26 marzo 2007

 
     

Cassazione ribadisce : bacio imposto e' violenza sessuale
di Rita Guma*

Non si capisce la meraviglia espressa da taluni nel commentare la sentenza della Corte di Cassazione, che ha stabilito come sia illecito imporre un bacio sulle labbra ad un'altra persona, ancorche' si tratti dell'ex fidanzata.

La giurisprudenza della Corte e' ricca di sottolineature del fatto che qualsiasi gesto erotico imposto sia una violazione della liberta' della persona di disporre del suo corpo, e quindi e' evidente che non si tratta di essere bacchettoni, ma semplicemente rispettosi dell'altro e della sua autonomia decisionale.

Gia' il 15 novembre 2005, la Cassazione sentenziava che "Nella nozione di atti sessuali di cui all'articolo 609 bis Codice Penale si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale bensė tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente. Tra gli atti suscettibili di integrare il delitto possono essere ricompresi palpeggiamenti e sfregamenti delle parti intime, compresi anche gli atti insidiosi e rapidi (come palpamenti al seno e tentativi di baci sulla bocca)". Mentre il 23 gennaio 2001 aveva precisato che anche una pacca sul sedere "risulta avere pur sempre un'obbiettiva incidenza sulla sfera della riservatezza sessuale".

Lo scorso 20 giugno 2006, la suprema Corte aggiungeva che "L'espressione 'atti sessuali' va riferita non solo alle zone genitali ma anche a quelle ritenute erogene dalla scienza medica, psicologica ed antropologica - sociologica. Nč rileva per l'esclusione della valenza sessuale la fugacita' dell'atto. Tra gli atti sessuali vanno inclusi i palpeggiamenti, i toccamenti e gli sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non complesso e/o di breve durata essendo del tutto irrilevante ai fini della consumazione che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica".

La ragione era ben spiegata: "Nel caso di palpeggiamenti e di toccamenti all'inguine, al seno, al fondo della coscia č indubbiamente ravvisabile, secondo l'orientamento costante di questa Corte, la concreta idoneitā della condotta a compromettere la libertā di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o soddisfare la brama sessuale dell'agente" ed era stata gia' chiarita in una sentenza del 23 settembre 2004, in cui si legge che "Il legislatore ha voluto accordare tutela alla libertā personale intesa come libertā di autodeterminazione della propria corporeitā personale, e non giā alla libertā morale della persona oppure al pudore come specificazione del buon costume e dei valori morali della collettivitā".

Dunque, anche al bacio sulle labbra imposto e' applicabile l'art. 609 bis del cp: "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi". Va ricordato anche l'art. 610 : "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339".

Inoltre, dato che sempre piu' spesso si stanno verificando nelle scuole quelli che vengono definiti atti di bullismo ma sono veri e propri crimini, giova ricordare l'art. 609 octies: "La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con la reclusione da sei a dodici anni (...). ".

Ovviamente la condanna determina anche effetti civili, come l'indennizzo riconosciuto dalla Cassazione alla parte offesa nel caso di cronaca odierno. Tutti questi reati sono perseguibili solo a querela di parte, tuttavia va ricordato che - anche se la vittima non ne avesse il coraggio - si puo' sempre denunciare quanto visto, qualora l'azione sia tale da offendere il pudore e venga commessa in un contesto facilmente accessibile a terzi. Infatti, (art. 527) "Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni".

* presidente dell'Osservatorio sulla legalita' e sui diritti onlus

Speciale diritti

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