La
"legge Consolo" per la prevenzione e il divieto delle pratiche
di mutilazione genitale femminile
Gazzetta
Ufficiale N. 14 del 18 Gennaio 2006 LEGGE 9 gennaio 2006, n.7 Disposizioni
concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione
genitale femminile. La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato; IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita) 1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione
e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati
a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle
Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie
per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale
femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrita' della
persona e alla salute delle donne e delle bambine.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota
all'art. 1: - Il testo degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione sono
i seguenti:
"Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarieta' politica, economica e sociale.".
"Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E'
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.".
"Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare
i limiti imposti dal rispetto della persona umana.".
Art. 2. (Attivita'
di promozione e coordinamento)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita'
promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio,
il coordinamento delle attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette
alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle
pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attivita'
svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati.
- Art. 3.
(Campagne informative)
1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo
583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunita', d'intesa
con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e
dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone
appositi programmi diretti a:
a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi
in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice
penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani
e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza
dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e
delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione
genitale femminile;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione
delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit,
delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di
eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanita', e con le comunita'
di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni
genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel
rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle
donne e delle bambine;
c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato
di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti
delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta
esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire
le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori
delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la
conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio
dei casi pregressi gia' noti e rilevati localmente.
2. Per l'attuazione
del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2005.
Nota all'art.
3: - Per il testo dell'art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6,
comma 1, della legge in lettura.
Art. 4. (Formazione
del personale sanitario)
1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e per le pari opportunita' e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie
nonche' ad altre figure professionali che operano con le comunita' di
immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui
all'articolo 583-bis del codice penale per realizzare un'attivita' di
prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine gia'
sottoposte a tali pratiche.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
Nota all'art.
4: - Per il testo dell'art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6,
comma 1, della legge in lettura.
Art. 5. (Istituzione
di un numero verde) 1. E' istituito, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero
verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a
conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche
di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonche' a fornire informazioni
sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano
presso le comunita' di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate
tali pratiche.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 0,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
Nota all'art.
5: - Per il testo dell'art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6,
comma 1, della legge in lettura.
Art. 6.
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).
- Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione
degli organi genitali femminili e' punito con la reclusione da quattro
a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche
di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione
e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello
stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al
fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili
diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia
nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di lieve entita'.
La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e
al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto
e' commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si
applicano altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino
italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino
italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole
e' punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Art. 583-ter. - (Pena accessoria). - La condanna contro l'esercente una
professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis
importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre
a dieci anni. Della sentenza di condanna e' data comunicazione all'Ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri".
2.
All'articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: "da cittadino
straniero" sono sostituite dalle seguenti: "dallo straniero" e, al secondo
periodo, le parole: "il cittadino straniero" sono sostituite dalle seguenti:
"lo straniero".
Nota
all'art. 6: - Il testo dell'art. 604 del codice penale, cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 604 (Fatto commesso all'estero).
- Le disposizioni di questa sezione, nonche' quelle previste dagli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresi' quando
il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno
di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino
italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero e' punibile quando si tratta
di delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni e quando vi e' stata richiesta del Ministro
di grazia e giustizia.".
Art. 7. (Programmi
di cooperazione internazionale)
1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal
Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati
alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza
di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni
genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato,
sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni
locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali
pratiche nonche' a creare centri antiviolenza che possano eventualmente
dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche
ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie
parenti in eta' minore.
Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-quater. 1. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).
- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis
del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso
il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un
anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresi'
revocato l'accreditamento.
2.
Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato
allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione
dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma
3".
Nota
all'art. 8: - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: "Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa'
e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art.
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.
Art. 9. (Copertura
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma
2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005, a euro 769.000 per
l'anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento
relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per l'anno
2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto
a euro 3.231.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addi' 9 gennaio 2006 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI
PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 414): Presentato dal sen.
Consolo il 9 luglio 2001. Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in
sede referente, il 24 luglio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª,
12ª, speciale in materia di infanzia e minori e straordinaria per la tutela
e la promozione dei diritti umani. Esaminato dalla 2ª commissione, in
sede referente, il 1° agosto 2001; il 26 novembre 2002; il 5 e 12 febbraio
2003. Assegnato nuovamente alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante,
il 4 marzo 2003. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante,
il 19 marzo 2003 e approvato l'8 aprile 2003. Camera dei deputati (atto
n. 3884): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente,
il 16 aprile 2003, con pareri delle commissioni I e XII. Esaminato dalla
II commissione il 17 giugno 2003; l'8 luglio 2003; il 17 settembre 2003;
1°-8 e 23 ottobre 2003; l'11 novembre 2003. Nuovamente assegnato alle
commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) in sede referente
il 2 dicembre 2003. Esaminato dalle commissioni riunite II e XII, in sede
referente, il 10 dicembre 2003; 21 gennaio 2004, 4, 11, 12 e 24 febbraio
2004; 10, 17, 23 e 25 marzo 2004. Esaminato in aula il 29 marzo 2004;
il 28 e 29 aprile 2004 ed approvato con modificazioni in un testo unificato
con gli atti numeri C. 150 (Ce' ed altri), C. 3282 (Conti); C. 3867 (Conti);
C. 4204 (Di Virgilio e Palumbo) il 4 maggio 2004. Senato della Repubblica
(atto n. 414/B): Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali)
e 2ª (Giustizia), in sede referente, l'11 maggio 2004, con parere delle
commissioni 3ª, 5ª, 7ª, 12ª, commissione speciale in materia di infanzia
e minori e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni
riunite 1ª e 2ª, in sede referente, il 1°-22 luglio 2004; 5 e 11 maggio
2005. Esaminato in aula il 19 e 24 maggio 2005 e approvato con modificazioni
il 6 luglio 2005. Camera dei deputati (atto n. 150-3282-3867-3884- 4204/B):
Assegnato alle commissioni riuniti II (Giustizia) e XII (Affari sociali),
in sede referente, il 12 luglio 2005, con il parere delle commissioni
I e V. Esaminato dalle commissioni riunite II e XII, in sede referente,
il 21 e 27 luglio 2005; il 15 e 22 settembre 2005. Esaminato in aula il
26 settembre 2005 ed approvato con modificazioni il 20 dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 414/D): Assegnato alla 2ª commissione
(Giustizia), in sede deliberante, il 21 dicembre 2005 con parere delle
commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 12ª. Esaminato dalla 2ª commissione in sede
deliberante ed approvato il 22 dicembre 2005.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita. Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato
Speciale
diritti
___________
NB:
I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI CITANDO L'AUTORE
E LINKANDO
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analisi e commento di Federica Mancinelli
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