NEW del 13 giugno 2006

 
     

Sospensione riforma ordinamento giudiziario
di red

Presidenza del consiglio dei ministri - Disegno di legge recante «Sospensione dell'efficacia di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario», approvato il 9 giugno 2006.

Articolo 1 1. L'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 106/06, 109/06 e 150/06 č sospesa sino alla data dell'1 marzo 2007.

Articolo 2 1. All'articolo 1 comma 3 primo periodo, della legge 150/05, le parole: "entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: entro l'1 giugno 2007".

Articolo 3 1. Fino al 28 febbraio 2007 si applica il comma 2 dell'articolo 30 del Dpr 916/58, nel testo risultante dalla modifica di cui all'articolo 74/1990.

Articolo 4 1. All'articolo 1 comma 6 primo periodo del Dl 361/95, convertito, con modificazioni, dalla legge 437/95, le parole: "č differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario", sono sostituite dalle seguenti: "č differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuatine della delega di cui alla legge 150/05".

Articolo 5 1. La presente legge entra in vigore il girono successivo a quello della sua pubblicazione nella Gu della Repubblica italiana.

Speciale giustizia

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