28 gennaio 2009

 
     

Intercettazioni : modifiche al ddl lasciano ancora perplessi
di Rita Guma*

Osservatorio sulla legalita' e sui diritti onlus accoglie con soddisfazione la decisione del governo di mantenere le intercettazioni per i reati con pena edittale pari a cinque anni.

Vengono quindi meno le preoccupazioni relative a tutta una serie di reati, fra cui lo stupro, l'omicidio colposo, le violenze in famiglia, etc. In precedenza infatti il ddl governativo prevedeva venissero considerati intercettabili solo i reati con pena superiore ai dieci anni, e lo stesso Silvio Berlusconi aveva confermato qualche giorno fa tale limite.

Inoltre accogliamo con soddisfazione l'eliminazione della previsione della pena detentiva di cinque anni per i giornalisti 'colpevoli' di aver pubblicato i testi delle intercettazioni prima della conclusione dell'inchiesta. I giornalisti pubblicano i fatti di cui sono a conoscenza per dovere di cronaca, e non si puo' - anche alla luce della giurisprudenza europea - sanzionare l'esercizio di tale dovere con il carcere.

Nella nuova formulazione, il ddl interviene ancora sulla durata delle intercettazioni, nonche' sul budget massimo da destinarvi in ogni procura, e continua a vietare la pubblicazione, prevedendo sanzioni per gli editori. Pertanto desta ancora serie perplessita' ai nostri occhi.

- Per quanto riguarda la durata delle operazioni di intercettazione, essa sara' portata a un massimo di 45 giorni estensibili di altri 15, eccetto che per mafia e terrorismo. Osserviamo che alcune inchieste richiedono invece tempi molto piu' lunghi per far emergere la verita'.

- In merito ai limiti di budget, rileviamo che procure come quelle del sud si trovano a gestire numerose inchieste di mafia, oltre a dover comunque fronteggiare tutti gli altri reati come nelle altre regioni. Ci chiediamo se i criteri con i quali sara' stabilito il limite di spesa terranno conto di questo aspetto, o se la dichiarata volonta' di combattere la mafia si scontrera' con la realta' del budget limitato.

- Per quanto riguarda infine il divieto di pubblicazione dei testi delle intercettazion fino a conclusione dell'inchiesta, ricordiamo che la Corte dei diritti dell'uomo, con sentenza del 7 luglio 2007, ha stabilito che le intercettazioni possono essere pubblicate quando di interesse pubblico perche' in uno Stato democratico l'interesse pubblico prevale sulla privacy. Pertanto - se e' giusto evitare di pubblicare fatti personali degli indagati o fatti riguardanti persone estranee ai reati che si trovino loro malgrado intercettate perche' in contatto con le utenze degli indagati - non e' giusto tacere per anni o per sempre all'opinione pubblica i fatti di rilievo penale o interesse pubblico, soprattutto quelli relativi a reati o maneggi di politici. Un pronunciamento del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 1998 stabilisce peraltro che in uno Stato democratico la privacy dei politici e' meno stringente di quella dei comuni cittadini, perche' il pubblico interesse e' in tal caso prevalente.

* presidente Osservatorio sulla legalita' e sui diritti onlus

Speciale diritti

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