9 maggio 2007

 
     

Pena detentiva : auspicio di Napolitano opposto a recenti leggi
di Rita Guma

In occasione della sua visita al carcere di Rebibbia, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha affermato che "la pena detentiva debba essere riservata a chi commette crimini che destano allarme, che ledono gravemente valori e interessi preminenti e intangibili".

Napolitano ha detto di aver "ascoltato, con attenzione e con interesse, il discorso del ministro Mastella - che è stato un discorso non d'occasione ma di sostanza, perchè ha tracciato un quadro organico di indirizzi e di impegni, a partire dalle misure che si sono imposte a seguito dell'approvazione dell'indulto, compresi gli stanziamenti volti a favorire forme effettive di reinserimento sociale. Impegni per modifiche urgenti e per vere e proprie riforme dei codici".

Inoltre il presidente ha commentato l'intervento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il prefetto Ferrara, dicendo che esso "ha offerto una riflessione approfondita sulla condizione carceraria, su una giusta concezione della pena e della sua funzione educativa, sui diritti, a cominciare da quello alla salute, al lavoro in carcere, e anche all'accesso ad attività scolastiche e formative e ad attività ricreative: diritti non ancora sufficientemente attuati in ambito penitenziario, oggi in Italia".

"Ribadisco - ha detto ancora il capo dello Stato - la mia convinzione che la pena detentiva debba essere riservata a chi commette crimini che destano allarme, che ledono gravemente valori e interessi preminenti e intangibili. Ribadisco la mia convinzione, nello stesso tempo, che l'esecuzione della pena detentiva deve avvenire nel rispetto della dignità del detenuto, e offrendo a questi le condizioni per il suo reinserimento sociale... si deve ripensare l'intero sistema sanzionatorio e della gestione della pena... A questo proposito, è indispensabile, in Parlamento, la ricerca di soluzioni condivise".

Infatti, oltre alla situazione delle carceri e al conseguente dubbio sull'effettiva possibilita' di realizzare una pena rieducativa nelle attuali condizioni, il sistema sanzionatorio, anche grazie a leggi approvate negli ultimi anni (vedi falso in bilancio da un lato e decreto sulle droghe dall'altro), contravviene oggi alla proporzionalita' della pena auspicata dal presidente della Repubblica.

Sotto il profilo di chi commette il reato e del tipo di reato comesso, come fatto notare da piu' parti, anche dall'avvocatura penale, si tratta di una giustizia a due velocita', debole con i forti e forte con i deboli. Vi e' ad esempio uno sbilanciamento della pena prevista (e applicata) per chi commetta un furto con scasso e chi invece reati finanziari, che riguardano cifre molto piu' ingenti e danneggiano un gran numero di persone (senza contare che il divario economico fra gli accusati dei due reati mette in condizione i secondi di cavarsela piu' facilmente al processo). Come pure c'e' un divario troppo modesto fra la pena effettivamente scontata per la recidiva sul furto o altri piccoli reati e quella per l'omicidio volontario.

L'art. 624 c.p. (furto) prevede che chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa. Chiunque compie il reato di furto mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e una multa. La stessa pena e' prevista per il borseggio. Le aggravanti possono portare la pena al carcere da uno a sei anni. Ovviamente la media della pena detentiva effettivamente scontatata e' inferiore.

Per la bancarotta fraudolenta ed il peculato, per i quali sono previste pene variabili da pochi mesi a diversi anni, la media delle pene effettive e' di poco piu' di un anno. Con il governo Berlusconi la pena massima per il falso in bilancio e' stata portata a 3 anni, con un un aggravamento di pena (fino a un massimo di sei anni) solo nel caso di "grave nocumento ai risparmiatori". Da notare che l'abbassamento della pena massima prevista comporta una piu' veloce prescrizione. Anche se si tratta di un provvedimento contingente, poi, con l'approvazione definitiva dell'indulto, alcune decine di autori di clamorose truffe ai danni di tanti risparmiatori e cittadini non hanno fatto quindi un sol giorno di prigione.

Per i reati di omicidio volontario il codice prevede un minimo di 21 anni (e l’ergastolo in caso di aggravanti e di sequestro di persona a scopo di estorsione seguito dall’uccisione del sequestrato), ma la durata media della pena effettivamente inflitta negli ultimi anni supera di poco i 12 anni (eccetto che per gli ergastolani). Per l’omicidio preterintenzionale (cioe' uccisione a seguito di percosse e simili), il codice prevede da 10 a 28 anni, ma la condanna media effettiva e' divenuta ormai di quasi 9 anni. Per l'omicidio colposo, cioe' involontario, sono previste pene da pochi mesi a pochi anni.

A tutto questo aggiungasi la mancata certezza della pena.

Speciale giustizia

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