20 ottobre 2007

 
     

Editoria e Internet : gli stralci significativi del ddl
di

Nuova disciplina dell’editoria e delega al Governo per l’emanazione di un testo unico sul riordino della legislazione nel settore editoriale (disegno di legge 3 agosto 2007)

Art. 1 (Finalità generali)
1. La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana, periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati.
2. Tale disciplina mira all’arricchimento della produzione e della circolazione dei prodotti editoriali, allo sviluppo delle imprese e del settore editoriale in conformità ai principi della concorrenza e del pluralismo, al sostegno all’innovazione e all’occupazione, alla razionalizzazione e alla trasparenza delle provvidenze pubbliche, nel rispetto dei principi affermati dallo stesso articolo 21 della Costituzione, delle competenze assegnate alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione, delle norme comunitarie, della giurisprudenza costituzionale.

Capo I Il prodotto e l’attività editoriale

Art. 2 (Definizione del prodotto editoriale)
1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
3. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi.

2 Art. 3 (Tutela del prodotto editoriale) 1. L’originalità del prodotto editoriale è riconosciuta e tutelata come espressione dell’intelligenza e del lavoro della persona. La protezione della proprietà intellettuale sul prodotto editoriale tiene conto dell’interesse generale alla circolazione delle informazioni e alla diffusione della conoscenza.

Art. 4 (Prodotti editoriali integrativi o collaterali)
1. Per prodotti editoriali integrativi o collaterali si intendono i prodotti editoriali, compresi i prodotti discografici e audiovisivi, diffusi unitamente al prodotto editoriale principale. I prodotti editoriali integrativi o collaterali seguono il regime giuridico applicato al prodotto principale al quale sono uniti. Le disposizioni del presente comma non hanno effetti ai fini fiscali.
2. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo o dell’intera confezione” sono sostituite dalle seguenti: “; in tal caso”.

Art. 5 (Esercizio dell’attività editoriale) 1. Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.

Art. 6 (Registro degli operatori di comunicazione) 1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.
2. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale, di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base alla predetta normativa.
3. La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è curata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti e delle imprese tenuti all'iscrizione, ai sensi della presente legge, mediante modalità analoghe a quelle già adottate in attuazione del predetto articolo 1, comma 6 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto delle disposizioni già contenute nell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Art. 7 (Attività editoriale su internet)
1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni.

Capo II Il settore editoriale

Art. 8 (Divieto di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo)
1. Il settore editoriale si conforma ai principi della concorrenza e del pluralismo.
2. L’individuazione e la definizione dei mercati rilevanti che compongono il settore editoriale sono effettuate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. (...)

Art. 9 (Rimozione delle posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo) 1. I soggetti che operano nel settore editoriale sono tenuti a comunicare preventivamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le acquisizioni, le intese e le operazioni di concentrazione a cui partecipino. (...)

(Delega al Governo) 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, un decreto legislativo avente ad oggetto la raccolta in un testo unico delle norme primarie in materia di editoria, con riferimento particolare alla disciplina del prodotto e dell’impresa editoriale, del mercato editoriale, delle provvidenze dirette e indirette all’editoria, anche modificando e integrando le norme vigenti ai fini del loro coordinamento formale e sostanziale, nonché del loro adeguamento ai principi ed alle norme del diritto comunitario e costituzionale. Ai fini dell’adozione del predetto decreto legislativo il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attuazione delle norme costituzionali in tema di libertà di manifestazione del pensiero, anche attraverso il rafforzamento della trasparenza e della tutela della concorrenza del mercato;
b) coordinamento e adeguamento della disciplina del diritto d'autore in relazione all'evoluzione del prodotto editoriale , anche con riferimento alle possibilità di uso differenziato dello stesso prodotto e alle rassegne stampa;
c) coordinamento e adeguamento della disciplina in tema di responsabilità degli operatori dell’informazione;
d) ampia delegificazione delle materie non coperte da riserva di legge; e) indicazione esplicita delle norme abrogate. (...)
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Speciale libera informazione

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