NEW del 04 ottobre 2006

 
     

Corte UE : IRAP compatibile con diritto comunitario
di osservatoriosullalegalita.org

L'IRAP presenta caratteristiche che la differenziano dall'IVA, e quindi e' compatibile con la sesta direttiva europea. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea ribaltando il parere del procuratore generale emesso qualche mese fa

La Corte pone fine ad un contenzioso aperto dalla Banca Popolare di Cremona che aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cremona il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rifiutato il rimborso dell'Irap versata negli anni 1998-1999.

Nella sentenza emessa ieri la Corte di giustizia ha ricordato innanzitutto gli obiettivi della creazione del sistema comune dell'IVA: "la realizzazione di un mercato comune avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno, senza differenze di oneri fiscali che possano alterare la concorrenza e ostacolare gli scambi. Il suo scopo è quello di sostituire le imposte sulla cifra d'affari in vigore nei vari Stati membri".

Di conseguenza, argomenta la Corte, "il sistema comune dell'IVA non consente di mantenere o di introdurre tributi con le caratteristiche di un'imposta sulla cifra d'affari. Esso non si oppone invece al mantenimento o all'introduzione di un'imposta che non presenti una delle caratteristiche essenziali dell'IVA".

La Corte ha esaminato e confrontato alcune caratteristiche fondamentali dei due tributi. L'IVA, in base al sistema comune, si applica in modo generale alle operazioni sui beni e i servizi; essa è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi; è riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione; il soggetto passivo può detrarla dagli importi pagati in occasione delle fasi precedenti (in definitiva, il peso dell'imposta ricade sul consumatore).

L'IRAP, invece, e' calcolata sul valore netto della produzione dell'impresa (società o persona fisica) nel territorio di una regione, nel corso di un determinato periodo (ma anche sulla spesa di una associazione di volontariato senza scopo di lucro, ndr!).

Essa comprende elementi come le variazioni delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, che non hanno un rapporto diretto con le forniture di beni o servizi in quanto tali. Inoltre il soggetto passivo non può determinare con precisione l'importo dell'IRAP già compreso nel prezzo di acquisto dei beni e dei servizi.

Anche se si può supporre che un soggetto passivo dell'IRAP che effettua la vendita al consumatore finale tenga conto, nel determinare il suo prezzo, dell'ammontare dell'imposta incorporato nelle sue spese generali, non tutti i soggetti passivi si trovano nella condizione di poter ripercuotere il carico dell'imposta, o di poterlo ripercuotere nella sua interezza, sul consumatore finale.

In sintesi, l'IRAP si distingue dall'IVA in quanto non è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi forniti e non è strutturata in modo da essere posta a carico del consumatore finale nel modo tipico dell'IVA. L'IRAP - conclude la Corte - si distingue dall'IVA in modo tale da non poter essere considerata un'imposta sulla cifra d'affari ai sensi della sesta direttiva, ed e' quindi compatibile con il diritto comunitario.

"Non posso che esprimere soddisfazione - ha dichiarato il ministro per le politiche europee Emma Bonino - per la sentenza della Corte di Giustizia europea che oggi evita al nostro paese un importante esborso economico dichiarando l’IRAP un’imposta compatibile con il diritto comunitario".

Speciale Europa

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