NOTIZIARIO del 19 febbraio 2005

 
     

Guerra e informazione : corte marziale anche per i civili
a cura di Rino Sanna

Il 18 novembre scorso è stato approvato in Senato e inviato alla Camera il disegno di legge N.5433 (Martino- Castelli) di modifica al Codice Penale Militare che prepara il paese ad una possibile azione di restrizione delle libertà di informazione, nonchè di espressione e manifestazione della volontà popolare in materia di guerra e di pace.

All'art. 4 (*) lettera m) punto 1 si dice che il governo è incaricato di predisporre strumenti legislativi adeguati per la 1) sottoposizione alla giurisdizione penale militare anche di chiunque commetta un reato contro le leggi e gli usi della guerra o comunque un reato militare a danno dello Stato o di cittadini italiani, ovvero nel territorio estero sottoposto al controllo delle Forze armate italiane nell'ambito di una operazione militare armata.

Proviamo a scorrere gli atti parlamentari e in particolare il disegno di legge N. 2493 (originariamente comunicato dal duo Martino-Castelli alla Presidenza del Senato) che ha costituito la premessa dell'attività legislativa che ha condotto al Disegno di Legge 5433 ora alla Camera. Almeno nelle premesse esplicite il 2493 sarebbe dovuto servire tra l'altro ad adeguare la legge al diritto umanitario internazionale bellico (sic!), ad adeguare il nostro sistema giurisdizionale alle missioni di pace e a tener conto che il nostro esercito è diventato invece un corpo per professionisti e non per "civili di leva".

Ma di tutti questi temperamenti (per usare un eufemismo) nella mia profonda ignoranza e incompetenza ho trovato davvero molto poco ! Vi si ritrova invece il solito capolavoro di esercizio infedele della dialettica, cui ormai il nuovo governo pretende di averci abituato, per conseguire obiettivi pericolosi. L'art.4 lettera m) punto 1) del D.L.5433 approvato in Senato nasce pari pari dall'art. 5.6 del progetto 2493 Martino -Castelli.

Nella mia ignoranza, la mia sensazione è che si tratti addirittura di una dissimulata modifica interpretativa della Costituzione Italiana, con la quale, attraverso l'invenzione dialettica della distinzione gratuita tra tempo di guerra e stato di guerra che non appartiene al testo costituzionale, si arriva a capovolgere il dettato dell'art.103 , terzo comma, della Costituzione. Ma questo "forse" vuol dire che una legge interpretativa della Costituzione deve essere approvata con le stesse modalità di una modifica della Costituzione stessa.

L'art. 103 , terzo comma, stabilisce: "I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate." Con l'invenzione della distinzione tra "tempo" e "stato" di guerra si riconduce alla giurisdizione del tribunale militare anche la materia relativa ai fatti compiuti in tempo di pace, come nel caso di operazione di peacekeeping o di partecipazione ad operazioni "umanitarie".

In realtà questa interpretazione potrebbe essere esattamente il contrario di quanto "forse" sia stata la volontà del legislatore costituente nel dettare il terzo comma del 103. Ecco l'articolo del DL 2493 di proposta poi accolta dal 5433 ( sottolineature e note del R.) 5.6. - Procedura penale militare di guerra: Quanto alle norme processuali per i reati commessi nello stato di guerra o nei territori ove i militari delle Forze armate siano impegnati in conflitti armati, il disegno di legge prevede come principio generale che il processo sia disciplinato dalle stesse disposizioni del codice penale militare di pace, con alcune deroghe e integrazioni.

Anzitutto viene prevista la sottoposizione alla giurisdizione penale militare anche di chiunque, nel tempo di un conflitto armato, commetta un reato contro le leggi e gli usi della guerra a danno dello Stato o di cittadini italiani, ovvero nel territorio estero sottoposto al controllo delle Forze armate italiane, nell'ambito di una operazione militare armata.

Sul punto va ricordato che l'articolo 103, terzo comma, della Costituzione pone limiti alla giurisdizione militare per il tempo di pace, mentre demanda alla legge ordinaria la determinazione della giurisdizione per il tempo di guerra. Al riguardo va sottolineato che "tempo di guerra" è concetto ben diverso da quello di "stato di guerra".

Lo stato di guerra, dalla cui dichiarazione dipende l'applicazione della legge penale militare di guerra ai sensi dell'articolo 3 c.p.m.g., presuppone uno stato di diritto, che deve essere deliberato e dichiarato secondo norme giuridiche interne. Il tempo di guerra, invece, è una situazione di fatto, intesa normalmente come conflitto armato.

Tutto ciò premesso, sembra evidente che il costituente, usando la nozione di tempo di guerra (più ampia di quella di stato di guerra, tanto da abbracciare in sè, ai sensi dell'articolo 310 c.p., il periodo di "imminente pericolo di guerra quando questo sia seguito") abbia voluto ampliare i limiti della giurisdizione militare in tutti i casi di conflitto armato, anche fuori dai casi di applicabilità, ai sensi dell'articolo 3 c.p.m.g., della legge penale militare di guerra.

L'interpretazione dell'articolo 103, terzo comma, della Costituzione nei termini sopra indicati appare particolarmente importante per rendere possibile la sottoposizione alla giurisdizione militare anche dei reati contro le leggi e gli usi della guerra a danno dello Stato o di cittadini italiani, commessi da chiunque nel tempo di un conflitto armato ovvero nel territorio estero sottoposto al controllo delle Forze armate italiane nel corso di una operazione militare armata. Per leggere tra le righe e ritrovare la preoccupazione di Simona Torretta e di Giuliana Sgrena basta pensare all'attività di informazione della stampa libera sul teatro delle operazioni in Irak.

Altrettanto preoccupante l'articolo 5.4 con il quale si estende l'applicazione del nuovo codice militare ad ipotesi molto al di là del cosiddetto "stato di guerra". 5.4. - Reati contro il servizio in guerra Il titolo III del libro terzo c.p.m.g.( codice penale militare di guerra) tutela, in modo specifico, gli interessi militari connessi all'esito delle operazioni belliche.

Tale specificità è, ulteriormente, sottolineata dalla presenza di ulteriori requisiti spazio-temporali (oltre, naturalmente, quelli di carattere generale stabiliti per l'applicazione della legge di guerra) nelle specifiche norme incriminatrici. Infatti, in taluni casi, le fattispecie descritte sono punite se compiute "durante il combattimento" (articolo 108), "in presenza del nemico" (articolo 144), "nel territorio delle operazioni militari" (articolo 157).

L'apprezzamento a suo tempo compiuto dal legislatore del 1941 per ciascuna fattispecie richiede oggi una opportuna lettura e interpretazione in chiave moderna, allo scopo di conferire alle norme significati e valori in consonanza con i distinti concetti di "stato di guerra" e di "conflitto armato", riconducibili al tempo presente: sulla base di tale linea sarà valutata l'opportunità di modificare, integrare o espungere talune previsioni nonchè la congruità del trattamento sanzionatorio previsto dalla vigente normativa.

Per rendersi conto della contorsione dialettica basta ripercorrere ancora a ritroso il testo del progetto 2493 Martino- Castelli. 5.3. - Reati contro la fedeltà e la difesa militare I reati contro la fedeltà e la difesa contenuti nel codice di guerra - pur integrando la tutela stabilita in tempo di pace nella categoria dei reati contro la personalità dello Stato, contenuti nel codice penale, e dei reati contro la fedeltà e la difesa descritti nel codice di pace - presentano molteplici profili innovativi.

In una materia così importante e delicata l'intervento normativo persegue un duplice obiettivo: da una parte, assicurare il migliore coordinamento fra la legislazione di pace e la legislazione di guerra, indicando in particolare al legislatore delegato la necessità di sopprimere tutte le fattispecie che risultino superflue, ... dall'altra, recependo gli indirizzi già tracciati dal legislatore nei più recenti interventi, garantire la compatibilità del settore normativo in questione con i princìpi costituzionali, escludendo che l'esistenza di una situazione di conflitto armato possa essere considerata idonea a giustificare limiti, penalmente sanzionati, alla libertà di stampa, di critica o comunque di espressione del pensiero, al di là di quanto sia ovviamente giustificato dalla necessità di impedire la rivelazione e la diffusione di notizie segrete, riservate o di cui, comunque, sia stata vietata la divulgazione (sic!).

Coerentemente con i criteri generali sopra indicati è stata anche prevista la soppressione del delitto di cui all'articolo 75, che determina una inammissibile limitazione della libertà di stampa, con riguardo a predeterminate notizie di interesse militare (come quelle relative al numero dei feriti, morti o prigionieri), non comunicate o non autorizzate dal Governo o dai comandi militari, ed indipendentemente dalla apposizione di uno specifico vincolo di riservatezza su taluna di tali notizie.

Per completare poi "la svolta o meglio la contorsione" occorre esaminare l'articolo 4.10.2 e l'articolo 5.4 Mentre nel primo si afferma che il limite all'attività del Tribunale militare, in tempo di pace, è rappresentato dai reati militari, con il secondo si trascina nell'ambito del codice penale militare, facendolo diventare reato militare, anche l'evento che non lo sarebbe stato se si fosse svolto al di fuori non del "tempo di guerra" ma dello "stato di guerra".

Infatti si stabilisce al 4.10.2. - Limiti soggettivi della giurisdizione militare Per quanto concerne l'assoggettamento alla giurisdizione penale militare, in tempo di pace, e comunque quando non sia applicabile la legge di guerra, non si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 263 c.p.m.p. in quanto la precisa determinazione dell'articolo 103 della Costituzione, secondo cui, in tempo di pace, la giurisdizione penale militare è limitata ai reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze armate, è stata effettuata da chiare sentenze della Corte costituzionale.

Così la sentenza n. 429 del 23 ottobre 1992, non rende assoggettabili alla giurisdizione militare altre persone oltre quelle "elencate nell'articolo 3 (militari in servizio alle armi) e nell'articolo 5 (militari considerati in servizio alle armi) c.p.m.p.": per tali figure di militari, si verifica coincidenza con la nozione costituzionale di "appartenenti alle Forze armate".

E per completare il giro e ricondurre al Codice Penale Militare anche le situazioni di guerra non dichiarata ma esercitata di fatto, come appunto in Irak, ecco il comma 5. - Art. 4. - Codice penale militare di guerra L'articolo 4 reca i princìpi e criteri direttivi per le modificazioni del codice penale militare di guerra.

Con riguardo alla legge penale militare di guerra, il legislatore del 1941 ha costruito una codificazione ad hoc per il tempo di guerra ed escogitato un sistema per cui tale legge, pur formalmente in vigore anche durante la fisiologia del tempo di pace, non può trovare pratica applicazione se non al verificarsi di specifici presupposti, formali o materiali, riconducibili ad una situazione bellica o di tensione istituzionale o ad un impiego straordinario delle Forze armate. È stata creata, cioè, una inedita situazione normativa (sic!) di scissione tra validità e applicabilità della legge non ispirata a criteri certi e univoci .....

Siffatto elaborato ordinamento appare nel tempo presente di difficile funzionalità, giacchè un "tempo di guerra" non è più facilmente riconoscibile nel contesto di un tempo normale di vita dell'ordinamento giuridico, dato che la guerra non tende più a manifestarsi come una catastrofica calamità che affligga l'intera nazione, imponendo trasformazioni ordinamentali, ma spesso assume le sembianze di un "conflitto" parziale e limitato, in grado di coesistere con una normale situazione ordinamentale.

La più vistosa disfunzionalità del sistema deriva, tuttavia, da una realtà che mostra sempre più frequentemente l'impiego operativo delle Forze armate all'estero nell'ambito di operazioni internazionali di pacificazione o di uso della forza. Tali situazioni, come la prassi ha dimostrato, non richiedono il passaggio da uno stato di pace a uno di guerra, ma, nondimeno, impongono ai militari, sia il rispetto delle regole internazionali sulle modalità di conduzione della violenza militare, sia un particolare impegno ... Tuttavia, come è noto, nelle occasioni di impiego all'estero delle Forze armate italiane, che si sono verificate con notevole frequenza e consistenza a partire dagli anni Ottanta, l'apparato normativo bellico è sembrato al legislatore troppo impegnativo, al punto da doverne decretare l'espressa inapplicabilità, ma, al contempo, non è stato possibile realizzare quell'integrazione del bagaglio penale del militare, secondo le esigenze ora segnalate.

Come è stato già osservato in premessa, il presente disegno di legge conferma l'attuale sistema mantenendo in vita, sia pure con i necessari adeguamenti, un codice penale militare di pace ed un codice penale militare di guerra, applicabile, quest'ultimo, oltrechè per i reati commessi nello stato di guerra (articolo 3 c.p.m.g.) o per i Corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate (articolo 9 stesso codice) ovvero, per i reati contro le leggi e gli usi della guerra, in "ogni caso di conflitto armato" (articolo dello 165 dello stesso codice), anche per quelli commessi nel corso di un conflitto armato internazionale in cui sia coinvolto lo Stato italiano, nonchè per i reati commessi nel corso di un attacco armato allo Stato italiano. Vanno, in quest'ultima ipotesi, precisate le modalità di delimitazione degli ambiti territoriali e personali in caso di attacchi non generalizzati.

Il c.p.m.p. si applica per ogni altra ipotesi di missioni militari all'estero. E così abbiamo concluso il giro di un valzer vorticoso che ci porta tra i militari condotti ad un particolare impegno : quello di uccidere e di morire in guerra. E cosi possiamo mettere il bavaglio ai giornalisti eventualmente scomodi e magari, perchè no, anche alle manifestazioni di piazza e alle bandiere con la Pace sui balconi delle case e dei palazzi di Comuni e Provincie.

Con queste premesse non è difficile arrivare ad estendere il codice militare penale in generale agli eventi che si svolgono dove si svolge qualunque operazione militare, estenderlo a tutti indistintamente e non solo ai militari e infine predisporre gli strumenti per imbavagliare l'informazione.

(*) l'art. 4 e' stato abrogato in commissione alla Camera il 6 febbraio, ma ne riportiamo comunque l'analisi, dato che la maggioranza intendeva inserirlo e l'iter parlamentare - con la presentazione potenziale di altri emendamenti tesi a ripristinarlo - non e' ancora concluso. In ogni caso l'intero provvedimento, anche ove approvato, va sottoposto per la firma al vaglio del presidente della Repubblica che, ove ne ravvisasse l'incostituzionalita' totale o parziale, lo rinvierebbe alle Camere.

Leggi il commento

Speciale pace e diritti

Speciale libera informazione


by www.osservatoriosullalegalita.org

___________

I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE