15 marzo 2007

 
     

Inchiesta Potenza : Garante privacy vara provvedimento
di Mauro W. Giannini

'E' vietato pubblicare notizie attinenti la sfera personale e sessuale delle persone e chi viola tale divieto incorre in sanzioni detentive, oltre a rischiare di dover risarcire il danno. Lo ha stabilito il collegio dell'Autorita' garante per la privacy in relazione alla vicenda oggetto dell'inchiesta di Potenza.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato infatti oggi un provvedimento che sara' pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che vieta "con effetto immediato" a tutti gli organi di informazione di diffondere notizie quando: si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico; riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione; attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale.

Il collegio del Garante presieduto da Francesco Pizzetti sottolinea che la violazione di tale provvedimento costituisce reato punito con la reclusione da tre mesi a due anni ed è fonte di responsabilità per una eventuale richiesta di risarcimento danni. Il Garante provvederà, infine, a denunciare alla autorità giudiziaria competente ogni singola violazione che venisse rilevata.

Il provvedimento si è reso necessario - spiega l'Autorita' - perché pur nel quadro di vicende per le quali è configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti, "sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche non estratte da trascrizioni di intercettazioni, che hanno oltrepassato i limiti del diritto di cronaca e violato i diritti e la dignità delle persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso".

Persone sbattute sui giornali anche se non avevano commesso reati, ma in realta' perche' "sono semplicemente menzionate nel materiale documentale di indagine, oppure hanno reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria o, ancora, potrebbero assumere la veste di persone offese o danneggiate da reati".

Per la sua decisione, il Garante ha fatto riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali e all'allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, nonche' al provvedimento di carattere generale adottato il 21 giugno 2006 che reca prescrizioni in tema di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche rivolte a tutti i titolari di trattamento in ambito giornalistico.

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