30 novembre 2008

 
     

Polizia maltratta indagato : condanna della Corte dei diritti dell'uomo
di Gabriella Mira Marq

Il caso si e' presentato in Ucraina, ma si sarebbe potuto presentare in molti altri Paesi ed in particolare per l'Italia riveste interesse dopo la sentenza Diaz. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato infatti tre giorni fa lo Stato ucraino per violazione dell'articolo 3 della convenzione (divieto di trattamenti disumani o degradanti), su istanza di un uomo che aveva subito lesioni mentre era sotto la custodia della polizia e che non aveva ottenuto giustizia.

L'uomo era stato arrestato e preso in custodia dalla polizia per sospetto di rapina a mano armata, imputazioni per le quali era stato successivamente condannato. Egli aveva accusato agenti di polizia di averlo preso piu' volte a calci e pugni al fine di estorcergli una confessione. Un medico che lo aveva esaminato aveva rilevato abrasioni alla tempia e al labbro inferiore e problemi agli occhi e alle orecchie ed aveva concluso che tali infortuni si erano verificati fra i quattro e i sette giorni prima e che erano stati causati da pugni o colpi con stivali. Il ricorrente presentava quindi numerose denunce sul suo maltrattamento senza ottenere ragione delle sue lamentele.

Il 5 novembre 2002, un giudice nazionale emetteva una sentenza che stabiliva che il ricorrente aveva sopportato lesioni mentre era sotto la custodia della polizia e cio' lasciava supporre che i responsabili fossero identificati e puniti. Successivamente, l'autorita' giudiziaria decideva in due occasioni di non portare un procedimento penale nei confronti di funzionari di polizia in questione. Dopo alterne vicende, l'inchiesta veniva chiusa il 20 novembre 2003 a causa della mancanza di prove, ma senza fornire nessuna spiegazione dell'origine delle lesioni del ricorrente.

Rivolgendosi alla Corte di Strasburgo, l'uomo ha invocato gli articoli 3 (divieto di trattamenti disumani o degradanti) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo). Esaminando in particolare il rapporto del medico, la Corte ha ritenuto che era emerso che al ricorrente erano state inflitte ferite mentre era sotto la custodia della polizia. La Corte ha ritenuto pertanto all'unanimita' che vi era stata una violazione dell'articolo 3 da parte dello Stato ucraino.

La Corte ha inoltre rilevato che la decisione di non aprire procedimenti penali anche su diverse istanze del ricorrente aveva ritardato di due anni e due mesi l'inizio del primo procedimento penale. Tale ritardo ha tuttavia diminuito in maniera significativa qualsiasi prospettiva di successo di tali procedimenti. Inoltre, la Corte e' stata colpita dal fatto che la decisione finale del tribunale ucraino non avesse fornito alcuna spiegazione sull'origine delle lesioni del ricorrente.

In conclusione, nonostante le prove schiaccianti che il ricorrente fosse stato vittima di violenza sotto la custodia della polizia, le autorita' nazionali non aveva fatto alcun serio tentativo di indagare le sue accuse. La Corte ha pertanto dichiarato che l'autorita' nazionale aveva omesso di effettuare una rapida e approfondita indagine sull'istanza del ricorrente, in ulteriore violazione dell'articolo 3, per cui ha ritenuto all'unanimita' che non vi era alcuna necessita' di esaminare la denuncia ai sensi dell'articolo 13.

Speciale giustizia USA

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Sentenza Diaz , Corte dei diritti e azioni della societa' civile