NEW del 27 ottobre 2006

 
     

Corte diritti dell'uomo : giusto allontanare minore abusato ma...
di Gabriella Mira Marq

Non e' un violazione dei diritti dell'uomo allontanare un bambino dall'ambiente domestico e darlo in affidamento ai servizi sociali quando esso e' stato abusato in ambito familiare, ma e' al contrario una violazione della Convenzione europea prolungare eccessivamente tale misura, impedendo al bambino di vedere gli altri familiari estranei agli abusi.

E' la conclusione unanime della Corte dei Diritti dell'uomo nel caso di una ragazzina italiana vittima di violenze sessuali in ambito familiare. La Corte europea ha stabilito che e' nel superiore interesse del minore, in una societa' democratica, allontanarlo dall'ambiente in cui si e' consumato il fatto illecito, una volta accertate con perizie mediche e psicologiche l'avvenuto abuso.

Nel caso della bimba in questione, la cuginetta aveva denunciato che entrambe ed altri bambini erano stati abusati sessualmente da adulti della famiglia. La perizia medica aveva accertato la presenza di lesioni compatibili con "rapporti completi, multipli e ripetuti" e la bimba aveva confermato le accuse nei confronti anche del padre, pur facendo in seguito una parziale ritrattazione.

Tutti i 17 indagati erano stati condannati nel 2002 per abusi sessuali su minore. In appello era stata riconosciuta l'estraneita' del padre, mentre altri parenti della bimba erano stati riconosciuti colpevoli di abusi su cinque bambini, fra cui i propri figli, condanne confermate - eccetto una - in Cassazione.

La Corte ha percio' valutato corretto che i magistrati del tribunale minorile italiano abbiano affidato la bambina all'ASL e successivamente ad una famiglia che l'ha presa in affidamento. In tal senso sono state ritenute infondate le lamentele della madre e del fratello per l'allontanamento della bambina da casa durante le indagini e il processo che ne e' seguito, considerando tale allontanamento "vitale".

Quanto all'altro punto lamentato dai familiari, il giudice tutelare aveva risposto al ricorso della madre della bambina accordandole il permesso di vedere la figlia bimestralmente e in presenza di operatori sociali. La madre lamentava pero' la distanza temporale fra gli incontri e il fratello ormai maggiorenne chiedeva la custodia della sorella e incontri con lei. La Corte ha ritenuto eccessivo il prolungarsi della misura.

Il tribunale europeo ha quindi giudicato, all'unanimita', non esservi stata violazione dell'articolo 8 della convenzione europea sui diritti dell'uomo (diritto al rispetto per la vita privata e familiare) riguardo all'allontanamento della minore dalla famiglia e l'affidamento ai servizi sociali, ma ha invece ritenuto violato lo stesso articolo rispetto alla mancanza di contatto fra i ricorrenti e la minore e le disposizioni insoddisfacenti riguardanti gli incontri fra loro.

In base all'art. 41 (giusta soddisfazione) della convenzione, la Corte ha assegnato ad ogni ricorrente 3.000 euro per danni morali e 6.000 auro per i costi e le spese.

Speciale diritti

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