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Editoria
e Internet : gli stralci significativi del ddl
di
Nuova disciplina
dell’editoria e delega al Governo per l’emanazione di un testo unico sul
riordino della legislazione nel settore editoriale (disegno di legge 3
agosto 2007)
Art. 1 (Finalità
generali)
1. La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana,
periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio
del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21 della Costituzione
e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati.
2. Tale disciplina mira all’arricchimento della produzione e della circolazione
dei prodotti editoriali, allo sviluppo delle imprese e del settore editoriale
in conformità ai principi della concorrenza e del pluralismo, al sostegno
all’innovazione e all’occupazione, alla razionalizzazione e alla trasparenza
delle provvidenze pubbliche, nel rispetto dei principi affermati dallo
stesso articolo 21 della Costituzione, delle competenze assegnate alle
Regioni dall’articolo 117 della Costituzione, delle norme comunitarie,
della giurisprudenza costituzionale.
Capo I Il
prodotto e l’attività editoriale
Art. 2 (Definizione
del prodotto editoriale)
1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto
da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento,
che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale
esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione
aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
3. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici
e audiovisivi.
2 Art. 3
(Tutela del prodotto editoriale) 1. L’originalità del prodotto editoriale
è riconosciuta e tutelata come espressione dell’intelligenza e del lavoro
della persona. La protezione della proprietà intellettuale sul prodotto
editoriale tiene conto dell’interesse generale alla circolazione delle
informazioni e alla diffusione della conoscenza.
Art. 4 (Prodotti
editoriali integrativi o collaterali)
1. Per prodotti editoriali integrativi o collaterali si intendono i prodotti
editoriali, compresi i prodotti discografici e audiovisivi, diffusi unitamente
al prodotto editoriale principale. I prodotti editoriali integrativi o
collaterali seguono il regime giuridico applicato al prodotto principale
al quale sono uniti. Le disposizioni del presente comma non hanno effetti
ai fini fiscali.
2. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “; se il costo del bene
ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore
al dieci per cento del prezzo o dell’intera confezione” sono sostituite
dalle seguenti: “; in tal caso”.
Art. 5 (Esercizio
dell’attività editoriale) 1. Per attività editoriale si intende ogni attività
diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché
alla relativa raccolta pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale
può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non
lucrative.
Art. 6 (Registro
degli operatori di comunicazione) 1. Ai fini della tutela della trasparenza,
della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti
che esercitano l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro
degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo
della registrazione i soggetti che operano come punti finali di vendita
dei prodotti editoriali.
2. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione è condizione
per l’inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e sostituisce
a tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale, di cui all’articolo
5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti
da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base alla predetta
normativa.
3. La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è curata dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6,
lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento
per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione
e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti e delle
imprese tenuti all'iscrizione, ai sensi della presente legge, mediante
modalità analoghe a quelle già adottate in attuazione del predetto articolo
1, comma 6 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto delle disposizioni
già contenute nell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Art. 7 (Attività
editoriale su internet)
1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti
che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione
delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici
si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione
delle informazioni.
Capo II Il
settore editoriale
Art. 8 (Divieto
di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo)
1. Il settore editoriale si conforma ai principi della concorrenza e del
pluralismo.
2. L’individuazione e la definizione dei mercati rilevanti che compongono
il settore editoriale sono effettuate dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
(...)
Art. 9 (Rimozione
delle posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo) 1. I soggetti
che operano nel settore editoriale sono tenuti a comunicare preventivamente
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le acquisizioni, le intese
e le operazioni di concentrazione a cui partecipino. (...)
(Delega al
Governo) 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, un
decreto legislativo avente ad oggetto la raccolta in un testo unico delle
norme primarie in materia di editoria, con riferimento particolare alla
disciplina del prodotto e dell’impresa editoriale, del mercato editoriale,
delle provvidenze dirette e indirette all’editoria, anche modificando
e integrando le norme vigenti ai fini del loro coordinamento formale e
sostanziale, nonché del loro adeguamento ai principi ed alle norme del
diritto comunitario e costituzionale. Ai fini dell’adozione del predetto
decreto legislativo il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) attuazione delle norme costituzionali in tema di libertà di manifestazione
del pensiero, anche attraverso il rafforzamento della trasparenza e della
tutela della concorrenza del mercato;
b) coordinamento e adeguamento della disciplina del diritto d'autore in
relazione all'evoluzione del prodotto editoriale , anche con riferimento
alle possibilità di uso differenziato dello stesso prodotto e alle rassegne
stampa;
c) coordinamento e adeguamento della disciplina in tema di responsabilità
degli operatori dell’informazione;
d) ampia delegificazione delle materie non coperte da riserva di legge;
e) indicazione esplicita delle norme abrogate. (...).
Speciale
libera informazione
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