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NOTIZIARIO del 10
giugno 2004
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Intervento annuale del presidente della Consob Lamberto Cardia, 7 giugno 2004 12. Le crisi del 2003 hanno coinvolto società i cui assetti proprietari erano caratterizzati dalla presenza di un modello di controllo familiare con elevata concentrazione proprietaria. Parmalat, Cirio e Giacomelli erano controllate da una persona fisica o da una società interamente posseduta da membri della stessa famiglia; tutte avevano una quota di flottante inferiore al 50 per cento. Tali elementi caratterizzano un numero elevato di società quotate italiane. Circa il 40 per cento delle società quotate non appartenenti ai settori bancario e assicurativo presenta analoghe caratteristiche nella tipologia degli azionisti di controllo e nell’intensità del controllo. Una elevata concentrazione proprietaria non rappresenta di per sé un fattore di debolezza del sistema di governo societario: alla minore influenza del mercato sul controllo societario corrisponde un maggior allineamento di interessi tra l’azionista di controllo, che governa la società, e gli altri azionisti. La maggiore stabilità degli assetti presenta però il rischio di una eccessiva autoreferenzialità. Occorrono, pertanto, adeguati meccanismi di controllo per evitare fenomeni di espropriazione degli azionisti di minoranza e per orientare le strategie alla creazione del valore d’impresa. A tal fine, le regole e gli istituti di governo societario devono favorire una efficace dialettica tra funzioni esecutive e funzioni di controllo nei vari organi sociali. È ancora scarso il ricorso ai poteri che la legge attribuisce alle minoranze per la tutela dei loro interessi. Contribuiscono a raggiungere questo scopo le norme, quanto più possibile chiare e di facile applicazione, le scelte delle società, sia individuali sia soprattutto sotto forma di codici di autodisciplina da attuare integralmente e non con finalità di sola immagine, nonché i comportamenti concreti degli investitori, soprattutto di quelli istituzionali. 13. Il Tuf ha inteso valorizzare i controlli endosocietari e ha fatto anche affidamento su un ruolo attivo delle minoranze azionarie. La dialettica all’interno della vita societaria è però ancora limitata; le assemblee in corso in questo periodo evidenziano peraltro incoraggianti segnali di una seppur iniziale inversione di tendenza. I sindaci eletti dalle minoranze sono assenti in circa tre quarti delle società quotate e in circa il 60 per cento delle società di maggiori dimensioni appartenenti al Mib30 e al Midex. Una causa rilevante è costituita dal livello elevato delle soglie di possesso individuate dagli statuti come necessarie per la presentazione di liste di minoranza. Appare quindi giustificata la richiesta, avanzata in recenti assemblee, di abbassare le soglie come misura per ridurre la sostanziale elusione della previsione legislativa. Meccanismi di elezione del consiglio di amministrazione che consentano la rappresentanza degli azionisti di minoranza sono presenti in poco più di un decimo delle società quotate, in applicazione delle norme sulle privatizzazioni, e solo in pochi casi per autonoma previsione statutaria. L’esperienza mostra che nelle società in cui gli azionisti di minoranza hanno eletto rappresentanti nel consiglio di amministrazione, questi hanno contribuito positivamente a garantire un governo societario efficace. Si vanno orientando in questa direzione le scelte di altre importanti società. La presenza di amministratori indipendenti è richiesta dal codice di autodisciplina delle società quotate, sulla base del principio "adeguarsi o spiegare" (comply or explain). Si riscontra una non sempre efficace trasparenza delle informazioni necessarie per comprendere e valutare l’effettiva applicazione del codice da parte delle singole società, compromettendone la funzione disciplinante. Un contributo positivo in tal senso è fornito dall’iniziativa dell’associazione delle società di capitali che sollecita e suggerisce modalità standard di rappresentazione delle informazioni. 14. È anche compito degli investitori assumere una maggiore iniziativa. La partecipazione alle assemblee societarie degli investitori istituzionali resta modesta. Nelle assemblee di approvazione dei bilanci 2002 delle società di maggiori dimensioni il tasso di presenza dei gestori di fondi italiani è stato ancora minore che nell’anno precedente. Si registrano però segnali significativi di mutamento. In recenti assemblee, i fondi italiani hanno partecipato più attivamente e l’associazione di categoria è intervenuta e ha dichiarato di voler sempre intervenire, sia pure con partecipazioni simboliche, per chiedere miglioramenti nelle pratiche di governo societario. L’attivismo degli investitori è scoraggiato dagli spazi limitati derivanti dalla concentrazione proprietaria delle società quotate. Anche sotto questo profilo si delineano elementi evolutivi. Nel 2003 è proseguita, seppure con ritmi blandi, la tendenza emersa negli ultimi anni all’attenuazione della concentrazione proprietaria delle società quotate e all’aumento della contendibilità del loro controllo. La quota di flottante, per il complesso delle società quotate, ha raggiunto quasi il 55 per cento, valore che era stato superato solo nel 1998, quando si erano esplicati gli effetti delle politiche di privatizzazione. Agli inizi degli anni ‘90 tale valore era pari a circa il 40 per cento. È diminuita, soprattutto in termini di peso sulla capitalizzazione, la presenza di società controllate da un singolo azionista. Alla riduzione della concentrazione proprietaria hanno contribuito alcune operazioni di semplificazione di catene societarie all’interno di gruppi di grandi dimensioni, che hanno comportato una diluizione della quota di proprietà degli azionisti rilevanti. Si è attenuata la separazione tra capitale controllato e capitale posseduto dovuta alla piramide societaria che, soprattutto all’interno di alcuni gruppi, aveva raggiunto livelli molto elevati. L’evoluzione verso una maggiore diffusione proprietaria di questi ultimi anni riguarda soprattutto le società di maggiori dimensioni e quelle del settore bancario. Anche in questi casi, però, la reale apertura del controllo al mercato resta limitata dalla presenza di patti di sindacato e da vincoli di natura normativa alla contendibilità del controllo: poteri speciali e di veto in capo a soggetti pubblici sono presenti in 15 società quotate privatizzate con un peso del 30 per cento sulla capitalizzazione totale; per 32 banche, con un peso del 27 per cento, è necessaria l’autorizzazione da parte dell’Autorità di vigilanza di settore all’acquisizione di partecipazione rilevanti. L’evoluzione delle regole e della vigilanza nel contesto internazionale 15. La realizzazione del mercato unico europeo dei servizi finanziari ha ricevuto un forte impulso dalle iniziative legislative approvate tra il 2003 e i primi mesi del 2004. Sono state superate contrapposizioni che ritardavano l’armonizzazione delle regole su questioni decisive per l’integrazione dei mercati, quali le offerte pubbliche di acquisto, i servizi d’investimento e i mercati mobiliari, l’informazione societaria. Le soluzioni raggiunte, molte delle quali maturate nel corso della presidenza italiana, riflettono delicati equilibri tra esperienze e strutture di mercato profondamente diverse. Le direttive cosiddette di "nuova generazione" pongono particolare enfasi sul ruolo dell’Autorità di vigilanza e sui suoi poteri di indagine. La direttiva sugli abusi di mercato richiede che all’autorità individuata come responsabile della sua attuazione venga affidato un ruolo "attivo" nella prevenzione, nell’accertamento e nella repressione degli abusi di mercato. Essa dovrà essere dotata di adeguati poteri di indagine, di poteri inibitori atti a far cessare eventuali violazioni, nonché del potere di adottare misure cautelari quali il sequestro di beni. Si tratta di poteri dei quali le principali Autorità estere sono già dotate da tempo. Dovrà essere adeguato anche il sistema sanzionatorio, prevedendo sanzioni di natura amministrativa proporzionate, efficaci e sufficientemente dissuasive e la possibilità di ricorrere anche a "sanzioni reputazionali" e a misure di "dequalificazione" (disqualification) del soggetto che abbia violato le norme. La direttiva sui prospetti comporterà l’abrogazione delle attuali norme del Tuf che consentono esenzioni dalla disciplina della sollecitazione all’investimento per le obbligazioni e gli altri prodotti offerti dalle banche. Particolare rilievo assume l’adozione di standard comuni in materia di controlli sulle società di revisione e di principi contabili. La Commissione ha recentemente presentato una proposta di direttiva che introduce un sistema di natura pubblica per la vigilanza sui revisori contabili e l’obbligo per le società di istituire un Comitato di controllo interno (Audit Committee) che verifichi l’attività dei revisori e l’adeguatezza dei controlli interni e dei sistemi di gestione del rischio. Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati, a partire dal 2005, registreranno il passaggio "epocale" dalle regole contabili nazionali a quelle internazionali: International Accounting Standards (IAS) / International Financial Reporting Standards (IFRS). Si tratta di misure che potranno apportare benefici al processo di armonizzazione e integrazione dei mercati. 16. La nuova direttiva in materia di mercati e intermediari comporterà vantaggi in termini di maggiore competitività e apertura dei mercati. Particolare attenzione dovrà comunque essere posta nel recepimento degli istituti che, ponendo meno vincoli alle condotte degli intermediari, possono porre problemi nella tutela degli investitori. La direttiva estende il novero dei servizi di investimento e dei servizi accessori. Introduce importanti modifiche nelle modalità di prestazione dei servizi, in relazione all’obbligo di realizzare le migliori condizioni possibili per il cliente (best execution); alla possibilità per le imprese di investimento di eseguire internamente gli ordini dei clienti (cosiddetta internalizzazione); alla previsione di norme sulla trasparenza "pre" e "post-negoziazione". L’introduzione della facoltà per l’investitore di richiedere all’intermediario la mera esecuzione e/o ricezione e trasmissione degli ordini dell’investitore (cosiddetta execution only) fa venir meno, in tale caso, l’obbligo dell’intermediario di assumere le informazioni sul cliente e di valutare l’adeguatezza degli investimenti eseguiti. La diversificazione delle forme e delle strutture di negoziazione aumenterà gli elementi di concorrenza tra le funzioni dei mercati e degli intermediari rispetto a quelli di complementarità, finora prevalenti sul mercato italiano. Il forte sviluppo dei mercati non regolamentati di titoli di debito sta inducendo le società di gestione a ridefinire le strategie di crescita, al fine di attrarre scambi e strumenti attualmente negoziati su mercati non regolamentati (over the counter) e spesso solo "nominalmente" quotati su mercati regolamentati esteri. L’ordinamento potrebbe favorire questa azione, in considerazione della maggiore liquidità e trasparenza dei mercati regolamentati italiani. Il venir meno degli obblighi di concentrazione e la possibilità di accesso diretto ai mercati da parte di alcune categorie di investitori avranno un impatto rilevante sull’industria dell’intermediazione mobiliare. La negoziazione in conto terzi, i cui margini di redditività si sono progressivamente ridotti, è destinata a divenire un’attività a valore aggiunto solo se accompagnata dall’offerta di altri servizi, quali la ricerca e la consulenza. La pressione competitiva sarà meno intensa per le grandi banche, che potranno contare sulla domanda di servizi di negoziazione degli investitori istituzionali del gruppo. La sopravvivenza degli operatori indipendenti è invece messa in discussione: compito della regolamentazione è di garantire le condizioni per una equilibrata competizione fra operatori di dimensioni diverse. La competizione fra mercati e intermediari tende a riproporre la centralità degli assetti di governo dei mercati regolamentati. La quotazione delle società di gestione, contribuendo ad ampliare e a diversificare la compagine azionaria, può alleviare i conflitti di interessi derivanti dal ruolo degli intermediari-clienti negli assetti di controllo dei mercati. La Consob è favorevole a tale evoluzione, come in più occasioni ha dichiarato: è necessario però creare la cornice giuridica necessaria a evitare le contraddizioni insite in un processo di "auto-quotazione" che, in quanto tale, non può essere considerato conforme ai principi del nostro ordinamento giuridico. Una delle reazioni delle borse al nuovo scenario è stato il consolidamento tra le strutture di negoziazione e quelle di liquidazione e compensazione. Nel nostro Paese si è affermato un modello di integrazione verticale, così come in altri paesi dell’Europa continentale. In ambito europeo non vi è un quadro regolamentare uniforme; la Commissione Europea ha solo individuato le principali aree su cui realizzare un livello minimo di armonizzazione. Le caratteristiche di monopolio naturale dei servizi di liquidazione e compensazione non sono incompatibili con assetti proprietari privati, ma è necessario evitare che esse ostacolino la competizione tra mercati regolamentati diversi e tra mercati regolamentati e altre piattaforme di negoziazione. Le risposte alle crisi 17. Il quadro normativo disegnato dalle riforme legislative degli anni ‘90, culminate nel Tuf, ha contribuito a migliorare l’efficienza del mercato e a offrire maggiore garanzia di tutela dell’investitore e dell’azionista. Rimanevano peraltro alcune contraddizioni irrisolte nell’architettura giuridico–normativa delle funzioni di vigilanza e nell’attribuzione delle competenze e una generale debolezza degli strumenti di indagine e dei presidi sanzionatori. Oggi si ripropone l’esigenza di riconsiderare le questioni rimaste aperte. L’evoluzione del mercato e l’intensificarsi delle iniziative di definizione di nuove regole e standard nelle sedi sovranazionali vanno nella stessa direzione. È necessario che tale esigenza trovi risposte tempestive e incisive. L’obiettivo di restituire fiducia al mercato richiede interventi volti a razionalizzare il quadro normativo, a rafforzare gli incentivi a comportamenti coerenti con la trasparenza e la correttezza del mercato, a rendere più efficaci gli strumenti e le procedure di vigilanza. Nel disegnare la strategia di riforma occorre peraltro tener conto di vincoli e opportunità. Entrambi si manifestano nella crescente esigenza di convergenza e coordinamento a livello sovranazionale, nella definizione delle regole e degli standard di comportamento e nell’affinamento e potenziamento delle attività di vigilanza (enforcement). L’internazionalizzazione del contesto di riferimento costituisce quindi una necessità per le scelte nazionali; essa influenza la capacità competitiva del sistema finanziario ed economico e gli strumenti di tutela degli investitori. Vincoli e opportunità si presentano anche rispetto all’esigenza di favorire il ricorso delle imprese al mercato dei capitali: se l’innalzamento degli standard qualitativi del mercato rappresenta una condizione necessaria per evitare crisi di fiducia, occorre considerare che elevati costi aggiuntivi, legati allo status di società quotata o comunque "aperta", possono innalzare ulteriormente il già elevato "scalino" del passaggio al mercato. Il mercato azionario italiano si caratterizza per le sue limitate dimensioni e per la scarsa rappresentatività del tessuto imprenditoriale del Paese. Tra il dicembre 2002 e fine aprile 2004, il numero di società quotate sull’insieme dei mercati regolamentati, già limitato, si è ridotto di 22 unità, con solo 4 nuove società quotate nell’intero periodo. La capitalizzazione delle società domestiche, pari a circa 488 miliardi di euro a fine 2003 e salito a 498 a fine maggio 2004, continua ad essere inferiore a quella registrata negli altri principali mercati azionari internazionali. Gli effetti delle regole sugli incentivi alla quotazione meritano una considerazione particolarmente attenta per quanto riguarda la situazione italiana. Una adeguata graduazione delle regole deve tener conto che le esigenze di tutela degli investitori assumono valore anche in una prospettiva dinamica. Lo sviluppo e l’allargamento del mercato possono giocare un ruolo positivo nel migliorare la trasparenza e nel favorire comportamenti coerenti con l’integrità del mercato stesso. La vitalità del settore delle piccole e medie imprese costituisce una potenzialità finora in gran parte inespressa per lo sviluppo del mercato dei capitali italiano. Il superamento degli ostacoli, di natura culturale e normativa, al finanziamento attraverso il mercato costituisce quindi obiettivo prioritario per favorire la loro crescita dimensionale e lo sviluppo dell’economia. 18. La riforma del quadro normativo, necessaria per rispondere alla crisi di fiducia e per adeguare il nostro sistema all’evoluzione del contesto internazionale, richiede una strategia di intervento articolata; occorre incidere sull’architettura del sistema di vigilanza, sulla definizione di nuove regole specifiche atte a modificare comportamenti e funzioni per i quali sono emerse le principali criticità, sulla disponibilità e sull’efficacia dei poteri di accertamento e degli strumenti sanzionatori. Si tratta di aspetti di ampio rilievo, oggi in fase di discussione presso il Parlamento in sede di esame del disegno di legge unificato recante interventi per la tutela del risparmio. Riguardo all’architettura del sistema di vigilanza, l’attuale legislazione non definisce in modo chiaro e netto una ripartizione delle competenze per finalità. Prodotti analoghi beneficiano di trattamenti diversi e l’esperienza dell’Autorità competente in materia di trasparenza e correttezza non è compiutamente impiegata. Elementi di non completezza persistono con riferimento alla sollecitazione del pubblico risparmio: le obbligazioni bancarie e alcuni prodotti assicurativi con caratteristiche spiccatamente finanziarie sono esclusi dalla disciplina dell’obbligo di prospetto; al collocamento dei prodotti finanziari, anche di tipo bancario e assicurativo, non riconducibili alla fattispecie legale di "strumenti finanziari" non si applica la disciplina della trasparenza e della correttezza; nei controlli sui fondi comuni di investimento e sui fondi pensione, alcune competenze in materia di trasparenza e correttezza sono sottratte alla Consob. La completa attuazione di un modello di vigilanza per finalità rappresenta un obiettivo da realizzare. 19. La progressiva integrazione dei diversi comparti e delle diverse attività del mercato finanziario richiede anche che si rafforzi la collaborazione e il coordinamento tra le Autorità che svolgono funzioni di vigilanza sul mercato finanziario nazionale. Tale esigenza suggerisce l’estensione dei doveri di collaborazione, con la previsione di forme sistematiche e tempestive di condivisione delle informazioni in possesso delle diverse Autorità. Va in questa direzione l’istituzione, prevista dal disegno di legge unificato, di un apposito comitato come sede permanente di coordinamento tra le Autorità. L’esperienza maturata in questi anni consente di individuare nella collaborazione e nella cooperazione internazionale uno strumento essenziale di vigilanza. La possibilità di farvi ricorso presuppone che l’Autorità di vigilanza risponda a requisiti di indipendenza e di responsabilità, stabiliti a livello internazionale dalla Iosco – International Organization of Securities Commissions (l’organizzazione mondiale delle Autorità di vigilanza sui mercati finanziari) e dalle direttive di settore, e presuppone altresì che sia assicurata la confidenzialità delle informazioni ricevute. Anche per tali ragioni è necessario che nel processo legislativo di riforma tali condizioni siano salvaguardate e venga puntualmente definita una appropriata regolamentazione del segreto d’ufficio. 20. Per quanto riguarda il governo delle società quotate, la riforma del diritto societario e le norme di coordinamento con il Tuf hanno ridisegnato l’attribuzione delle funzioni degli organi deputati al controllo, favorendo una proficua dialettica con le Autorità di vigilanza. Rispetto a questi temi, l’intervento riformatore dovrebbe essere incentrato su alcune linee-guida coerenti con le esigenze manifestatesi e con l’evoluzione del mercato finanziario. Tali linee, peraltro in ampia misura considerate nel disegno di legge in discussione, si possono così sintetizzare: - rafforzare l’indipendenza e i poteri delle funzioni di controllo; - rafforzare i controlli e la trasparenza sulle operazioni con parti correlate e sull’uso di società domiciliate nei cosiddetti paradisi fiscali e legali; - prevedere, in linea con l’evoluzione internazionale, adeguati requisiti di professionalità, standard di correttezza di comportamento e appropriate regole di trasparenza per l’attività degli analisti finanziari e delle società di rating; - rendere più efficaci i limiti quantitativi all’emissione di obbligazioni previsti dall’art. 2412 c.c., riferendoli ai debiti incorporati in titoli obbligazionari consolidati a livello di gruppo e alle garanzie fornite dalla capogruppo; - limitare la cessione al pubblico di titoli oggetto di collocamento privato, prevedendo un divieto, per un determinato periodo, di vendita al pubblico di tali strumenti da parte degli investitori istituzionali (il cosiddetto holding period) o prevedendo altre forme di garanzia. 21. Il rafforzamento del quadro legislativo dovrà investire l’intero sistema di vigilanza, inteso sia come capacità di accertamento dei fatti e di acquisizione delle informazioni sia come apparato sanzionatorio vero e proprio. È necessario recepire urgentemente la normativa europea sugli abusi di mercato e attribuire all’Autorità di vigilanza appropriati poteri di indagine e repressione. Tali poteri appaiono oggi limitati, specie in situazioni di particolare gravità in cui è necessario accertare tempestivamente irregolarità o violazioni di norme rilevanti per la tutela del pubblico risparmio. Il vigente regime sanzionatorio deve essere reso maggiormente dissuasivo; l’entità delle pene è troppo spesso esigua in rapporto alla gravità delle condotte cui sono associate. Anche la procedura per l’irrogazione delle sanzioni potrebbe utilmente essere resa meno complessa e onerosa, concentrandola interamente presso la Consob, ferma restando la necessaria separazione fra funzioni istruttorie e funzioni volte all’applicazione delle sanzioni. È inoltre opportuno prevedere che la responsabilità faccia capo alla persona giuridica, con introduzione generalizzata dell’obbligo di rivalsa nei confronti degli esponenti aziendali alla cui condotta sono imputabili le violazioni accertate. Sul piano reputazionale l’effetto dell’accertamento di condotte illecite deve essere dilatato, prevedendo la divulgazione da parte della Consob della sussistenza di violazioni anche nell’ipotesi in cui il procedimento sanzionatorio non giunga a conclusione a seguito di oblazione o eliminando tale possibilità, almeno nelle ipotesi di maggior gravità. Anche l’ampliamento dell’uso di sanzioni interdittive, che presentano un alto grado di deterrenza, potrebbe produrre utili effetti. Resta fermo il principio che la violazione delle regole nel pieno rispetto del diritto di difesa deve essere punita con sanzioni applicate effettivamente e in tempi rapidi. 22. Sempre in relazione ai possibili interventi di riforma, appare opportuna anche una riflessione riguardante il comportamento degli attori dell’industria dell’intermediazione. Mentre appare evidente e opportuna la crescente attenzione attribuita dagli intermediari bancari agli aspetti di stabilità - attraverso l’effettuazione di investimenti in sistemi e procedure per il monitoraggio e la gestione dei rischi assunti in proprio con l’erogazione del credito – sino ad ora non si è registrata la dovuta attenzione nel garantire un più idoneo svolgimento dei servizi di investimento. L’intermediazione mobiliare non può costituire solo uno strumento per migliorare la redditività complessiva degli intermediari bancari, ma richiede una chiara percezione, da tradursi anche in adeguati investimenti in risorse e formazione, della sua importanza e della sua specificità. Tutti sono consapevoli della funzione essenziale che le banche svolgono – quali componenti del tessuto economico – per la vita e lo sviluppo del Paese. Il sistema bancario non mancherà di corrispondere alle nuove esigenze poste dalle trasformazioni in atto e darà risposte adeguate e tempestive ai bisogni degli investitori e di quanti nel mercato operano. 23. L’incipit del nostro discorso ha avuto riguardo alle crisi societarie e ai problemi che le medesime hanno fatto emergere. Anche altri paesi – come gli Stati Uniti d’America – hanno dovuto vivere, prima di noi, il susseguirsi di scandali societari e finanziari, i quali hanno scosso la "fede assoluta" nel mercato. Nell’avviarsi al termine di questo intervento si ritiene affidare al mercato anche il compito di farsi portatore di una speranza, collegata a un valido impegno etico e dunque ad una responsabilità verso il futuro, per il da farsi (oltre che per il già fatto). Il profitto costituisce senza dubbio l’indicatore e il regolatore della vita e della vitalità dell’impresa. Ma nulla di meno e neanche di più. Non si può subordinare la legittimazione sociale e giuridica dell’impresa soltanto al profitto e considerare ogni altro valore coinvolto nell’attività di impresa (il rapporto col pubblico, con la proprietà, con il lavoro) come ad esso subordinato. La libertà di iniziativa economica, del resto, non è solo un valore economico, ma è anche un valore della persona umana: come lo è il lavoro; e impresa e lavoro sono anche impegni da svolgere al fine di "concorrere al progresso materiale e spirituale della società" (art. 4 Cost.). Queste linee di riflessione sembrano trovarsi, in parte, nel recente progetto contenente disposizioni per la tutela del risparmio. Una maggiore trasparenza societaria e l’inasprimento delle sanzioni dovrebbero contribuire ad una dissuasione dall’inosservanza delle regole. Ma quel che più conta è l’intima convinzione della necessità di osservare norme di condotta, espressive di un irrinunciabile ethos, anzitutto individuale. E anche il mercato ha certamente bisogno di una iniezione di etica: per la sua stessa efficiente, ma soprattutto umana, vitalità. 24. L’evoluzione del modello di vigilanza, in modo coerente con l’evoluzione delle dinamiche competitive del mercato e con le criticità emerse dagli eventi che si sono manifestati recentemente, richiede un ampliamento dei fenomeni da considerare e più complesse attività di monitoraggio. Nuove esigenze di controllo deriveranno dalle innovazioni legislative e regolamentari, originate dalla evoluzione della legislazione comunitaria e da iniziative di coordinamento internazionale. Rispetto a tali esigenze, le risorse attualmente a disposizione della Consob non appaiono sufficienti. Peraltro l’elevata professionalità anche del personale più giovane è spesso causa di acquisizione da parte di operatori del mercato, tanto che dal 1° gennaio 2003 ad oggi ben 27 unità hanno rassegnato le dimissioni per assumere posizioni di rilievo, non soltanto retributivo. Se può essere motivo di compiacimento la considerazione che giovani formatisi in Consob siano ricercati dal mercato, è causa di preoccupazione la constatazione della consistenza del deflusso, a cui la normativa attuale non consente adeguato e rapido rimedio. Si aggiunge a ciò il fatto che la scarsità di risorse è aggravata da attività "straordinarie" che la gestione delle situazioni di crisi, senza precedenti per numero e intensità, ha reso e rende ancora necessarie. La gravità della situazione è stata più volte rappresentata anche con la motivata richiesta di interventi di urgenza, la cui specifica finalità era e resta l’esigenza di un assetto organizzativo e di una dotazione di mezzi adeguata ai compiti attribuiti all’Istituto. A tale esigenza si aggiunge l’obbligo di recepimento della direttiva sugli abusi di mercato, previsto entro il prossimo 12 ottobre. Nel nuovo contesto in cui l’operare degli Organismi internazionali sta assumendo un ruolo ben più attivo che in passato, e sta ponendo le basi di una normazione comune e cogente, non appare quindi più differibile un intervento legislativo diretto a potenziare i poteri della Consob, nonché le sue risorse, in uomini e mezzi. Del resto, la prima reazione ai casi di crisi verificatisi nel mercato statunitense è stata proprio quella di moltiplicare le risorse a disposizione della Sec, come premessa necessaria agli ulteriori interventi di riforma normativa del sistema, peraltro attuati con determinazione e in tempi non lunghi. Signor Ministro, Autorità, Signore e Signori, nella giornata di oggi cade il trentennale della legge n. 216/1974 di conversione in legge del decreto istitutivo della Consob. In questi anni profondi cambiamenti hanno investito il suo assetto istituzionale; si è parlato, a questo proposito, di successione cronologica di più Consob. Costante è stato, nel tempo, il suo impegno per adeguare il sistema alle nuove esigenze poste dai mercati in continua evoluzione. La avvertita necessità di un suo adeguamento risponde ad esigenze presenti anche nella disciplina di altri paesi, non solo quale conseguenza di vicende dolorose, ma anche e principalmente come esigenza di recepimento di direttive europee e di allineamento a principi internazionali tendenti a una normazione comune o quantomeno compatibile. La Consob non ha mancato di rendere conto del proprio operato e di fornire il proprio contributo di analisi nelle competenti sedi del Parlamento, partecipando, a partire dall’ottobre scorso, a cinque audizioni parlamentari sulle questioni oggi all’attenzione; ha risposto con tempestività alle richieste di pareri e di contributi riguardanti la disciplina del disegno di legge unificato per la tutela del risparmio; ha partecipato, quando invitata, a riunioni del Cicr fornendo e acquisendo i consentiti contributi di conoscenza; ha partecipato e partecipa al Comitato di sicurezza finanziaria e alle numerose riunioni in ambito internazionale, prime tra esse quelle del Cesr e della Iosco; presiede altresì il Comitato per la predisposizione di una nuova normativa riguardante i Fondi comuni. In ambito internazionale, l’azione della Consob riscuote apprezzamento e riconoscimento; lo dimostrano gli esiti della recente assemblea della Iosco tenutasi ad Amman, che ha confermato per il prossimo biennio la presenza della Autorità italiana in seno al Comitato Esecutivo, organo di vertice dell’Organizzazione, e la co-presidenza ad essa affidata, unitamente alla Sec, della Task Force incaricata di analizzare la materia delle frodi finanziarie internazionali e di individuare le misure necessarie per prevenirle e contrastarle. Nella continuità del suo agire la Consob ha rivolto il suo massimo impegno alla applicazione delle leggi e dei regolamenti con spirito amichevole e collaborativo verso il mercato e verso tutte le sue componenti; ma ha anche operato con la serena convinzione di dover svolgere sempre e con uguale metro di misura, improntato a neutralità, i suoi compiti, ben consapevole delle responsabilità che su di essa incombono nello svolgimento della missione che il legislatore le ha affidato. L’Istituzione che ho l’onore di presiedere intende tenere ferma tale linea di comportamento, continuando a svolgere le sue funzioni "nec spe nec metu", nell’interesse della collettività, a tutela di tutte le sue componenti e, certo non da ultimo, di quella dei risparmiatori. È garanzia di ciò l’alta professionalità del personale che in essa opera con particolare dedizione. L’Istituto è profondamente grato ai suoi dirigenti e al personale tutto. by www.osservatoriosullalegalita.org ____________________ I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE COPIATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE
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