NOTIZIARIO del 24 aprile 2004

 
     

Il ritorno degli uomini dell'O.K. Corral
Modifiche alla legittima difesa

di Demetrio Delfino*

E' di questi giorni l'annuncio del Ministro di Grazia e Giustizia Castelli "Cambieremo la legittima difesa".

Chi si trova in casa propria e viene affrontato da un ladro deve essere considerato a priori un aggredito e in pericolo di vita. In questo caso qualsiasi azione deve essere considerata legittima difesa.

L'assassinio di Maurizio Notargiacomo ha scosso l'opinione pubblica intera. Non poteva essere diversamente: le rapine sono in costante aumento, nel 2003 sono state 56.052, con un aumento del 9,5% rispetto al 2002 mentre i delitti impuniti, nell'anno 2003, sono stati 2.236.650.

E' d'evidenza che l'allarme sociale non può che essere altissimo. E' altresì d'evidenza che la nutrita fedina penale dell'omicida di Notargiacomo - Andrea Sbaraglia era libero dopo 11 arresti - non può che aver provocato la rabbia di tutta Roma per l'ennesimo episodio di sangue. Tutti noi ne siamo turbati e non può essere diversamente.

Ma mi chiedo: lo Stato dov'era? I poliziotti di quartiere non sono stati forse istituiti per un maggiore controllo del territorio? E gli abitanti del quartiere romano di giardinetti perché lamentano la carente presenza di controlli da parte degli organi di polizia? E infine, un cambiamento della norma che disciplina la legittima difesa, consentirebbe effettivamente una maggiore tutela del cittadino?

Partiamo innanzitutto dalla norma, dal suo contenuto letterale: Articolo 52 c.p. " Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

A fini puramente esemplificativi la norma in esame si può così spiegare: ci deve essere la necessità di difendere e cioè, la reazione deve essere necessaria per salvaguardare il diritto minacciato; ci deve essere un pericolo attuale e cioè, la probabilità che si verifichi un danno; ci deve essere un offesa ingiusta e cioè, l'offesa deve essere contraria al nostra ordinamento giuridico e, cosa molto importante, la difesa deve essere proporzionata all'offesa.

A quest'ultimo riguardo, la proporzione deve essere valutata in concreto tenendo conto tutta una serie di parametri che vanno dai mezzi a disposizione dell'aggredito per difendersi, sino alle caratteristiche fisiche dell'aggressore rispetto a colui che subisce la violenza. Il tutto, è naturalmente anche lasciato al prudente apprezzamento del giudice.

Il nostro codice prevede anche l'ipotesi in cui vengono superati i limiti previsti dall'articolo 52 ed esattamente, a riguardo, così recita l'articolo 55 c.p. "Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 51,52,53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. ".

E cioè, sempre a fini puramente esemplificativi, qualora l'aggredito, con colpa, oltrepassi i limiti stabiliti dall'articolo 52 del c.p., il medesimo sarà sottoposto alle sanzioni previste per i delitti colposi, sempre che, i fatti per cui si procede, siano preveduti dalla legge come delitti colposi.

Questa norma, secondo il Ministro Castelli, non sarebbe più idonea a garantire il cittadino in quanto, "dovrà essere valutato lo stato d'animo dell'aggredito". In pratica, il vim vi repellere licet, non sarebbe più adeguato ai tempi!

Le dichiarazioni di Castelli hanno provocato dichiarazioni di dissenso anche all'interno della stessa maggioranza: contrari si sono espressamente dichiarati l'ex Guardasigilli Biondi e il Deputato forzista Taormina pur riservandosi una migliore valutazione a seguito dell'esame del testo di riforma. Sono quindi opportune alcune riflessioni.

A seguito del verificarsi di fatti di sangue, anche se efferati, le competenti Istituzioni Pubbliche hanno sempre riflettuto sulla opportunità di migliorare il controllo del territorio, magari con l'invio di ulteriori forze di polizia o, come è avvenuto in alcuni casi, coinvolgendo l'esercito. In altri casi, le medesime Istituzioni, hanno varato importanti leggi introducendo sanzioni più severe nei confronti degli autori di crimini di particolare eco sociale.

Non vi sono mai state proposte di cambiamento dell'attuale norma disciplinante la legittima difesa. Con questo non voglio riflettere sul contenuto di una norma il cui testo, nella sua completezza, non si conosce ancora, ma bensì, vorrei porre l'accento su due considerazioni di fondo.

La prima afferisce alla necessità che sia sempre e comunque lo stato ad assumere una concreta ed efficace difesa del cittadino. La seconda è data dal fortissimo dubbio che una norma con la prevedibili caratteristiche di quella voluta dal Ministro Castelli sia ben interpretata e, soprattutto, applicata dal comune cittadino il quale, verosimilmente, potrebbe ritenere un suo diritto far uso delle armi anche in situazioni non consentite. Le conseguenze sono assolutamente immaginabili.

E' opportuno comunque aspettare la bozza definitiva per le conseguenti valutazioni. Nell'attesa, è altresì opportuno ricordare al Ministro Castelli, che anche gli uomini dell' O.K. Corral e lo stesso Wyatt Earp erano legittimati all'uso delle armi da una stella, ma mi chiedo: quale sarà il titolo che potrà giustificare l'uso della violenza da parte del comune cittadino?

* avvocato, membro del comitato tecnico dell'Osservatorio.

by www.osservatoriosullalegalita.org

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Scusi se rido, ministro Castelli