scontato il diritto alla vita, nei suoi passaggi fondamentali parla di dignita' dell'uomo. Quindi, per tutti i viventi, il primo diritto da rispettare e' la dignita', non la vita (peraltro diritto e non dovere), che ritroviamo solo all'articolo 3: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona". Ricordiamo che per le carte fondamentali dei diritti (come la Dichiarazione in oggetto, ma anche la nostra Costituzione), l'ordine degli articoli indica le priorita'. Quindi la vita deve esserci ma solo se dignitosa.

E' scontata a questo punto l'obiezione che se stabilissimo criteri standard di dignita' si potrebbe cadere nell'eugenetica, oppure nella legittimazione del suicidio. Per quanto riguarda il secondo punto, faccio notare che il fatto di considerare illecito o contro natura il suicidio non ha impedito e non impedisce a tantissime persone autonome di togliersi la vita, quindi la discussione appare oziosa e pretestuosa. Maggior fondamento ha invece la questione della "dignita' di Stato", cioe' di ipotetici standard che stabiliscano quando una vita non valga la pena di essere vissuta e percio' legittimino tentazioni eugenetiche.

Ma chi avanza tali ipotesi sta dimenticando un fondamentale punto su cui si basano le proposte di testamento biologico effettivo (cioe' non quello che vanifica di fatto la volonta' della persona con mille divieti e mille sobordinazioni alla volonta' altrui) e cioe' il libero arbitrio, la volonta' e liberta' di scelta della persona. Una condizione che per alcuni potrebbe essere poco dignitosa da vivere per altri potrebbe essere piu' desiderabile della morte.

Lo stesso dicasi per incapaci e minori, le cui famiglie avranno - come anche oggi hanno - differenti orientamenti rispetto alle volonta' del loro caro se fosse stato senziente o quando era senziente. Per tale ragione non vi sarebbe alcuna selezione generalizzata, ne' alcuna coercizione, mentre vi e' coercizione nel momento in cui si impone a tutti di sopportare la nutrizione artificiale (art. 5 comma 5 del pdl), nutrizione invasiva che per tanti malati (pensiamo ai malati oncologici) non fa che prolungare le sofferenze differendo soltanto, non evitando, una morte prematura verso la quale si viaggia inesorabilmente.

Vi e' poi da chiedersi se la salvaguardia della dignità di ogni persona "rispetto all'interesse della società" comprenda anche quello verso linteresse del Vaticano, visto che la nostra societa' - sebbene di recente condizionata da una presentazione di parte del caso di Eluana Englaro (ad esempio sempre raffigurata nella pienezza della sua vitalita' e non nella consunzione della malattia) - continua in maggioranza ad essere in favore del testamento biologico come scelta della persona, mentre e' il Vaticano a spingere nell'altra direzione.

A tal fine assume rilievo l'orientamento confessionale o meno della struttura nella quale per ventura il cittadino in fine vita si trovi ad essere ricoverato. Infatti il pdl prevede che "La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero" (art. 8 comma 5). E' evidente infatti che medici operanti in una struttura sanitaria pubblica potranno avere - rispetto al fine vita - orientamenti diversi, mentre l'orientamento di medici operanti presso una struttura confessionale sara' gia' orientato preventivamente o comunque fortemente condizionato dai principi sanciti dal Vaticano - datore di lavoro.

Infine, il testo vanifica ancora la volonta' espressa dall'interessato, nel momento in cui stabilisce che il fiduciario che dovrebbe far rispettare le sue volonta' puo' rinunciare al momento 'clou' e che (art. 8 del pdl):
"... 2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale.
4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la decisone nella cartella clinica.
5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico".

Come dire: la volonta' del paziente non conta nulla ed il testamento biologico e' solo un pezzo di carta inutile e di ulteriore burocrazia (che peraltro permettera' anche al governo di 'classificare' i cittadini in base all'orientamento in questa delicata materia, dal momento che esistera' presso il ministero della Salute un registro nazionale delle volonta' depositate).

* presidente dell'Osservatorio sulla legalita' e i diritti onlus

Testamento biologico: De Tilla (OUA), laicita' ed autodeterminazione

Speciale diritti

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