NEW del 16 dicembre 2005

 
     

Scalata banche : Commissione UE avvia procedura per Italia
di red

La Commissione europea ha avviato due giorni fa la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in merito alle acquisizioni di partecipazioni in banche italiane.

La Commissione ha deciso di chiedere formalmente all'Italia di presentare osservazioni sulle disposizioni della normativa italiana che disciplinano le decisioni delle autorità di vigilanza relative all'acquisizione di partecipazioni in banche italiane da parte di banche di altri Stati membri dell'Unione europea. La lettera di messa in mora costituisce la prima fase della procedura di infrazione prevista dal trattato CE.

Le disposizioni in questione sono la legge bancaria del 1993 e le istruzioni di vigilanza per le banche, che si basano sull'articolo 2359 del codice civile e su una deliberazione del competente comitato interministeriale. La Commissione teme che la regolamentazione consenta un esercizio della vigilanza prudenziale non trasparente nelle procedure e potenzialmente fonte di incertezza del diritto.

All'inizio del 2005, sottolinea la Commissione, vi sono stati due tentativi di scalata di banche italiane da parte di banche di altri Stati membri dell'UE: una alla Banca Nazionale del Lavoro (BNL) da parte di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) e l'altra alla Banca Antonveneta da parte di ABN AMRO. Questi fatti hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sulla condotta tenuta dalle autorità di vigilanza italiane nei casi di acquisizione di partecipazioni in banche italiane da parte di banche di altri Stati membri.

Una tale carenza potrebbe condurre a situazioni nelle quali le autorità di vigilanza potrebbero rifiutare l'autorizzazione per ragioni poco trasparenti, quali "la stabilità del governo societario". Ciò potrebbe scoraggiare gli investimenti nel settore bancario italiano da parte di operatori di altri Stati membri, in violazione delle norme del trattato CE sulla libera circolazione dei capitali.

Vi sono norme consolidate fissate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di disposizioni legislative di disciplina delle procedure di autorizzazione ed elemento cardine di queste norme - ricorda la Commissione UE - è il principio secondo il quale gli investitori devono poter disporre di chiare indicazioni sulle specifiche condizioni oggettive alle quali l'autorizzazione preventiva verrà accordata o rifiutata.

Come sottolineato dalla Commissione, nel legiferare o nel creare o applicare prassi amministrative, gli Stati membri devono sia rispettare le libertà fondamentali garantite dal trattato CE, sia assicurare il rispetto delle disposizioni della direttiva in materia. Il caso in esame riguarda tuttavia il diritto primario (ossia le disposizioni del trattato) applicabile all'esercizio della vigilanza prudenziale, e non la direttiva bancaria.

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