NEW del 28 settembre 2006

 
     

Corte UE : avvocati europei non devono fare altri esami
di Gabriella Mira Marq

Ogni avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE ha diritto di esercitare in altro Paese senza prima provare le sue abilita' linguistiche. Lo ha stabilito la scorsa settimana la Corte di Giustizia europea condannando il Granducato del Lussemburgo - dove tale prova era obbligatoria - per violazione del diritto comunitario.

Il caso riguardava l'avvocato britannico Graham Wilson, membro dell'associazione degli avvocati d'Inghilterra e del Galles, che esercita la professione di avvocato in Lussemburgo dal 1994. Nel 2003 egli ha rifiutato di partecipare ad una sessione orale presso il Consiglio degli avvocati lussemburghesi mirata a valutare la sua conoscenza linguistica. Di conseguenza, il Consiglio ha rifiutato di registrarlo sul registro degli avvocati che esercitano nel Paese.

Wilson ha sfidato la decisione portando un'azione per il suo annullamento davanti alla piu' alta corte amministrativa, che ha chiesto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee se le norme sulla pratica della professione di avvocato permettono ad un cittadino di uno Stato membro che sia avvocato e che dichiari di voler esercitare la sua professione in altro Stato permanentemente, prevedono una prova della lingua dello Stato in cui presenta richiesta d'iscrizione all'albo.

La corte ha dichiarato che la direttiva in materia mira a facilitare e non ad ostacolare l'esercizio della liberta' professionale per gli avvocati e che preclude una prova preventiva di conoscenza linguistica. E' necessario solo il possesso di un certificato che attesti la sua qualifica per chiedere l'iscrizione al registro degli avvocati presso l'autorita' competente.

Ai fini di protezione dei consumatori e di gestione adeguata della giustizia - ha sottolineato la Corte - esiste in primis il periodo di tre anni di pratica legale presso lo Stato ospitante e poi le regole di deontologia professionale, fra cui sara' previsto il dovere di un avvocato di non gestire casi che richiedano una conoscenza linguistica che non possiede. Un avvocato europeo deve rispettare sia le regole dello Stato di provenienza che quelle dello Stato ospitante.

Ma anche la Commissione UE ha portato davanti alla Corte un'azione nei confronti del Lussemburgo, dato che ben tre misure nazionali sono contrarie alla direttiva UE: oltre a quella oggetto del caso Wilson, esiste ad oggi la proibizione che avvocati europei possano operare a nome di aziende del Lussemburgo e l'obbligo di redigere ogni anno un certificato dello Stato di provenienza.

La Corte ha affermato che mentre il primo punto non ha basi nella direttiva - che prevede espressamente i casi di divieto -, la seconda prescizione a e' una difficoltà amministrativa ingiustificata e contraria alla norma UE. Infatti esiste un principio di assistenza reciproca, secondo cui l'autorita' competente dello Stato di provenienza deve informare l'autorita' competente dello Stato ospitante quando siano iniziati procedimenti disciplinari contro un avvocato europeo.

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Corte Europea : regole severe per gli avvocati scorretti