NOTIZIARIO del 16 dicembre 2004

 
     

Giustizia : i rilievi di Ciampi alla legge rinviata alle Camere per incostituzionalità
di red

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha sollevato con messaggio alle Camere i seguenti rilievi di incostituzionalita' della legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario:

1. L'articolo 2, comma 31, (Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso) si pone in evidente contrasto con le seguenti disposizioni costituzionali: con l'articolo 101, in base al quale i giudici "sono soggetti soltanto alla legge"; con l'articolo 104, secondo cui la magistratura "costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere"; con l'articolo 110, che, nel definire le attribuzioni del Ministro della giustizia, le limita - "ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura" - alla "organizzazione" e al "funzionamento dei servizi relativi alla giustizia".

Secondo il Capo dello Stato "la norma approvata dalle Camere configura un potere di indirizzo in capo al Ministro della giustizia, che non trova cittadinanza nel titolo IV della Costituzione, in base al quale l'esercizio autonomo e indipendente della funzione giudiziaria è pienamente tutelato, sia nei confronti del potere esecutivo, sia rispetto alle attribuzioni dello stesso Consiglio superiore della magistratura" e "l'indicazione di obiettivi primari che l'attività giudiziaria dovrebbe perseguire nel corso dell'anno ("linee di politica giudiziaria") determina di per sé la violazione anche dell'articolo 112 della Costituzione, in base al quale "il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale" e inoltre il carattere assolutamente generico della formulazione della norma in esame crea uno spazio di discrezionalità politica destinato ad incidere sulla giurisdizione".

2. La disposizione secondo cui (art. 2, comma 14, lettera c) avverra' l'"istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali" si pone in palese contrasto con gli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione. "da questa forma di monitoraggio, avente ad oggetto il contenuto dei provvedimenti giudiziari, deriva un grave condizionamento dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni".

3. Il disposto dell'art. 1, comma 1, lettera m), secondo cui il Ministro è "legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere (del Consiglio superiore della magistratura) concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al n. 3)" contrasta palesemente con l'articolo 134 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che è la Corte Costituzionale a giudicare sui "conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato".

Il Capo dello Stato ha ricordato che secondo la Corte Costituzionale "gli articoli 105 e 110 della Costituzione disegnano un sistema di precisa ripartizione delle autonome sfere di competenza del Consiglio superiore e del Ministro e che questi "non ha un generale potere di sindacato intrinseco, né tanto meno di riesame, sul contenuto degli apprezzamenti e scelte discrezionali operate dal Consiglio superiore della magistratura rispetto a valutazioni attribuite alla definitiva deliberazione del Consiglio stesso"".

4. le limitazioni poste dalla nuova legge ai poteri del CSM sono infine incostituzionali perche' in base all'articolo 105 della Costituzione "Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati", mentre le scelte del CSM vengono subordinate ai giudizi della Scuola superiore della magistratura ed agli esiti dei concorsi in corso di carriera.

Il presidente nel suo messaggio inviato a Marcello Pera e Pierferdinando Casini ha chiesto alle Camere - a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione - una nuova deliberazione sulla legge in questione, voluta dal ministro Roberto Castelli e dal governo pur fra molte modifiche e alcuni maxiemendamenti votati a colpi di fiducia.

A tal proposito il Presidente Ciampi ha colto oggi l'occasione per "richiamare l'attenzione del Parlamento su un modo di legiferare - invalso da tempo - che non appare coerente con la ratio delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e, segnatamente, con l'articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata "articolo per articolo e con votazione finale".

Speciale Giustizia


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Ordinamento Giudiziario: Ciampi rinvia le legge alle Camere