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NOTIZIARIO del 18
agosto 2004
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Carcerazione
preventiva da modificare
Il presunto suicidio in carcere del sindaco di Roccaraso, Camillo Valentini, e' stato accompagnato dalle polemiche. Per alcuni critici, soprattutto appartenenti alla Casa delle liberta', l'istituto della carcerazione preventiva - primo incriminato per l'accaduto - sarebbe un abuso dei magistrati. Per altri - anche nel centrosinistra (come per Anna Finocchiaro, non nuova a dichiarazioni delegittimanti verso i magistrati) - sarebbe incostituzionale, ma e' difficile fare questa asserzione, dal momento che lo stesso articolo 13 della Costituzione italiana che garantisce della liberta' personale, prevede la carcerazione preventiva. Esso infatti recita: "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. ... La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva." Qualche dubbio si potrebbe avere considerando che sia la Carta dei diritti dell'uomo dell'Unione Europea che la Carta dei diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, non prevedono forme di restrizione della liberta' personale. La prima parla della liberta' in modo molto stringato all'art. 6: "Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza", mentre il documento ONU impegna i sottoscrittori (fra cui l'Italia) a rispettare queste due regole: art. 3: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona", art. 9, "nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato". L'Unione ha comunque previsto recentemente una mano piu' pesante in caso di terrorismo, ma per i crimini tradizionali restano le stesse regole, e poiche' la nostra Costituzione all'art. 10 afferma che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute" il dubbio che puo' essere sollevato in sede di Corte Europea e di tribunale internazionale dei diritti dell'uomo (o anche in una normale tribunale italiano) e' se la nostra Costituzione non sia in contrasto con le norme internazionali. Ma la carcerazione preventiva esiste ed e' applicata ampiamente in alti Paesi europei - dato che non e' evidentemente considerato arbitrario un provvedimento convalidato da un magistrato che si fondi su elementi significativi - il che dimostra la pretestuosita' e strumentalita' delle dichiarazioni di certi politici nostrani. Ed i magistrati italiani, pur avendo una certa discrezionalita' (limitata) si limitano ad applicare una legge dello Stato che per giunta, come abbiamo visto, trova il suo fondamento nella Costituzione. Chiedere la maggior attenzione e cura possibile da parte dei singoli magistrati nel disporre tale misura e' ovviamente doveroso, e vanno puniti gli abusi. Sotto il profilo invece della proporzionalita' e giustificazione etica di un provvedimento di custodia cautelare, occorrerebbe riflettere sul fatto che in alcuni casi l'opinione pubblica sarebbe molto critica qualora un sospetto criminale fosse lasciato libero a reiterare il reato o nascondere le prove. Il giudizio infatti muta a seconda del fatto che fa piu' clamore, il suicidio del sospettato in carcere o il danno che deriva alla collettivita' (pensiamo al caso Parmalat). Quindi lo strumento giuridico ha una sua logica e risponde alle attese di parte dei cittadini. Tuttavia eliminare lo strumento creerebbe effettivamente problemi in tutti quei casi di recidiva, possibile fuga o occultamento delle prove. Come da noi gia' sottolineato in passato, pero', non si puo' lasciare la carcerazione preventiva come e' oggi, in quanto la persona sospettata potrebbe essere innocente, e per legge lo e' fino a sentenza di condanna. A giudizio dell'Osservatorio, andrebbero modificate soprattutto - cosa di cui nessuno parla - le modalita' di attuazione della carcerazione preventiva, evitando tutte quelle azioni che - giustificate in caso di condanna - sono sproporzionate e lesive della integrita' di un potenziale innocente, come le perquisizioni corporali (inutili ai fini di evitare un suicidio, come si e' visto) e soprattutto la destinazione a normali istituti di pena, con detenuti gia' condannati e quindi criminali riconosciuti. Inoltre - dato che quando il fermo e' effettuato dalle forze dell'ordine, esso va convalidato da un magistrato - neppure le condizioni necessarie per Costituzione e per legge sono attuate nell'arco di tempo che intercorre fra l'arresto e la convalida. Dunque - sebbene si comprenda come, ad esempio, possa essere giustificato arrestare un flagrante ladro o assassino - andrebbero stabilite condizioni essenziali di trattamento fino a convalida. E' possibile che anche una persona innocente sia raggiunta dalla disperazione e decida di togliersi la vita se sottoposta a misure solitamente riservate ai detenuti, oppure se messa a contatto con criminali o se sottoposta da alcuni di questi a violenze. E' altresi' facile che un colpevole ancora non riconosciuto - e quindi libero in caso di assenza della carcerazione preventiva - riesca ad operare in modo da farla franca per sempre, agendo indisturbato mentre e' in attesa di processo. Regole diverse (la massima riservatezza, un atteggiamento piu' soft e il soggiorno in edifici appositamente destinati e separati dagli istituti penitenziari, oltre che esteticamente distinguibili) nonche' tempi effettivamente brevi di privazione della liberta' , renderebbero piu' accettabile uno strumento che deve avere come unica finalita' la protezione della societa' da potenziali danni di notevole entita'. Ma stabilire queste nuove regole e' compito del legislatore. by www.osservatoriosullalegalita.org _____________ I
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