NOTIZIARIO del 24 settembre 2003

 
     

DISEGNO DI LEGGE N. 1296 presentato dal Ministro della giustizia (CASTELLI) di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)

Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

Capo I DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 1. (Contenuto della delega)
1. II Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti a: a) modificare la disciplina per l’accesso alla carriera in magistratura ordinaria e stabilire l’accesso alle funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione anche mediante concorso; b) razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati; c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari; d) regolare il passaggio dall’esercizio delle funzioni giudicanti a quello delle funzioni requirenti e viceversa; e) stabilire la temporaneità degli incarichi direttivi; f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e le relative sanzioni.
2. II Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 7, uno o più decreti legislativi diretti a rideterminare le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari.
3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 divengono efficaci dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. II Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio delle deleghe di cui ai medesimi commi con le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria, diretta anche a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando i termini massimi entro cui occorre provvedere.
5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
6. Entro due anni dalla data di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, con la procedura di cui al comma 5.

Art. 2. (Concorsi per uditore giudiziario e per le funzioni di legittimità)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi soltanto coloro i quali abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense ovvero l’idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale è necessario il possesso della laurea in giurisprudenza ovvero abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; b) prevedere che annualmente, per la metà dei posti resisi disponibili, sia bandito un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno dieci anni nell’esercizio delle funzioni, stabilendo altresì le modalità del concorso e disponendo che la composizione della commissione esaminatrice sia per due terzi costituita da magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni e per un terzo da professori ordinari universitari ovvero da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato o da avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni. La presidenza della commissione è assunta dal Primo Presidente della Corte di cassazione o da un Presidente di Sezione da lui delegato, ovvero da un Avvocato generale presso la stessa Corte; c) abrogare le norme incompatibili con quanto previsto nel decreto legislativo da adottarsi.

Art. 3. (Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale dei magistrati)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere l’istituzione presso la Corte di cassazione di una Scuola della magistratura, struttura didattica stabilmente preposta all’organizzazione delle attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati, che si avvalga delle esperienze e delle professionalità dell’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, anche ai fini della progressione in carriera; b) prevedere che la Scuola della magistratura sia fornita di autonomia organizzativa ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia ovvero comandato da altre amministrazioni con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero; c) prevedere che la Scuola della magistratura sia diretta da un Comitato direttivo composto da due magistrati designati dal Primo Presidente della Corte di cassazione tra i magistrati della Corte di cassazione, sentito il Procuratore Generale, e da tre componenti, scelti tra avvocati con non meno di venti anni di esercizio della professione, e magistrati con non meno di venti anni di servizio, nominati dal Consiglio superiore della magistratura, di concerto con il Ministro della giustizia, per quattro anni, nell’ambito di tutti i quali è eletto un presidente; d) prevedere che nella programmaazione dell’attività didattica, il Comitato direttivo di cui alla lettera c) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e di quelle dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche; e) prevedere, presso la Scuola, la programmazione annuale di corsi per magistrati di durata non superiore a due mesi, formulando i criteri generali per la partecipazione ad essi da parte degli interessati; f) prevedere, compatibilmente alle comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari, ed a richiesta dell’interessato, il diritto del magistrato partecipante al corso di cui alla lettera e) ad un periodo di congedo retribuito pari alla sua durata; g) stabilire che, al termine del corso, sia rilasciato un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura concernenti la progressione in carriera dei magistrati, nonché i tramutamenti ed i conferimenti di incarichi direttivi e semi-direttivi; h) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato al corso di cui alla lettera e) possa nuovamente parteciparvi trascorsi almeno tre anni; i) prevedere che il parere di cui alla lettera g) abbia validità per un periodo non superiore ai sei anni.

Art. 4. (Riforma dei Consigli giudiziari ed istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto per due terzi da magistrati con effettive funzioni di legittimità in servizio presso la medesima Corte e la relativa Procura generale, e per un terzo da componenti nominati tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio della professione che siano iscritti nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36; b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense; c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il Primo Presidente ed il Procuratore generale della medesima Corte; d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal Primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice-presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario; e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r) ed s) per i Consigli giudiziari presso le Corti d’appello; f) prevedere che i Consigli giudiziari presso le Corti d’appello siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da tre magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto e da quattro componenti non togati di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggior estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto; g) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alla lettera f), riservandosi un posto per un componente designato dal consiglio regionale; h) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale siano eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo Consiglio; i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione; l) prevedere che membri di diritto del Consiglio giudiziario siano il Presidente ed il Procuratore generale della Corte d’appello; m) prevedere che il Consiglio giudiziario sia presieduto dal Presidente della Corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice-presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario; n) prevedere che il Consiglio giudiziario duri in carica quattro anni; o) prevedere che l’elezione dei componenti togati del Consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per la nomina dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire due seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti ed un seggio ad un magistrato che esercita funzioni requirenti; p) prevedere che dei due componenti togati del Consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’ anzianità di carriera non inferiore a venti anni; q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari presso le Corti d’appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari; r) prevedere che al Consiglio giudiziario vengano attribuite, oltre quelle già previste, le seguenti competenze: 1) approvazione delle tabelle su proposta dei titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge; 2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, in occasione della progressione in carriera e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica; 3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare; 4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia; 5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto; 6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi; 7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura; s) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal Consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r), numero 1); t) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 4) e 5).

Art. 5. (Passaggio dall’esercizio delle funzioni giudicanti a quello delle funzioni requirenti e viceversa)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che l’idoneità a concorrere per il conferimento di un ufficio inerente l’esercizio di una funzione diversa da quella allo stato svolta si consegua previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale organizzato dalla Scuola della magistratura di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e con applicazione di quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo articolo; b) prevedere che siano legittimati a concorrere per il conferimento di un ufficio inerente l’esercizio di una funzione diversa da quella svolta soltanto i magistrati in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato a conclusione del corso di qualificazione professionale di cui alla lettera a) e conclusosi non oltre tre anni prima della data di presentazione della domanda; c) prevedere che l’idoneità conseguita ai sensi della lettera a) abbia validità per un periodo non superiore ai tre anni; d) prevedere che l’esercizio di una funzione diversa da quella precedentemente svolta avvenga necessariamente in un ufficio appartenente ad un diverso distretto, con esclusione di quello di cui all’articolo 11, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 6. (Temporaneità degli incarichi direttivi)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere la temporaneità degli uffici direttivi per una durata non superiore ad anni quattro, con possibilità di rinnovo dell’incarico per ulteriori due anni e con esclusione degli incarichi direttivi svolti presso la Corte di Cassazione, la Procura generale presso la stessa Corte, nonché presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche; b) prevedere che alla scadenza del termine di cui alla lettera a) il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive possa concorrere per il conferimento di un ufficio direttivo presso un diverso distretto; c) prevedere che, alla scadenza del termine di cui alla lettera a), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze.

Art. 7. (Norme in materia disciplinare)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni.

Art. 8. (Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, il Governo, al fine di razionalizzare la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio dello Stato, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ridefinire i confini dei distretti delle Corti d’appello, dei circondari dei tribunali e delle circoscrizioni territoriali degli uffici del giudice di pace; b) istituire, ove necessario, nuove Corti d’appello, nuovi tribunali ovvero nuovi uffici del giudice di pace, attraverso la fusione totale o parziale del territorio ricompreso negli attuali distretti, circondari o circoscrizioni territoriali e dei relativi uffici, ovvero la sottrazione di parte del territorio di due o più distretti, circondari o circoscrizioni territoriali limitrofi, ovvero mediante l’accorpamento di una o più Corti d’appello, e l’accorpamento o la soppressione di tribunali o uffici del giudice di pace già esistenti; c) tenere conto, ai fini indicati alla lettera b), dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell’ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale; d) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un’equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari; e) prevedere, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392, e delle altre norme di edilizia giudiziaria, la possibilità, con decreto del Ministro della giustizia, di dislocare immobili dell’ufficio giudiziario al di fuori del distretto, circondario ovvero circoscrizione territoriale; h) prevedere, limitatamente ai tribunali il cui circondario è stato oggetto di revisione da parte del decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, la possibilità di istituire, nel medesimo comune, più uffici di tribunale, ciascuno con esclusiva competenza per una parte del territorio.

Capo II MODIFICHE ALLE NORME PER IL CONFERIMENTO E L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ

Art. 9. (Conferimento delle funzioni di legittimità)
1. Il conferimento delle funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale è disposto, nei limiti dei posti disponibili e pubblicati, dal Consiglio superiore della magistratura previo parere della Commissione speciale di cui all’articolo 10. È fatta salva la riserva di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), a decorrere dall’anno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della relativa delega. 2. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla pubblicazione dei posti vacanti presso la Corte di cassazione, distinguendo quelli delle sezioni civili da quelli delle sezioni penali.

Art. 10. (Commissione speciale per le funzioni di legittimità) 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituita la Commissione speciale per le funzioni di legittimità, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione è composta da due magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione, uno che esercita tali funzioni presso la Procura generale della Corte di cassazione, nonché due professori universitari di ruolo di prima fascia. 3. I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura che li sceglie tra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia. 4. Nell’ambito della Commissione è eletto il Presidente. Le funzioni di Segretario sono assunte dal più giovane in età. 5. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico. 6. Ai componenti della Commissione compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute a carico del bilancio del Consiglio superiore della magistratura, che provvede, con propria determinazione, a quantificarne l’ammontare nel limite massimo della misura del gettone spettante ai componenti per le sedute plenarie.

Art. 11. (Valutazione da parte della Commissione) 1. La Commissione procede all’esame delle specifiche attitudini degli aspiranti all’esercizio delle funzioni di legittimità, a tale fine valutando l’attività svolta negli ultimi cinque anni, la qualità del lavoro svolto, il rispetto dei doveri inerenti all’ufficio ed alle funzioni, esaminando i provvedimenti redatti, i dati statistici ed ogni altro fatto o elemento concernente l’attività professionale e scientifica. 2. In esito alle verifiche operate ai sensi del comma 1, la Commissione esprime un parere in merito all’attitudine all’esercizio di funzioni di legittimità, che è comunicato all’interessato, trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e inserito nel fascicolo personale.

Art. 12. (Modifiche all’organico della Corte di cassazione) 1. L’organico dei magistrati della Corte di cassazione è modificato secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Quindici posti di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione, nonché tutti i posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione, sono soppressi; in loro vece, sono istituiti altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici. 3. Quindici posti di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione sono soppressi e, in loro vece, sono istituiti altrettanti posti di magistrato di tribunale destinato alla Corte di cassazione. La tabella B annessa al decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, da ultimo sostituita dall’articolo 1, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. 4. L’articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è sostituito dal seguente: «Art. 115 – (Magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione) – 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo». 5. L’articolo 116 del citato regio decreto n. 12 del 1941, è abrogato. 6. All’articolo 117, comma 1, del regio decreto n. 12 del 1941, sono soppresse le parole: «di appello e». 7. Ai posti soppressi presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale sono trattenuti i magistrati in servizio. Il Consiglio superiore della magistratura dispone il conferimento ad essi delle funzioni di legittimità mediante inquadramento nei posti di cui al comma 2, previo accertamento del possesso della necessaria idoneità precedentemente conseguita e purché siano state svolte, nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza, nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio presso la Corte. 8. Ai posti soppressi di cui al comma 3 sono trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 7.

Art. 13. (Indennità di trasferta) 1. Ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti e la relativa Procura generale compete, per ciò solo, l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale.

CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE (OMISSIS)

 

 

alla presente legge e' da aggiungere l'emendamento presentato dal governo e sostenuto dalla CdL di cui all'articolo di Piccolillo e che e' stato approvato oggi