Giustizia
: decreto , come ti accentro la Procura ...
Lo schema
che segue e' la settima bozza del decreto delegato ordinamentale proposto
dal ministro della Giustizia Roberto Castelli e riguardante il nuovo assetto
degli uffici della Procura della Repubblica e l'ufficio del Pubblico Ministero.
Lo schema di decreto, con lievi varianti rispetto a quello sottoriportato,
e' stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 ottobre e sara' sottoposto
al parere delle Commissioni parlamentari.
Si rileva
un notevole accentramento dei poteri e delle responsabilita' nelle mani
del Procuratore Capo. Secondo il Consiglio dei ministri, "alla base
del provvedimento c'è un'accentuazione significativa della centralità
del ruolo del procuratore della Repubblica che assume la responsabilità
complessiva della gestione dell'ufficio che dirige, con il dovere di assicurare
l'esercizio corretto ed uniforme dell'azione penale, il rispetto del principio
sul giusto processo, l'ottimale gestione della polizia giudiziaria e delle
risorse; complementare a questo ruolo la potestà, solo a lui spettante,
di intrattenere rapporti con gli organi di informazione".
Questa
potrebbe apparire una mera scelta organizzativa che, dal punto di vista
"aziendale", presenta i suoi pregi, per quanto possa significativamente
incidere in negativo sui tempi della giustizia. Nell'organizzazione
della giustizia, pero', andrebbe tenuta in adeguata considerazione l'indipendenza
del giudice.
Accentrando
i poteri nelle mani di uno solo ("il procuratore della Repubblica
può stabilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi", "il
procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali
i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia
giudiziaria", "il procuratore della Repubblica può definire
criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione
a settori omogenei di procedimenti") si contradice
tale principio, e sara' possibile modificare persino gli esiti dei processi
effettuando pressioni su un solo soggetto, il Procuratore capo.
Si limita
inoltre la liberta' di espressione del singolo magistrato in merito alle
inchieste da lui condotte, i cui limiti
erano gia' stabiliti dal codice penale, dalla Corte di Cassazione e dal
codice di autoregolamentazione della magistratura. E' facile peraltro
immaginare che, anche date le molteplici funzioni che il decreto fa ricadere
in capo al responsabile della Procura, le informazioni di chiarimento
sui processi o le indagini in corso subiranno una drastica riduzione,
con effetti negativi sul diritto di cronaca e il diritto d'informazione.
«Schema di
decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione dell'ufficio
del pubblico ministero in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera
d) e 2 comma 4, della legge 150/05» 14 ottobre 2005.
Articolo
1 (Attribuzioni del procuratore della Repubblica)
1. Il procuratore della Repubblica è titolare esclusivo delle funzioni
attribuite dal Cpp e da altre disposizioni di legge all'ufficio del Pm
al quale è preposto e le esercita sotto la propria responsabilità nei
modi e nei termini fissati dalla legge.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme
esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo
da parte del suo ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti,
il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della
Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico
sia rimasto vacante.
4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori
aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura
di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee
di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano
di uniforme indirizzo.
5. Nell'attribuire la delega di cui ai commi 3 e 4, il procuratore della
Repubblica può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri
ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi
nell'esercizio della stessa.
6. Il procuratore della Repubblica determina: a) i criteri di organizzazione
dell'ufficio; b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori
aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori
di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento
sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio; c)
le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento
siano di natura automatica.
7. I provvedimenti con il procuratore della Repubblica adotta o modifica
i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Csm.
Articolo
2 (Titolarità dell'azione penale)
1. Il procuratore della Repubblica è il titolare esclusivo dell'azione
penale che esercita, sotto la sua responsabilità, nei casi e nei modi
stabiliti dal Cpp, personalmente ovvero delegando uno o più magistrati
addetti all'ufficio. La delega può riguardare la trattazione di uno o
più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 70bis del Rd 12/1941 e successive
modificazioni.
2. Qualora il procuratore della Repubblica abbia preposto un procuratore
aggiunto o un magistrato dell'ufficio al coordinamento dell'attività di
un gruppo o di una sezione per la trattazione di un settore di affari,
il potere di delega per i procedimenti assegnati a quel gruppo è attribuito
al preposto, che lo esercita nel rispetto dei criteri stabiliti dal procuratore
della Repubblica, fermo restando il potere di revoca da parte di quest'ultimo
in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri.
3. Con l'atto di delega per la trattazione di un procedimento, il procuratore
della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi
nell'esercizio della stessa. Se il delegato non si attiene ai principi
e criteri definiti in via generale o con la delega, ovvero insorge tra
il delegato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità
di esercizio della delega, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento
motivato, revocarla; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca,
il delegato può presentare osservazioni scritte; subito dopo la scadenza
del termine il procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento
di revoca e le eventuali osservazioni al procuratore generale presso la
Corte di cassazione; il provvedimento di revoca della delega e le eventuali
osservazioni del delegato sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli
personali.
Articolo
3 (Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari)
1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto
o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito in modo espresso
dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal
magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1 comma 4.
2.
L'espresso assenso del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore
aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo
1, comma 4, è necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali
e per la richiesta di misure cautelari reali.
3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva
di carattere generale, che l'espresso assenso non sia necessario per le
richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene
oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si
procede.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di richiesta
di misure cautelari personali o reali formulate rispettivamente in occasione
della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di
indiziato ai sensi dell'articolo 390 Cpp, ovvero di convalida del sequestro
preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3bis, del
Cpp.
Articolo
4 (Impiego della polizia giudiziaria, delle risorse finanziarie e tecnologiche)
1. Per assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il procuratore
della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati
addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria,
nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle
risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della
delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2 comma 1 lettera
s) della legge 150/05.
2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica può definire
criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione
a settori omogenei di procedimenti.
Articolo
5 (Rapporti con gli organi di informazione)
1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite
un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli
organi di informazione.
2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica
deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo
ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.
3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare
dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività
giudiziaria dell'ufficio.
4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio
giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione
dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che
siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.
Articolo
6 (Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello)
1. Il procuratore generale presso la corte d'appello, al fine di verificare
il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle
norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori
della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli
uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure
della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso
la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.
Articolo
7 (Abrogazioni e modificazioni)
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della
delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 150/05, sono abrogati,
dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente
decreto: a) gli articoli 7ter, comma 3, 70, comma 3 e 72, comma 2, del
Rd 12/1941 e successive modificazioni; b) l'articolo 3 del D.Lgs 271/89.
2. All'articolo 109 del Rd 12/1941 e successive modificazioni, dopo le
parole "del procuratore della Repubblica", sono aggiunte le seguenti parole:
"ove non sia stato nominato un vicario".
Articolo
8 (Decorrenza di efficacia)
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci
a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
nella GU.
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