NOTIZIARIO del 02 febbraio 2005

 
     

Amianto : proposta legge per incentivi alla bonifica degli edifici
sen. Antonio Pizzinato

Atto Senato n. 3023 XIV Legislatura: Incentivi per la prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza dell' amianto negli edifici privati e pubblici (presentato 7 luglio 2004, assegnato alla commsissione competente ma non ancora iniziato l'esame)

Relazione: Onorevoli Senatori, È ormai conclamato che l’amianto rappresenta nel nostro Paese un rilevantissimo problema. Un problema di salute pubblica, un problema umano, economico e scientifico, evidenziato dalla necessità di curare i malati, risarcire le vittime e bonificare i siti contaminati; ed è quindi problema politico e di messa a punto di adeguate previsioni legislative.

La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto» ha provveduto a dettare il divieto alla produzione e all’utilizzo di manufatti contenenti amianto, ad individuare le misure previdenziali per i lavoratori esposti e ad indicare le procedure per l’attuazione delle opere di bonifica dei siti con il concorso e il coinvolgimento delle regioni, delle ASL, degli enti locali e dei privati.

A distanza di dodici anni, il risultato ottenuto con quelle previsioni normative è che la produzione di manufatti contenenti amianto è definitivamente cessata. Tuttavia, rimangono irrisolte le altre problematiche, tra cui quelle più urgenti e significative riguardano il recupero e il risanamento degli edifici pubblici e privati dove tuttora vivono, a rischio della propria salute, migliaia di nostri concittadini.

A fronte di tale situazione di emergenza, nel corso degli ultimi tre anni sono stati presentati numerosi emendamenti in sede di discussione della legge finanziaria, volti a disciplinare e a rendere obbligatorie le opere di disinquinamento e di bonifica degli edifici costruiti con manufatti in amianto, ma per ragioni diverse il Governo non ha ritenuto opportuno accogliere tali proposte, se non con l’estensione dei benefici (36 per cento) previsti per le ristrutturazioni edilizie, le quali purtroppo non hanno favorito le bonifiche dell’amianto. Il presente disegno di legge nasce, quindi, da quelle proposte e tenta di dare una soluzione legislativa definitiva all’emergenza amianto e per imprimere un’accelerazione all’opera di disinquinamento e bonifica che diventa sempre più urgente stante il degrado dei manufatti contenenti amianto disseminati in tutto il territorio nazionale.

Nel merito, il presente disegno di legge, facendo riferimento ai risultati dell’unica Conferenza governativa svolta su tali temi nel marzo del 1999, prevede una serie di misure articolate, tra cui si evidenziano:

a) le agevolazioni fiscali per i privati per interventi di recupero edilizio volti ad eliminare manufatti contenenti amianto;

b) l’istituzione di un fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici;

c) la previsione, attraverso lo strumento della relazione al Parlamento e le Conferenze annuali sulla applicazione della legge n. 257 del 1992, di un cronoprogramma impegnativo per la verifica dell’opera di bonifica con la responsabilità dei soggetti pubblici interessati ed infine al termine del decennio la previsione di sanzioni ed obbligo alla bonifica nell’interesse della salute pubblica. Per tutti i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un’approvazione in tempi rapidi di questo disegno di legge.

ARTICOLI:

Art. 1. (Agevolazioni tributarie) 1. Dopo il comma 6 dell’articolo 1 della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «6-bis. A decorrere dall’anno 2004, la detrazione di cui al comma 6, compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati». 2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249. 3. L’agevolazione tributaria di cui al comma 1 è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l’attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.

Art. 2. (Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici) 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. 2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità di cui al comma 2 dell’articolo 1. 3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma di interventi pluriennali per il risanamento di cui alla presente legge, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni. 4. Ai fini della presente legge, il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

Art. 3. (Relazione al Parlamento) 1. Annualmente, il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, con particolare riguardo allo stato di elaborazione, adozione ed aggiornamento dei piani regionali e dei relativi censimenti di cui all’articolo 10, nonché degli interventi di rimozione e tutela dell’ambiente di cui all’articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla decorrenza del termine di cui all’articolo 1, comma 3, la conferenza nazionale di cui all’articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è organizzata annualmente anche ai fini della verifica delle misure programmatiche previste dalle disposizioni vigenti. In sede di prima applicazione delle disposizioni della presente legge, la conferenza nazionale è organizzata entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.

Art. 4. (Sanzioni) 1. Al termine del decennio di cui all’articolo 1, comma 3, la presenza di amianto non trattato secondo le procedure definite con il decreto di cui all’articolo 1, comma 4, negli edifici pubblici e privati è punita dalla competente azienda sanitaria locale, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro a 10.000 in ragione della quantità di fibre d’amianto e dello stato di conservazione del manufatto. 2. Con il provvedimento della competente autorità che irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 1 è disposto il sequestro del manufatto, la rimozione e lo smaltimento dell’amianto presente, a spese del proprietario dell’immobile. 3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottata una tabella di determinazione degli importi delle sanzioni di cui al comma 1, secondo i criteri ivi indicati.

Art. 5. (Copertura finanziaria) 1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, determinato in 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando parzialmente allo scopo, l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, determinato in 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando parzialmente allo scopo, l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Hanno aggiunto le loro firme al pdl: i senn. BATTAFARANO, TREU, CREMA, DENTAMARO, MALABARBA MUZIO, PETERLINI, RIPAMONTI, ANGIUS, BARATELLA, BASSANINI, BASSO, BATTAGLIA Giovanni, BEDIN, BETTONI BRANDANI, BOCO, BONFIETTI, BRUNALE, BRUTTI Paolo, BUDIN, CADDEO, CALVI, CAMBURSANO, CASTELLANI, CHIUSOLI, COVIELLO, DANIELI Franco, DATO, DE PETRIS, DI GIROLAMO, DI SIENA, DONATI, FALOMI, FILIPPELLI, FLAMMIA, GAGLIONE, GARRAFFA, GIARETTA, GIOVANELLI, GRUOSSO, GUERZONI, IOVENE, LABELLARTE, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MANIERI, MARINI, MARITATI, MASCIONI, MODICA, MONTAGNINO, MONTICONE, MURINEDDU, NIEDDU, PASCARELLA, PASQUINI, PIATTI, PILONI, RIGONI, ROTONDO, SCALERA, SODANO Tommaso, SOLIANI, STANISCI, TESSITORE, TOGNI, TONINI, TURCI, VERALDI, VICINI, VISERTA COSTANTINI, VITALI, VIVIANI, ZANCAN, ACCIARINI e D’ANDREA

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Amianto nelle scuole