NEW del 18 aprile 2006

 
     

Elezioni : proclamazione degli eletti ed altre procedure
lettera firmata

Vi chiedo di fornire cortesi informazioni in merito a:
a) chi sancisce che i dati ed i risultati delle elezioni sono definitivi e proclama gli eletti;
b) chi convoca (informa) gli eletti per la prima seduta (Camera e Senato della Repubblica);
c) quali sono i tempi per gli eventuali ricorsi contro la proclamazione dei dati e risultati definitivi.
Eventuali altre informazioni utili a chiarire cosa ci aspetta in questa fase finale delle elezioni politiche ante avvio della legislatura.


Risponde Rita Guma
(Di seguito le diverse informazioni sull'inter previsto ed in corsivo le risposte alle specifiche domande)

I seggi attribuiti fino ad oggi e i voti apparsi sul sito del ministero degli Interni sono soltanto provvisori. Dopo le operazioni di spoglio delle schede, i voti gia' attribuiti nei seggi, ma contestati dai rappresentanti di lista sono stati esaminati dai magistrati delle Corti di Appello presso gli uffici centrali cicoscrizionali (per la Camera), regionali (per il Senato) e per la circoscrizione Estero, quest'ultimo presso la Corte d'appello di Roma, composti ciascuno da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, in presenza dei rappresentanti di lista.

Questi uffici trasmettono i risultati entro dieci giorni all'ufficio elettorale della Cassazione le loro conclusioni, che non sono suscettibili di nuovi ricorsi. In base al DPR 361/57 e seguente legge 270/05 l'ufficio centrale circoscrizionale non puo' tornare sul voto, contestandone la legittimita' o richiedendo una nuova valutazione dei voti gia' conteggiati. Gli Uffici centrali circoscrizionali inviano gli estratti dei loro verbali all'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione, costituito da un presidente di sezione e quattro consiglieri.

Questo ufficio nazionale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e delle coalizioni e comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista. Il premio di maggioranza viene assegnato alla coalizione con il maggior numero di seggi attribuiti (ovvero voti), alla Camera su base nazionale, al Senato su base regionale, in modo proporzionale per le diverse liste della coalizione interessata.

a) L'ufficio centrale elettorale della Corte di Cassazione procede alla proclamazione degli eletti sulla base della posizione progressiva dei candidati in lista, ove le liste siano bloccate e per i collegi uninominali il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

b) I presidenti degli Uffici circoscrizionali e regionali proclamano quindi gli eletti, inviando attestato ai parlamentari eletti e ne danno immediata comunicazione alla segreteria generale della competente Camera e alle Prefetture che la comunicano al pubblico.

Entro 8 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte della Cassazione, chi e' stato eletto in piu' circoscrizioni deve comunicare alla Camera di appartenenza la propria scelta. I deputati eletti nei collegi uninominali non possono optare per un seggio proporzionale anche se sono stati candidati in una lista della stessa o di altra circoscrizione.

Successivamente (ora dovrebbe essere il 28 aprile) le nuove Camere (presiedute provvisoriamente dal componente piu' anziano) nominano le Giunte per le elezioni che dovranno prendere atto delle proclamazioni effettuate dalla Cassazione e delle opzioni esercitate e che per tutta la durata della legislatura saranno chiamate a dirimere le contestazioni sulla composizione di Camera e Senato.

La Giunta delle elezioni si occupa per esempio della verifica della regolarita' dell'elezione dei deputati e dei senatori e della verifica delle ineleggibilita' e incompatibilita'. La legge stabilisce che la convalida delle elezioni sia riservata a Camera e Senato, in particolare alle relative giunte delle elezioni, non prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

c1) Si puo' anche presentare ricorso alle Giunte parlamentari per le elezioni per chiedere una verifica per casi circoscritti e motivati ed essa puo' ricontare, a campione, le schede. I reclami sulle schede nulle devono arrivare alle Giunte parlamentari entro venti giorni dalla proclamazione. La decisione della giunta parlamentare non ha tempi fissati e puo' arrivare dopo anni.

c2) L'atto di proclamazione degli eletti e le operazioni elettorali possono essere impugnati da chi vi abbia titolo (candidati, rappresentanti dei partiti) entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti presso il tribunale amministrativo di competenza o presso il tribunale civile (e in appello al Consiglio di Stato e alla Cassazione) in presenza di una o piu' delle seguenti ipotesi:

  • composizione illecita del seggio elettorale (ad es. parentela fra scrutatori e candidati)
  • scorretta verbalizzazione delle operazioni elettorali
  • violazione e falsa applicazione delle procedure di scrutinio (ad es. "non corrispondenza tra il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto secondo le annotazioni contenute sulle liste elettorali e il numero dei votanti indicato e corretto nei verbali di sezione e/o corrispondenza tra il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto e le schede votate e scrutinate").

Il giudice amministrativo dirime le controversie sugli annullamenti di schede o nota vizi di forma. Tuttavia, se sono state effettivamente annullate schede valide, ma non in numero tale da rendere eleggibile il ricorrente (o a far prevalere il partito ricorrente), il ricorso e' respinto. Anche i tempi del ricorso giudiziario sono in genere lunghi.

Le altre domande su elezioni, brogli etc

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