05 luglio 2007

 
     

CSM : conclusioni delibera sulle attivita' illecite del SISMI sui magistrati
di red*

Conclusioni della Delibera del Comitato di Presidenza in data 7 novembre 2006 con la quale e' stata autorizzata l'apertura presso la Prima Commissione di una pratica a tutela dei magistrati che, come riferiscono notizie di stampa, sarebbero stati oggetto di informative e di osservazione ad opera di appartenenti o collaboratori del servizio di informazione militare. (relatore Dott. ROIA):

13. Tirando le somme di quanto sin qui esposto: c1) la documentazione acquisita evidenzia che, a partire dall'inizio dell'estate del 2001 (e cioe' da epoca immediatamente successiva alle elezioni del maggio dello stesso anno) ebbe inizio, nei confronti di alcuni magistrati italiani ed europei e delle associazioni di riferimento degli stessi (in particolare Magistratura democratica e MEDEL), una attivita' di intelligence da parte del SISMI protrattasi, in modo capillare e continuativo, sino al settembre 2003 e, in modo saltuario, sino al maggio 2006. Tale attivita' fu oggetto di ripetute informazioni al direttore del Servizio e sembra, quindi, riferibile, al SISMI in quanto tale e non a suoi "settori deviati", come conferma, del resto, nella memoria depositata alla Procura della Repubblica di Milano il 7 luglio 2006, il coordinatore di detta attivita', Pio Pompa;

c2) a carico dei magistrati in questione non viene indicato, a motivazione dell'opera di intelligence svolta, alcun fatto specifico (e men che meno alcun fatto illecito), essendo detta attivita' stata disposta esclusivamente - secondo quanto precisato nella documentazione in sequestro - sul presupposto che i magistrati oggetto di attenzione siano «portatori di pensieri e strategie destabilizzanti (...) e vicini ai partiti della passata maggioranza (di centro-sinistra, ndr)» in ragione dell'attivita' giudiziaria svolta o delle posizioni assunte nel dibattito politico-culturale;

c3) l'opera di intelligence si e' concretizzata non solo nella raccolta e nella schedatura di materiali noti o comunque pubblici ma anche in un capillare monitoraggio delle attivita', dei movimenti e della corrispondenza informatica di magistrati, mediate forme di osservazione diretta o ad opera di terzi non individuati (cfr. reperto B.2, nel quale, con riferimento al controllo degli incontri del dr. Bruti Liberati in data 11 agosto 2001, si precisa che lo stesso e' avvenuto dopo che «era stata puntualmente definita una tempistica che prevedeva la necessita' dell'immediato avvio delle operazioni in grado di contrapporsi a iniziative e azioni aggressive le cui fasi preparatorie sarebbero state svolte durante il periodo delle ferie»), di contatto con fonti riservate e di inserimento (non e' dato, allo stato, sapere con quali modalita') in mailing list con accesso limitato agli aderenti;

c4) a fianco della osservazione sono stati posti in essere dal SISMI specifici interventi tesi a ostacolare o contrastare l'attivita' professionale o politico-culturale dei magistrati e delle associazioni in questione. Cio' e' espressamente teorizzato e previsto nelle linee programmatiche all'uopo predisposte, nelle quali si prevedono interventi tesi a «neutralizzare iniziative politico-giudiziarie (italiane, ndr) (...) e ridimensionare attivita' (...) politico-giudiziarie provenienti dall'estero» nonche' «attivita' di dissuasione mediante l'adozione di adeguate contromisure in Italia e all'estero» (cfr. reperto B.3 nonche' reperto B.6 in cui si fa esplicito riferimento alla necessita' di contrastare una attivita' squisitamente tecnico-processuale come la riformulazione di capi di imputazione a seguito di una intervenuta“ o prevista “ modifica legislativa).

Ne' si e' trattato di semplici progetti non seguiti da fatti concreti, come dimostra la circostanza che alle informazioni e sollecitazioni del SISMI hanno fatto seguito, per limitarsi agli esempi piu' noti: α) una campagna mediatica di delegittimazione dei magistrati gia' destinati all'OLAF (Perduca, Vaudano e Piacente) e l'interdizione politica nei loro confronti (cfr. agenzie di stampa in data 23 novembre 2001: B.8.; β) la campagna di stampa di alcuni organi di informazione, ripresa in sede politica, su una presunta congiura ai danni del Governo organizzata a livello europeo da MEDEL.;

4. Alla stregua di quanto precede, il Consiglio ritiene di dover segnalare, anche a tutela dell'indipendente esercizio della giurisdizione, dei magistrati attinti dalla attivita' del SISMI e dell'intero ordine giudiziario, quanto segue:
d1) l'attivitĂ sin qui descritta, oltre che non fondata su fatti specifici, e' estranea alle attribuzioni e competenze del SISMI, preposto, ai sensi dell'art. 4 legge 24 ottobre 1977, n. 801 a «tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrita' dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione» nonche' ai «compiti di controspionaggio» connessi con i fini suddetti.

E' chiaro, infatti, che le iniziative giudiziarie (soggette a tutti i controlli giurisdizionali previsti dall'ordinamento) e le attivita' di partecipazione al dibattito politico-culturale sono componenti essenziali della democrazia e nulla hanno a che vedere con aggressioni o minacce richiedenti azioni di «difesa sul piano militare»; inoltre, il compito dei Servizi e' quello di vigilare sulla «indipendenza e integrita' dello Stato» e non sulla stabilita' del Governo contingente qualunque ne sia il segno politico;

d2) tale attivita' si proponeva di conseguire effetti di intimidazione nei confronti di alcuni magistrati e di cagionare perdita di credibilita' nei confronti di altri preposti a indagini e processi particolarmente delicati, cosi' aumentando le difficolta' nella collaborazione giudiziaria sopranazionale ed ostacolando, in maniera significativa, l'esercizio indipendente ed efficace della giurisdizione (e cio' anche a prescindere dai danni, professionali e di immagine, per i singoli magistrati interessati);

d3) l'opera di intelligence sin qui descritta si e' talora svolta “secondo i documenti acquisiti“ con la partecipazione o l'ausilio di appartenenti all'ordine giudiziario. L'indicazione programmatica in tal senso (tesa a «individuare soggetti in grado di intervenire in termini "non convenzionali" nelle scelte, nelle decisioni da assumere e/o per l'ostruzionismo delle stesse» da affiancare al «background di ben individuati uomini "di buona volonta'» su cui gia' e'possibile contare: cfr. reperto B.9) trova esplicita e puntuale applicazione nella vicenda relativa a OLAF [«Nelle ultime ore persona di sicura affidabilitĂ avente medesima estrazione professionale dei soggetti prima indicati come potenzialmente pericolosi e rivestente oggi qualificato incarico di supporto governativo ha ritenuto di dover rappresentare ulteriori allarmanti elementi di pericolositĂ dei quali ha contezza diretta anche in ragione del suo Ufficio. Ci si intende riferire sia ad elementi di conoscenza fattuale disponibili nell'esercizio della sua funzione sia a prove documentali, anche olografe (delle quali talune reperite fortunosamente nell'ambito della struttura presso la quale il soggetto opera).

(...) La fonte ha riferito di aver gia' fornito indicazioni in tal senso a taluni esponenti del Governo in carica. Ha tenuto, peraltro, a sottolineare viva preoccupazione e grande allarme per l'ipotesi di una possibile sottovalutazione del problema da parte di chi dovrebbe darsene carico»: cfr. reperto B.9]. Meritevoli di approfondimento sono inoltre le gia' ricordate vicende del controllo sull'operato e gli incontri, all'interno dell'ufficio, di magistrati della Procura di Milano (cfr. reperto B.2) e dell'accesso alla mailng list riservata di MEDEL (cfr. reperto 26.6) nonche' quella relativa all'asserito tentativo del sostituto procuratore della Repubblica di Venezia, Casson, di attribuire all'eversione di destra la «tentata strage» realizzata a Venezia nell'agosto 2001 (cfr. reperto B.2). Superfluo dire che ogni tipo di collaborazione di magistrati con Servizi segreti, oltre che espressamente vietata dalla legge (art. 7 legge 24 ottobre 1977, n. 801 secondo cui: «In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti»), e' estranea al modello costituzionale dell'ordine giudiziario e ai suoi connotati di terzieta' e indipendenza.

< La prima parte della delibera

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