DISEGNO
DI LEGGE N. 1296 presentato dal Ministro della giustizia (CASTELLI) di
concerto col Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)
Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia
di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni
di legittimità
Capo
I DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Art. 1. (Contenuto della delega)
1. II Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi
diretti a: a) modificare la disciplina per l’accesso alla carriera in
magistratura ordinaria e stabilire l’accesso alle funzioni di legittimità
presso la Corte di cassazione anche mediante concorso; b) razionalizzare
la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari
e di aggiornamento professionale dei magistrati; c) disciplinare la composizione,
le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari; d) regolare
il passaggio dall’esercizio delle funzioni giudicanti a quello delle funzioni
requirenti e viceversa; e) stabilire la temporaneità degli incarichi direttivi;
f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati
e le relative sanzioni.
2. II Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui all’articolo 7, uno o più decreti legislativi diretti
a rideterminare le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari.
3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell’esercizio
della delega di cui ai commi 1 e 2 divengono efficaci dal centoventesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. II Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi
alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, le norme necessarie al
coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio
delle deleghe di cui ai medesimi commi con le altre leggi dello Stato
e la necessaria disciplina transitoria, diretta anche a regolare il trasferimento
degli affari ai nuovi uffici, fissando i termini massimi entro cui occorre
provvedere.
5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio delle deleghe
di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla
Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni
permanenti un motivato parere entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere.
6. Entro due anni dalla data di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi,
il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, con la procedura di cui al
comma 5.
Art.
2. (Concorsi per uditore giudiziario e per le funzioni di legittimità)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario
siano ammessi soltanto coloro i quali abbiano conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione forense ovvero l’idoneità in qualsiasi
concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale è necessario
il possesso della laurea in giurisprudenza ovvero abbiano conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche; b) prevedere che annualmente,
per la metà dei posti resisi disponibili, sia bandito un concorso per
titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità, riservato a magistrati
ordinari immessi da almeno dieci anni nell’esercizio delle funzioni, stabilendo
altresì le modalità del concorso e disponendo che la composizione della
commissione esaminatrice sia per due terzi costituita da magistrati ordinari
con almeno venti anni di esercizio delle funzioni e per un terzo da professori
ordinari universitari ovvero da un presidente di Sezione del Consiglio
di Stato o da avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni.
La presidenza della commissione è assunta dal Primo Presidente della Corte
di cassazione o da un Presidente di Sezione da lui delegato, ovvero da
un Avvocato generale presso la stessa Corte; c) abrogare le norme incompatibili
con quanto previsto nel decreto legislativo da adottarsi.
Art.
3. (Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento
professionale dei magistrati)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
prevedere l’istituzione presso la Corte di cassazione di una Scuola della
magistratura, struttura didattica stabilmente preposta all’organizzazione
delle attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di
aggiornamento professionale dei magistrati, che si avvalga delle esperienze
e delle professionalità dell’Ufficio del massimario e del ruolo della
Corte di cassazione, anche ai fini della progressione in carriera; b)
prevedere che la Scuola della magistratura sia fornita di autonomia organizzativa
ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia ovvero
comandato da altre amministrazioni con risorse finanziarie a carico del
bilancio dello stesso Ministero; c) prevedere che la Scuola della magistratura
sia diretta da un Comitato direttivo composto da due magistrati designati
dal Primo Presidente della Corte di cassazione tra i magistrati della
Corte di cassazione, sentito il Procuratore Generale, e da tre componenti,
scelti tra avvocati con non meno di venti anni di esercizio della professione,
e magistrati con non meno di venti anni di servizio, nominati dal Consiglio
superiore della magistratura, di concerto con il Ministro della giustizia,
per quattro anni, nell’ambito di tutti i quali è eletto un presidente;
d) prevedere che nella programmaazione dell’attività didattica, il Comitato
direttivo di cui alla lettera c) possa avvalersi delle proposte del Consiglio
superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio
nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione e di quelle dei componenti del Consiglio universitario
nazionale esperti in materie giuridiche; e) prevedere, presso la Scuola,
la programmazione annuale di corsi per magistrati di durata non superiore
a due mesi, formulando i criteri generali per la partecipazione ad essi
da parte degli interessati; f) prevedere, compatibilmente alle comprovate
e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari,
ed a richiesta dell’interessato, il diritto del magistrato partecipante
al corso di cui alla lettera e) ad un periodo di congedo retribuito pari
alla sua durata; g) stabilire che, al termine del corso, sia rilasciato
un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, da inserire
nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento
per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura
concernenti la progressione in carriera dei magistrati, nonché i tramutamenti
ed i conferimenti di incarichi direttivi e semi-direttivi; h) prevedere
che il magistrato, il quale abbia partecipato al corso di cui alla lettera
e) possa nuovamente parteciparvi trascorsi almeno tre anni; i) prevedere
che il parere di cui alla lettera g) abbia validità per un periodo non
superiore ai sei anni.
Art.
4. (Riforma dei Consigli giudiziari ed istituzione del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione,
composto per due terzi da magistrati con effettive funzioni di legittimità
in servizio presso la medesima Corte e la relativa Procura generale, e
per un terzo da componenti nominati tra i professori ordinari di università
in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio
della professione che siano iscritti nell’albo speciale per le giurisdizioni
superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36; b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della
Corte di Cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario
nazionale e dal Consiglio nazionale forense; c) prevedere che membri di
diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il Primo
Presidente ed il Procuratore generale della medesima Corte; d) prevedere
che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal
Primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice-presidente
scelto tra i componenti non togati, ed un segretario; e) prevedere che
al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto
compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r) ed s) per
i Consigli giudiziari presso le Corti d’appello; f) prevedere che i Consigli
giudiziari presso le Corti d’appello siano composti, oltre che dai membri
di diritto di cui alla lettera l), da tre magistrati in servizio presso
gli uffici giudiziari del distretto e da quattro componenti non togati
di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche,
uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio
della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede
il distretto, o nella quale rientra la maggior estensione del territorio
su cui hanno competenza gli uffici del distretto; g) prevedere che i componenti
supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati
che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel
distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio
di cui alla lettera f), riservandosi un posto per un componente designato
dal consiglio regionale; h) prevedere che i componenti designati dal consiglio
regionale siano eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee
al medesimo Consiglio; i) prevedere che i componenti avvocati e professori
universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale
forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei
Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle
facoltà di giurisprudenza delle università della regione; l) prevedere
che membri di diritto del Consiglio giudiziario siano il Presidente ed
il Procuratore generale della Corte d’appello; m) prevedere che il Consiglio
giudiziario sia presieduto dal Presidente della Corte d’appello ed elegga
a scrutinio segreto, al suo interno, un vice-presidente scelto tra i componenti
non togati, ed un segretario; n) prevedere che il Consiglio giudiziario
duri in carica quattro anni; o) prevedere che l’elezione dei componenti
togati del Consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale
con il medesimo sistema vigente per la nomina dei componenti togati del
Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da
attribuire due seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti ed
un seggio ad un magistrato che esercita funzioni requirenti; p) prevedere
che dei due componenti togati del Consiglio giudiziario che esercitano
funzioni giudicanti uno abbia maturato un’ anzianità di carriera non inferiore
a venti anni; q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari
presso le Corti d’appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati
per la nomina dei titolari; r) prevedere che al Consiglio giudiziario
vengano attribuite, oltre quelle già previste, le seguenti competenze:
1) approvazione delle tabelle su proposta dei titolari degli uffici, nel
rispetto dei criteri generali indicati dalla legge; 2) formulazione di
pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura,
sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della
capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio
nell’esercizio delle funzioni, in occasione della progressione in carriera
e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica; 3) vigilanza sul
comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente
rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare; 4) vigilanza sull’andamento
degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali
disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia; 5) formulazione di pareri
e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice
di pace del distretto; 6) adozione di provvedimenti relativi allo stato
dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative
e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo,
pensioni privilegiate, concessione di sussidi; 7) formulazione di pareri,
anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine
all’adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti
collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni
di titoli onorifici, riammissioni in magistratura; s) prevedere la reclamabilità
innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate
dal Consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r), numero
1); t) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano
parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni
inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 4) e 5).
Art. 5. (Passaggio dall’esercizio delle funzioni giudicanti a quello
delle funzioni requirenti e viceversa)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
prevedere che l’idoneità a concorrere per il conferimento di un ufficio
inerente l’esercizio di una funzione diversa da quella allo stato svolta
si consegua previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale
organizzato dalla Scuola della magistratura di cui all’articolo 3, comma
1, lettera a), e con applicazione di quanto previsto dalla lettera f)
del comma 1 del medesimo articolo; b) prevedere che siano legittimati
a concorrere per il conferimento di un ufficio inerente l’esercizio di
una funzione diversa da quella svolta soltanto i magistrati in possesso
dell’attestato di idoneità rilasciato a conclusione del corso di qualificazione
professionale di cui alla lettera a) e conclusosi non oltre tre anni prima
della data di presentazione della domanda; c) prevedere che l’idoneità
conseguita ai sensi della lettera a) abbia validità per un periodo non
superiore ai tre anni; d) prevedere che l’esercizio di una funzione diversa
da quella precedentemente svolta avvenga necessariamente in un ufficio
appartenente ad un diverso distretto, con esclusione di quello di cui
all’articolo 11, comma 1, del codice di procedura penale.
Art. 6. (Temporaneità degli incarichi direttivi)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
prevedere la temporaneità degli uffici direttivi per una durata non superiore
ad anni quattro, con possibilità di rinnovo dell’incarico per ulteriori
due anni e con esclusione degli incarichi direttivi svolti presso la Corte
di Cassazione, la Procura generale presso la stessa Corte, nonché presso
il Tribunale superiore delle acque pubbliche; b) prevedere che alla scadenza
del termine di cui alla lettera a) il magistrato che abbia esercitato
funzioni direttive possa concorrere per il conferimento di un ufficio
direttivo presso un diverso distretto; c) prevedere che, alla scadenza
del termine di cui alla lettera a), il magistrato che abbia esercitato
funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro
ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla
sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente
in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze.
Art. 7. (Norme in materia disciplinare)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei
magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla
stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina
con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative
sanzioni.
Art.
8. (Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, il Governo,
al fine di razionalizzare la distribuzione degli uffici giudiziari sul
territorio dello Stato, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinire i confini dei distretti delle Corti d’appello, dei circondari
dei tribunali e delle circoscrizioni territoriali degli uffici del giudice
di pace; b) istituire, ove necessario, nuove Corti d’appello, nuovi tribunali
ovvero nuovi uffici del giudice di pace, attraverso la fusione totale
o parziale del territorio ricompreso negli attuali distretti, circondari
o circoscrizioni territoriali e dei relativi uffici, ovvero la sottrazione
di parte del territorio di due o più distretti, circondari o circoscrizioni
territoriali limitrofi, ovvero mediante l’accorpamento di una o più Corti
d’appello, e l’accorpamento o la soppressione di tribunali o uffici del
giudice di pace già esistenti; c) tenere conto, ai fini indicati alla
lettera b), dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti,
delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la
sede dell’ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile
e penale; d) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla
realizzazione di un’equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata
funzionalità degli uffici giudiziari; e) prevedere, anche in deroga alle
disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392, e delle altre norme di
edilizia giudiziaria, la possibilità, con decreto del Ministro della giustizia,
di dislocare immobili dell’ufficio giudiziario al di fuori del distretto,
circondario ovvero circoscrizione territoriale; h) prevedere, limitatamente
ai tribunali il cui circondario è stato oggetto di revisione da parte
del decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, la possibilità di istituire,
nel medesimo comune, più uffici di tribunale, ciascuno con esclusiva competenza
per una parte del territorio.
Capo
II MODIFICHE ALLE NORME PER IL CONFERIMENTO E L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DI LEGITTIMITÀ
Art.
9. (Conferimento delle funzioni di legittimità)
1. Il conferimento delle funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione
e la relativa Procura generale è disposto, nei limiti dei posti disponibili
e pubblicati, dal Consiglio superiore della magistratura previo parere
della Commissione speciale di cui all’articolo 10. È fatta salva la riserva
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), a decorrere dall’anno successivo
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione
della relativa delega. 2. Il Consiglio superiore della magistratura procede
alla pubblicazione dei posti vacanti presso la Corte di cassazione, distinguendo
quelli delle sezioni civili da quelli delle sezioni penali.
Art.
10. (Commissione speciale per le funzioni di legittimità) 1. Presso
il Consiglio superiore della magistratura è istituita la Commissione speciale
per le funzioni di legittimità, di seguito denominata «Commissione». 2.
La Commissione è composta da due magistrati che esercitano funzioni di
legittimità presso la Corte di cassazione, uno che esercita tali funzioni
presso la Procura generale della Corte di cassazione, nonché due professori
universitari di ruolo di prima fascia. 3. I componenti della Commissione
sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura che li sceglie
tra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia. 4. Nell’ambito
della Commissione è eletto il Presidente. Le funzioni di Segretario sono
assunte dal più giovane in età. 5. I componenti della Commissione durano
in carica quattro anni e non possono essere immediatamente confermati
nell’incarico. 6. Ai componenti della Commissione compete un gettone di
presenza per la partecipazione alle sedute a carico del bilancio del Consiglio
superiore della magistratura, che provvede, con propria determinazione,
a quantificarne l’ammontare nel limite massimo della misura del gettone
spettante ai componenti per le sedute plenarie.
Art.
11. (Valutazione da parte della Commissione) 1. La Commissione
procede all’esame delle specifiche attitudini degli aspiranti all’esercizio
delle funzioni di legittimità, a tale fine valutando l’attività svolta
negli ultimi cinque anni, la qualità del lavoro svolto, il rispetto dei
doveri inerenti all’ufficio ed alle funzioni, esaminando i provvedimenti
redatti, i dati statistici ed ogni altro fatto o elemento concernente
l’attività professionale e scientifica. 2. In esito alle verifiche operate
ai sensi del comma 1, la Commissione esprime un parere in merito all’attitudine
all’esercizio di funzioni di legittimità, che è comunicato all’interessato,
trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e inserito nel fascicolo
personale.
Art.
12. (Modifiche all’organico della Corte di cassazione) 1. L’organico
dei magistrati della Corte di cassazione è modificato secondo quanto previsto
dal presente articolo. 2. Quindici posti di magistrato di appello destinato
alla Corte di cassazione, nonché tutti i posti di magistrato di appello
destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione, sono soppressi;
in loro vece, sono istituiti altrettanti posti di magistrato di cassazione,
presso i rispettivi uffici. 3. Quindici posti di magistrato di appello
destinato alla Corte di cassazione sono soppressi e, in loro vece, sono
istituiti altrettanti posti di magistrato di tribunale destinato alla
Corte di cassazione. La tabella B annessa al decreto-legge 20 novembre
1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992,
n. 8, da ultimo sostituita dall’articolo 1, comma 2, della legge 13 febbraio
2001, n. 48, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
4. L’articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è sostituito
dal seguente: «Art. 115 – (Magistrati di tribunale destinati alla Corte
di cassazione) – 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno
parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato
di tribunale, destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario
e del ruolo». 5. L’articolo 116 del citato regio decreto n. 12 del 1941,
è abrogato. 6. All’articolo 117, comma 1, del regio decreto n. 12 del
1941, sono soppresse le parole: «di appello e». 7. Ai posti soppressi
presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale sono trattenuti
i magistrati in servizio. Il Consiglio superiore della magistratura dispone
il conferimento ad essi delle funzioni di legittimità mediante inquadramento
nei posti di cui al comma 2, previo accertamento del possesso della necessaria
idoneità precedentemente conseguita e purché siano state svolte, nei sei
mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, le
funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni
ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza, nei
limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio presso
la Corte. 8. Ai posti soppressi di cui al comma 3 sono trattenuti, in
via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, per i quali non sia stato possibile il
conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 7.
Art.
13. (Indennità di trasferta) 1. Ai magistrati che esercitano funzioni
di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale,
a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato e presso le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti
e la relativa Procura generale compete, per ciò solo, l’indennità di trasferta
per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale.
CAPO
III DISPOSIZIONI FINANZIARIE (OMISSIS)
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alla
presente legge e' da aggiungere l'emendamento presentato dal governo e
sostenuto dalla CdL di cui all'articolo di
Piccolillo e che e' stato approvato oggi
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