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NEW del 11 giugno
2005
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Fecondazione
assistita : sentenza Roma su SMS per referendum In merito alla pronuncia del tribunale di Roma sul mancato invio degli SMS mi sembra opportuno fare alcune considerazioni. A prescindere dalle deduzioni possibili sul comportamento del ministro degli interni Pisanu, che ha deciso di non inviare SMS per ricordare l'appuntamento referendario del 12 e 13 giugno, in contrasto con quanto fatto in occasione delle europee, la decisione del magistrato romano che ha respinto il ricorso presentato contro le scelte del ministro ci appare condivisibile nel merito, anche se non ne condividiamo del tutto le motivazioni. In primo luogo, sebbene "invasivo" e "costoso", come rilevato, l'invio di SMS non lede la privacy del ricevente, in quanto e' gia' stato a suo tempo accertato che in occasione delle europee i gestori di telefonia cellulare non fornirono all'autorita' i numeri degli abbonati, ma effettuarono essi stessi gli invii di sms con messaggio della presidenza del Consiglio e il garante a suo tempo stabili' la liceita' dell'invio, pur con l'invito a non abusarne. In secondo luogo, potrebbe piuttosto essere invocata - ma non sembra, dagli stralci della sentenza riportati dalle agenzie di stampa, che cio' sia stato fatto - la questione che il voto referendario non e' un diritto-dovere, ma solo un diritto, quindi le elezioni ed i referendum non sono situazioni analoghe, determinando tale differenza una disparita' sulle condizioni che la legge impone per l'invio dei messaggi via cellulare. Se dubbio o critica vi e' stato in quel caso - e vi e' stato - ancor piu' precaria sarebbe la giustificazione dell'invio di SMS in caso di referendum. Quanto ai costi, ricordiamo che anche la Corte dei Conti stabili' - in merito all'invio di una lettera da parte del sindaco uscente Rutelli ai cittadini romani per annunciare le proprie dimissioni, pubblicizzando di fatto contestualmente la propria candidatura al parlamento nazionale quale causa delle dimissioni - che l'invio di messaggi di pubblica utilita' e comunicazione fra l'amministrazione ed il pubblico e' perfettamente lecito ed a discrezione dell'amministratore, anche ove comporti un certo costo. Affermava la Corte dei conti nella predetta sentenza di assoluzione che "l'insindacabilitą delle scelte amministrative, prevista all'art. 3 della legge n. 639/1996 (...), non esclude... la verifica giudiziale sul corretto esercizio del potere discrezionale, verifica che si avvale di parametri esterni, quali la competenza, il termine e la materia, ed interni; il rapporto fra fine istituzionale e fine concreto; la congruitą e la proporzionalitą delle scelte; i princģpi di razionalitą, imparzialitą e buona amministrazione". Si tratta comunque anche di una carenza della legge sull'invio di SMS in casi di calamita' naturali e situazioni eccezionali d'emergenza che, per alcune specifiche e ricorrenti situazioni (ad es. elezioni e referendum) dovrebbe stabilire in maniera inequivoca il comportamento da tenere, onde evitare strumentalizzazioni politiche. Ricordiamo comunque che la legge e' stata varata - ed anche a tempo di record - dall'attuale maggioranza. * presidente nazionale dell'Osservatorio sulla legalita' e sui diritti onlus La sentenza della Corte dei Conti sul caso Rutelli
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