09 dicembre 2008

 
     

Impronte e DNA di innocenti : sentenza della Corte europea dei diritti
di Gabriella Mira Marq*

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha emanato la scorsa settimana una sentenza importante anche per il nostro Paese, sia per quanto riguarda la schedatura di nuclei familiari privi di precedenti penali, sia per la costituzione della Banca del DNA di cui si e' discusso in un recente passato e che si prevede di realizzare.

Il caso riguardava due cittadini britannici che lamentavano la conservazione da parte delle autorita' delle impronte digitali, campioni di cellule e profili di DNA anche dopo che il procedimento penale nei loro confronti si era chiuso rispettivamente con un proscioglimento e una archiviazione. Le informazioni erano state memorizzate sulla base di una legge che autorizza il mantenimento senza limite di tempo.

Uno dei ricorrenti all'epoca del fatto era un minorenne (11 anni), arrestato perche' accusato di tentato furto. Nell'occasione gli sono state prese le impronte e successivamente il DNA. E 'stato assolto il 14 giugno 2001. L'altro ricorrente fu arrestato successivamente con l'accusa di molestie in ambito familiare. Gli furono prese le impronte e campioni di DNA. Il 14 giugno 2001 la causa e' stata formalmente sospesa, dato che lui e la sua compagna si erano riconciliati.

A procedimento chiuso, entrambi i ricorrenti hanno chiesto invano che le loro impronte digitali, i campioni di DNA e i profili che ne erano derivati fossero distrutti. Ad esaminare il ricorso europeo - presentato dai due sulla base degli articoli 8 e 14 della Convenzione (rispetto della vita privata e familiare e discriminazione) - e' stata la Camera Grande della Corte dei diritti dell'uomo.

Il Tribunale europeo ha rilevato che i campioni di cellule contengono informazioni molto sensibili su un individuo, ivi comprese le informazioni circa la sua salute. Inoltre, i campioni contengono un unico codice genetico di grande rilevanza sia per la persona interessata che per i suoi parenti. Data la natura e la quantita' di informazioni personali contenute nei campioni, il loro mantenimento doveva essere considerato come un'interferenza con il diritto al rispetto della vita privata delle persone interessate.

A parere della Corte, la capacita' dei profili di DNA di fornire un mezzo di identificazione genetica dei rapporti tra le persone e della loro origine etnica e' di per se' sufficiente a concludere che la loro conservazione interferisce con il diritto alla vita privata delle persone e pertanto che l'azione delle autorita' britanniche aveva violato l'art. 8 della Convenzione.

Anche se le impronte digitali sono state prese nel contesto di un procedimento penale e successivamente registrate su un database nazionale con l'obiettivo di essere conservate in modo permanente e regolarmente trattate con strumenti automatizzati per l'identificazione dei criminali, la Corte ha ritenuto che la conservazione senza il consenso dell'interessato delle impronte digitali non possa essere considerata neutrale o insignificante. La conservazione delle impronte digitali puo' di per se' dare adito ad importanti preoccupazioni per la vita privata e di conseguenza costituisce un interferenza con il diritto al rispetto della vita privata.

La Corte ha rilevato che, ai sensi della sezione 64 della legge britannica del 1984, le impronte digitali o di campioni prelevati da una persona in connessione con l'inchiesta di un reato possono essere conservate dopo aver soddisfatto i fini per i quali essi sono stati presi. Il mantenimento delle impronte digitali, dei campioni biologici e dei profili del DNA dei ricorrenti aveva quindi una chiara base nel diritto interno, che peraltro non era molto chiaro riguardo alle condizioni e modalita' per lo stoccaggio e l'uso di tali informazioni personali.

La Corte ha ribadito che, in questo contesto, e' essenziale disporre di chiare, dettagliate norme che disciplinino la portata e l'applicazione delle misure, nonche' le garanzie minime. I giudici europei hanno ammesso che il mantenimento delle impronte digitali e del DNA perseguono uno scopo legittimo, vale a dire l'individuazione e quindi la prevenzione della criminalita'. La Corte ha rilevato tuttavia che le impronte digitali, i profili di DNA e i campioni di cellule costituiscono dati personali ai sensi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali.

Gli interessi delle persone coinvolte e della comunita' nel suo insieme in materia di protezione dei dati personali, comprese le impronte digitali e le informazioni sul DNA potrebbero essere compensate dal legittimo interesse nel campo della prevenzione della criminalita' - argomenta la Corte nella sentenza - tuttavia, il carattere intrinsecamente privato delle informazioni inducono il Tribunale di Strasburgo a richiedere di esercitare un attento controllo di qualsiasi misura di Stato che autorizzi la loro conservazione e l'uso da parte delle autorita' senza il consenso della persona interessata.

Cio' in via generale. Nel caso particolare, la Corte ha dovuto considerare se fosse necessario in una societa' democratica conservare i dati riservati delle persone che erano state sospettate di reato, ma non condannate.

La Corte ha rilevato che Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord sembrano essere le uniche giurisdizioni in seno al Consiglio d'Europa a consentire la conservazione dei indeterminato di impronte digitali e il campione di DNA di qualsiasi persona di qualsiasi eta' sospettata di qualsiasi reato ed ha osservato che la protezione offerta dall'articolo 8 della Convenzione sarebbe troppo indebolita se l'uso delle moderne tecniche scientifiche nel sistema giudiziario penale fosse ammesso ad ogni costo e senza bilanciare attentamente i potenziali benefici del vasto impiego di tali tecniche contro il fondamentale interesse alla vita privata.

La Corte e' stata colpita dal potere indiscriminato di detenzione dei dati in Inghilterra e nel Galles. In particolare, i dati in questione potrebbero essere conservati a prescindere dalla natura o dalla gravita' del reato o dall'eta' del sospetto di reato, la conservazione non e' stata limitata nel tempo e le possibilita' di far cancellare e distruggere i dati una volta assolti sono limitate. I giudici e uropei hanno espresso una particolare preoccupazione per il rischio di stigma, derivanti dal fatto che le persone nella posizione dei ricorrenti, che non sono stati condannato per alcun reato ed avevano diritto alla presunzione di innocenza, sono stati trattati nello stesso modo delle persone condannate.

Anche se - ha argomentato la Corte dei diritti - e' vero che il mantenimento dei dati privati dei ricorrenti non poteva essere equiparato con la quello dei sospettati, la percezione che essi non fossero trattati come innocenti e' stata accresciuta dal fatto che i loro dati sono stati trattenuti indefinitamente, allo stesso modo dei dati delle persone condannate, mentre i dati di coloro che non sono mai stati sospettati di un reato sono obbligatoriamente distrutti. I giudici europei hanno inoltre ritenuto che il mantenimento dei dati delle persone innocenti potrebbe essere nocivo soprattutto nel caso dei minori.

La Corte ha quindi ordinato alla Gran Bretagna - sotto la supervisione del Comitato dei Ministri - una revisione dei suoi metodi in materia per garantire i diritti dei convenuti e di altre persone nella loro posizione ed ha assegnato ai ricorrenti 42.000 euro per copertura di costi e spese.

Come evidente, la sentenza apre numerosi interrogativi riguardo alle impronte prese in Italia agli adulti e minori Rom senza alcuna accusa nei loro confronti e mette in guardia verso i criteri di gestione dei dati di persone innocenti nella banca dati del DNA di prossima istituzione nel nostro Paese.

Speciale diritti

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