Legge
elettorale 2006
Modifiche
alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica (stralci riguardanti le liste collegate)
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato
"decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito
dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale,
con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti. 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei
seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione
di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si
effettua in sede di Ufficio centrale nazionale".
(...)
5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, è inserito il seguente: "Art. 14-bis. - 1. I partiti o i
gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una
coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni
di collegamento debbono essere reciproche. 2. La dichiarazione di
collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno
di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto
per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
(...)
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla
stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno
sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle
singole liste non collegate, nonchè l'ordine dei contrassegni delle liste
di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni
di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle
schede con il diametro di centimetri tre".
(...)
-
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui
all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno
o più esperti scelti dal presidente: 1) determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti
conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale,
la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini
di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi
della circoscrizione".
12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 è sostituito dal seguente: "Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale,
ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali,
facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti
dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale
cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite
nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione
di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali
di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra
elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la
coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi espressi;
3) individua quindi: a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e
che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista
collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche,
che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione; b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le
singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese
in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento
dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni
che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi
ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni
il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella circoscrizione; 4) tra le coalizioni di liste di cui al
numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede
al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna
di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali
di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per
il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale
nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale
di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La
parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi
da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni
di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato
i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito
la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede
a sorteggio; 5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito
almeno 340 seggi; 6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione
di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi
e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche,
che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale
almeno il 2 per cento dei voti validi espressi; 7) qualora la verifica
di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione
di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale
di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione
di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste
ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato
ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi
la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per
tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta
il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna
lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati
ai sensi del numero 4); 8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede
quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati
alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A
tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il
quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice
relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della
coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero
3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente
elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire
nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno
degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera
dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei
seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste
o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste
per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori
e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta
se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna
coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato
ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior
numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte
di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di
liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae
i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni
nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di
attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le
coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero
di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole
liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste
o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate,
il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con
la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui
non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini
del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei
seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria
vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti
con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione
di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti
seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti
decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate; 9) salvo quanto
disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle
singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione.
A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione
di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle
liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione
nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide
quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione
per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così
ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista.
I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo
la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti;
in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente
l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni
a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai
sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti,
e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella
che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo
poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae
i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa
li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima
circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti
non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte
decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile
fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento
delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere,
alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni
nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente
di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti
seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti
decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. 2. Qualora la coalizione
di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340
seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario
per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi
alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale
delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o
della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale
di maggioranza. 3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente
i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al
comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali
nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di
liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente
così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione
di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per
le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso
di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto
dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto.
A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo,
terzo, quarto, quinto, sesto e settimo. 5. Ai fini della distribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al
riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi
del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale
nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per
la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le
altre coalizioni di liste o singole liste. 6. L'Ufficio centrale nazionale
provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero
dei seggi assegnati a ciascuna lista. 7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio
centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale:
un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati
la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso
la cancelleria della Corte di cassazione". 13. L'articolo 84 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute
da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista
ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine
di presentazione. 2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire
tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio
centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni
in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente
non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine
di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi
le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia
la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo
un ordine decrescente. 3. Qualora al termine delle operazioni di cui al
comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione,
questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla
lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria
che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti,
nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione
della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente
già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. 4. Se nell'effettuare
le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale
parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. 5. L'Ufficio
centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi
dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle
relative proclamazioni. 6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio
centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne
dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati
nonchè alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che
la portano a conoscenza del pubblico". 14. L'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione,
al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti
nell'ordine progressivo di lista. 2. Nel caso in cui una lista abbia già
esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo
84, commi 2, 3 e 4. 3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della
circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive. 4. Alle
elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo
21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
in quanto applicabili"(...).
Speciale
diritti
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