NEW 07 maggio 2005

 
     

Immunita' parlamentare e intercettazioni telefoniche
di red

(parte prima) La disciplina censurata comprometterebbe, pertanto, non solo il principio di uguaglianza – sotto il duplice profilo della disparità di trattamento sia tra membro del Parlamento e chi non riveste tale carica; sia tra imputati raggiunti da prove consistenti in intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte un parlamentare, e soggetti raggiunti da prove diverse – ma anche il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni «indirette», in caso di mancata richiesta o di diniego dell'autorizzazione, potrebbe infatti risolversi in un grave ed irreparabile danno non soltanto per la parte civile, ma anche per lo stesso imputato: avuto riguardo, ad esempio, alle ipotesi – tutt'altro che teoriche – in cui le conversazioni risultassero idonee a scagionare uno dei coimputati; o alle ipotesi in cui acquisizioni probatorie successive consentissero di «rileggere» le conversazioni stesse in senso favorevole all'imputato.

Risulterebbe violato, altresì, di riflesso, l'art. 112 Cost., avuto riguardo all'esclusione o alla compressione dell'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, suscettibile di derivare dall'impossibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni in questione. Il dubbio di costituzionalità investirebbe, d'altro canto – oltre al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003 ed ai commi successivi dello stesso articolo, ad esso collegati – anche la norma transitoria di cui all'art. 7 della legge, che rende applicabile la disciplina censurata alle intercettazioni effettuate prima della sua entrata in vigore, purché non ancora utilizzate in giudizio. La questione sarebbe rilevante, per tal verso, in quanto alcune delle intercettazioni telefoniche, di cui si discute nel procedimento a quo, sono state effettuate prima dell'entrata in vigore della legge e non ancora utilizzate in giudizio, essendo il procedimento stesso nella fase delle indagini preliminari.

2. – Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. Ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe irrilevante a fronte dell'inapplicabilità dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003 alla vicenda oggetto del procedimento a quo, nel quale non era stata captata alcuna conversazione che avesse come interlocutore un parlamentare. L'argomentazione svolta dalla Corte rimettente onde superare siffatta obiezione – dilatando la portata della norma all'ipotesi del «nuncius», di cui in essa non v'è traccia – sarebbe, d'altra parte, scarsamente convincente: trattandosi, infatti, di disciplina eccezionale, in quanto derogatoria rispetto alle regole dettate per la generalità dei cittadini, essa dovrebbe essere interpretata in senso restrittivo e strettamente letterale; inoltre, per il principio di conservazione delle norme, andrebbe sempre privilegiata la lettura che rende la disposizione compatibile con il dettato costituzionale.

Non sarebbe condivisibile neppure la premessa fondante del quesito di costituzionalità , secondo cui la norma impugnata, tutelando soltanto il diritto alla riservatezza del parlamentare, si porrebbe al di fuori dell'alveo dell'art. 68 Cost. La tutela della riservatezza del parlamentare rientrerebbe indubbiamente tra le finalità della norma; ma si tratterebbe di una protezione secondaria e riflessa, venendo in rilievo in prima battuta e con carattere assorbente la salvaguardia delle prerogative parlamentari e la libertà di esplicazione della funzione connessa al mandato elettivo: prospettiva nella quale la disposizione censurata risulterebbe, viceversa, compiutamente riconducibile alla previsione dell'art. 68 Cost., la quale giustificherebbe, dunque, il trattamento differenziato.

In via subordinata, la motivazione dell'ordinanza di rimessione dovrebbe essere valutata con attenzione soprattutto con riguardo al dedotto vulnus dell'inviolabilità del diritto di difesa dell'imputato; mentre risulterebbe meno problematico l'ipotizzato contrasto con il diritto di difesa delle altre parti private o con l'obbligatorietà dell'azione penale, conoscendo l'ordinamento varie ipotesi nelle quali i relativi principi subiscono deroghe, giustificate da altre esigenze di rango costituzionale. 3. – Nel giudizio di costituzionalità si è costituito S. D., persona sottoposta alle indagini e ricorrente nel procedimento a quo, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Ad avviso della parte privata, anche ad ammettere che la norma impugnata comporti una compressione dell'ambito di operatività degli artt. 3, 24 e 112 Cost., non per questo solo essa potrebbe essere ritenuta costituzionalmente illegittima: tale compressione sarebbe, infatti, frutto del bilanciamento con altro interesse di rango costituzionale, quale il diritto del parlamentare – riconducibile alla previsione dell'art. 68 Cost. – alla salvaguardia della propria sfera di riservatezza. Ciò tanto più a fronte del fatto che la protezione offerta dalla norma stessa non ha carattere assoluto, ma passa attraverso un duplice filtro: la valutazione iniziale del giudice per le indagini preliminari circa la rilevanza delle intercettazioni; e la successiva verifica della Camera di appartenenza del parlamentare, in sede di rilascio o diniego dell'autorizzazione.

4. – È intervenuto, inoltre, nel giudizio di costituzionalità il Senato della Repubblica, il quale ha sostenuto, in via preliminare, la propria legittimazione all'intervento: sia in quanto titolare del potere di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni «indirette» oggetto del quesito di costituzionalità , destinato ad essere immediatamente inciso da una eventuale pronuncia di accoglimento; sia, e comunque, in forza dell'art. 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), che riconosce in via generale agli organi dello Stato e delle Regioni il diritto di intervenire nei giudizi davanti alla Corte. Nel merito, il Senato ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, dovendosi ritenere la disciplina censurata pienamente conforme al disposto del terzo comma dell'art. 68 Cost. 4.1. – L'assunto è stato ribadito nella memoria difensiva depositata dal Senato in prossimità dell'udienza pubblica, facendo leva sia sulla ratio della tutela prefigurata dalla norma costituzionale; sia sui lavori parlamentari relativi alla legge costituzionale n. 3 del 1993, con cui essa è stata introdotta; sia, infine, sulla prassi attuativa instauratasi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 140 del 2003. Elementi tutti che confermerebbero come il precetto costituzionale – nel richiedere il vaglio autorizzatorio per sottoporre ad intercettazione i membri del Parlamento «in qualsiasi forma» – abbracci anche l'ipotesi in cui la captazione abbia luogo occasionalmente, nell'ambito di un'attività investigativa che ha come destinatario un terzo.

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e dell'art. 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato). Il primo dei due articoli oggetto di impugnativa disciplina le intercettazioni, effettuate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, di conversazioni o comunicazioni «alle quali hanno preso parte membri del Parlamento»: intercettazioni usualmente qualificate come «indirette» o «casuali», in quanto si presuppone che la captazione avvenga nella cornice di un'attività investigativa che non ha ab origine come destinatario il parlamentare. La norma prevede, in specie – nella parte denunciata – che il giudice per le indagini preliminari, qualora, su istanza di una parte processuale e sentite le altre parti, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni in parola (ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti: ipotesi peraltro non rilevante nel giudizio a quo), debba richiedere, nei dieci giorni successivi alla relativa decisione, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene (o apparteneva al momento in cui le conversazioni o comunicazioni sono state intercettate). In caso di diniego dell'autorizzazione, la documentazione delle intercettazioni deve essere distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego; inoltre, tutti i verbali e le registrazioni di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto dello stesso art. 6 devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice, in ogni stato e grado del processo.

La Corte rimettente muove dalla premessa interpretativa per cui – alla luce tanto della valenza attribuibile alla formula verbale «prendere parte», che della ratio di tutela della riservatezza del parlamentare sottesa alla disciplina considerata – la norma sarebbe destinata a trovare applicazione non soltanto nel caso di captazione fortuita di conversazioni o comunicazioni cui il membro del Parlamento abbia preso parte personalmente; ma anche quando l'intercettazione abbia ad oggetto conversazioni o comunicazioni di altra persona che si sia limitata a riferire, quale mero «nuncius», un messaggio del parlamentare. Interpretazione, questa, che renderebbe il quesito di costituzionalità rilevante nel giudizio a quo, nel quale si discute della legittimità di una misura cautelare personale fondata esclusivamente sui risultati di intercettazioni «casuali» di telefonate che il ricorrente – privo della qualità di parlamentare – avrebbe effettuato in veste, per l'appunto, di semplice latore di messaggi provenienti da un senatore. Escluso, per altro verso, che la sfera di operatività della disciplina censurata possa essere circoscritta – nell'ottica di un'interpretazione «costituzionalmente orientata» – ai soli casi in cui, a seguito dell'intercettazione, il parlamentare assuma la qualità di persona sottoposta alle indagini, il giudice a quo ritiene che la disciplina stessa ecceda l'ambito della tutela accordata alla funzione parlamentare dall'art. 68, terzo comma, Cost.: tutela consistente nella previsione per cui, senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono, i membri del Parlamento non possono essere sottoposti «ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni».

A fronte sia del dato letterale (l'impiego del verbo «sottoporre»), che dell'«impianto complessivo» della norma costituzionale – da cui trasparirebbe l'intento di offrire al parlamentare una speciale protezione per atti da lui direttamente compiuti o che lo riguardano personalmente – l'anzidetta tutela dovrebbe ritenersi infatti limitata alle sole intercettazioni «dirette»: senza che possa invocarsi, in senso contrario, l'inciso «in qualsiasi forma», trattandosi di locuzione riferibile esclusivamente alle diverse modalità di captazione dei messaggi e ai differenti mezzi di comunicazione intercettati. Non potendo trovare, dunque, una base di legittimazione nel citato art. 68, terzo comma, Cost., l'estensione della garanzia alle intercettazioni «indirette», operata dalla norma denunciata, verrebbe a porsi irrimediabilmente in contrasto con una pluralità di parametri costituzionali.

Risulterebbe compromesso, anzitutto, l'art. 3 Cost., essendosi introdotte con legge ordinaria deroghe ad un principio fondante dello Stato di diritto – quello di parità di trattamento dei cittadini rispetto alla giurisdizione – che implicherebbero la sua subordinazione ad un interesse di minor rango, quale la riservatezza del parlamentare: operazione che solo una norma costituzionale avrebbe potuto viceversa compiere. Il principio di uguaglianza sarebbe leso, peraltro, anche sotto un diverso profilo. Prevedendo la distruzione immediata della documentazione delle intercettazioni nel caso di diniego dell'autorizzazione, e l'inutilizzabilità dei verbali e delle registrazioni acquisiti in violazione dei divieti, la norma impugnata farebbe sì che persone prive della qualità di parlamentare possano evitare di essere perseguite e condannate, anche per reati di particolare gravità , grazie ad una circostanza casuale: quella, cioè, che la prova del reato scaturisca, nei loro confronti, dall'intercettazione di conversazioni o comunicazioni cui ha preso parte un membro del Parlamento; conseguenza, questa, da ritenere sproporzionata rispetto all'entità dell'interesse in gioco (la privacy del parlamentare).

Sarebbe violato, in pari tempo, l'art. 24 Cost., potendo le previsioni censurate determinare un irreparabile pregiudizio del diritto di difesa non soltanto della parte civile, ma anche dello stesso imputato, avuto riguardo all'ipotesi in cui le conversazioni intercettate risultassero idonee a scagionarlo o potessero essere comunque «rilette», a seguito di successive acquisizioni, in senso a lui favorevole. Di riflesso, si riscontrerebbe anche una lesione dell'art. 112 Cost., per la compressione dell'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale che deriverebbe dall'impossibilità di utilizzare i risultati del mezzo investigativo in oggetto. Il dubbio di costituzionalità si estenderebbe anche all'art. 7 della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui rende applicabili le disposizioni dell'art. 6 ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge, allorché – come nel giudizio a quo – le intercettazioni non siano già state utilizzate in giudizio. 2. – L'intervento del Senato della Repubblica nel giudizio di legittimità costituzionale non è ammissibile. Il Senato ha sostenuto la propria legittimazione ad intervenire sulla base di un duplice rilievo: da un lato, la pronuncia di questa Corte inciderebbe direttamente sulla propria funzione di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni «indirette», che trae titolo dall'art. 68, terzo comma, Cost. e dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003, oggetto, appunto, dello scrutinio di costituzionalità ; dall'altro lato, l'art. 20, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 prevede espressamente che «gli organi dello Stato e delle Regioni hanno il diritto di intervenire in giudizio», confermando, così, la «naturale» legittimazione dell'organo, che sia portatore di un interesse qualificato dal collegamento alle proprie funzioni costituzionali, ad essere presente nel giudizio stesso, a prescindere da ogni ulteriore considerazione.

Riguardo a tale ultimo argomento, questa Corte ha già avuto peraltro occasione di chiarire come il secondo comma dell'art. 20 della legge n. 87 del 1953 detti una previsione generale volta a regolare esclusivamente la rappresentanza e difesa nel giudizio davanti alla Corte, stabilendo che – a differenza di quanto è previsto per il Governo, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato (terzo comma), e per le altre parti, le cui rappresentanza e difesa possono essere affidate soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione (primo comma) – per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale: il che, peraltro, «non riguarda, né vale a modificare, la disciplina della legittimazione ad essere parte o ad intervenire in giudizio» (cfr. sentenza n. 350 del 1998). Neppure il primo argomento addotto dal Senato può essere tuttavia condiviso. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, infatti, ciò che forma oggetto di scrutinio – e dunque di contraddittorio – è la conformità alla Costituzione o ad una legge costituzionale di una norma avente forza di legge, in correlazione, peraltro, con le posizioni soggettive che quella norma ha coinvolto nel giudizio principale, o che in relazione ad esso possono venir coinvolte.

Resta, invece, affidato al Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente della Giunta regionale – a seconda che si tratti di legge statale o regionale – il ruolo di interventori ex lege (art. 25, terzo comma, della legge n. 87 del 1953). La disciplina del giudizio incidentale non contempla, per contro, né esplicitamente né implicitamente, una concorrente facoltà di intervento di ulteriori organi o poteri dello Stato, estranei per definizione al giudizio a quo – come, nella specie, il Senato della Repubblica – quante volte il sindacato di costituzionalità verta su norme che riconoscano loro determinate attribuzioni, ancorché ricollegabili, in tesi, a previsioni di rango costituzionale; attribuzioni alla cui tutela è invero predisposto il distinto strumento del conflitto. Detta facoltà di intervento non potrebbe in effetti prescindere da una specifica previsione, che ne definisse gli esatti contorni e le finalità nel panorama delle tutele e dei meccanismi di contenzioso costituzionale, finendo altrimenti l'intervento stesso per sovrapporsi a quello “istituzionale†del Presidente del Consiglio dei ministri. Nell'assenza di una simile previsione, l'intervento del Senato non può pertanto essere ammesso.

3. – La questione sollevata è inammissibile. La Corte rimettente basa l'affermazione della rilevanza di essa nel giudizio a quo sull'assunto che la disciplina delle intercettazioni «indirette», oggetto di censura, sarebbe applicabile non soltanto alle conversazioni o comunicazioni cui il membro del Parlamento partecipi personalmente; ma anche a quelle intrattenute da altro soggetto «che si limiti a trasmettere la volontà e le manifestazioni del pensiero» del parlamentare, quale semplice «nuncius» di quest'ultimo. Tale premessa non è condivisibile. Contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, alla stregua del comune significato dell'espressione, «prende parte» ad una conversazione o comunicazione chi interloquisce in essa: non colui su mandato del quale uno degli interlocutori interviene, sia pure nella veste di mero portavoce. La Corte rimettente trascura altresì un argomento di segno contrario alla soluzione interpretativa proposta, ricavabile dall'iter parlamentare della legge n. 140 del 2003: vale a dire l'avvenuta soppressione, ad opera del Parlamento, della previsione – contenuta nel testo originario dei progetti di legge – che estendeva il regime dell'autorizzazione anche alle intercettazioni, effettuate nel corso di procedimenti riguardanti terzi, di conversazioni o comunicazioni nelle quali si fosse semplicemente «fatta menzione» di membri del Parlamento. Ancorché il «far menzione» di un parlamentare sia indubbiamente concetto più ampio e generico rispetto al fungere da portavoce del medesimo, la caduta della previsione ora ricordata potrebbe essere comunque letta come indice dell'intento del legislatore ordinario di escludere che il meccanismo autorizzatorio sia destinato a scattare anche a fronte della mera “riferibilità †al membro del Parlamento dei contenuti della conversazione intercettata, fuori dei casi di una sua partecipazione personale e diretta ad essa. Va poi osservato come il percorso interpretativo, dal quale l'ordinanza di rimessione deriva il giudizio di rilevanza, si presenti intrinsecamente contraddittorio rispetto a quello che sorregge la successiva affermazione della non manifesta infondatezza della questione.

La Corte rimettente, difatti, dapprima motiva la rilevanza della questione facendo leva su una interpretazione lata della norma impugnata – quanto alla formula «prendere parte» – giustificandola essenzialmente con l'esigenza di assicurare una garanzia piena, e non dimidiata, all'interesse da essa protetto. Subito dopo, però, sostiene la non manifesta infondatezza di tale questione sulla scorta di una interpretazione restrittiva della norma costituzionale di riferimento – l'art. 68, terzo comma, Cost. − quanto all'asserita inidoneità dell'inciso «in qualsiasi forma» ad abbracciare le intercettazioni «indirette». Tale contrastante atteggiamento interpretativo non appare adeguatamente giustificato e motivato, posto che anche in rapporto alla locuzione «in qualsiasi forma», contenuta nel precetto costituzionale, sarebbe astrattamente proponibile – ed è stata in fatto proposta – una interpretazione ampiamente comprensiva, basata sulla ratio del privilegio di cui si discute.

A tutto ciò si aggiunga che, in ogni caso, una volta che la Corte rimettente reputi costituzionalmente illegittima la norma impugnata, in ragione della asserita radicale estraneità delle intercettazioni indirette al perimetro di protezione tracciato dall'art. 68, terzo comma, Cost., essa avrebbe dovuto logicamente privilegiare, tra le diverse letture possibili, quella che riduce l'“area di incostituzionalità â€, in ossequio al generale canone dell'interpretazione secundum constitutionem; e non già quella che la amplifica. È lo stesso giudice a quo, infatti, a dire che l'estensione all'ipotesi del «nuncius» sarebbe «consentita», e non già rigidamente «imposta» dalla formula della legge. Risultando, in conclusione, la premessa interpretativa che fonda il giudizio di rilevanza non condivisibile e comunque sostanzialmente contraddittoria, rispetto al tenore complessivo del quesito, la questione va dichiarata inammissibile.

MOTIVAZIONI per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento del Senato della Repubblica; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e dell'art. 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonchè in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

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