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21 ottobre 2008
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Immunita'
parlamentare : decisione della Corte UE Mentre in Italia l'immunita' parlamentare viene concessa con tanta facilita' da incorrere spesso nella censura della Corte Costituzionale e si emanano inoltre nuove leggi per estenderla, in Europa si opera con maggiori limitazioni. L'ultima prova e' la sentenza emessa una settimana fa dalla Corte di Giustizia UE che ha confermato la revoca dell'immunita' parlamentare decisa dall'europarlamento nei confronti di uno dei propri membri. La Corte ha decisio che il parlamento UE non ha commesso un errore di diritto decidendo di revocare l’immunita' di Ashley Neil Mote, cittadino del Regno Unito, che aveva beneficiato tra il 1996 e il 2002 di vari sussidi pubblici che avevano generato un'indagine per false dichiarazioni sfociata nel novembre 2003 in un procedimento penale. Dopo la sua elezione al Parlamento europeo, nel giugno 2004, Mote ha richiesto la sospensione del procedimento penale in corso, invocando i privilegi e le immunita' di cui gode in qualita' di parlamentare europeo. Nel novembre 2004 il giudice nazionale competente ha disposto la sospensione del procedimento. Tale giudice ha ritenuto che il regime di libertà su cauzione cui era stato sottoposto Mote costituisse un ostacolo alla liberta' di movimento dei membri del parlamento UE e violasse di conseguenza il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. A seguito di una richiesta del Procuratore generale di Inghilterra e Galles, l’assemblea plenaria dell'europarlamento, con decisione del 5 luglio 2005, ha deciso di revocare l’immunita' a Mote, quindi il procedimento penale a suo carico e' ripreso, egli e' stato dichiarato colpevole e condannato dai giudici britannici alla pena di nove mesi di detenzione. Mote ha quindi impugnato la sentenza e inoltre ha adito il Tribunale di primo grado chiedendo l'annullamento della decisione del parlamento UE recante la revoca della sua immunita'. Ma la Corte ha dichiarato che, anche se nessuna disposizione fa del Parlamento UE l'autorita' competente a decidere in merito all’esistenza del privilegio previsto dall’art. 8 del Protocollo che mira a tutelare i membri del Parlamento contro tutte le limitazioni, diverse da quelle di natura giudiziaria, alla loro liberta' di movimento, l'europarlamento e' invece competente a pronunciarsi su una domanda di revoca dell'immunita' di un suo membro, ai sensi dell'art. 10 del Protocollo. In definitiva il parlamento UE non ha esistato a revocare l'immunita' parlamentare ad un suo membro perche' potesse essere perseguito penalmente per truffa, e che la Corte UE ha riconosciuto pienamente la competenza del parlamento europeo a decidere in tal senso. ___________ NB:
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