14 febbraio 2002

 
     

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE ATTRAVERSO PROJECT FINANCING
di Massimiliano Trematerra

L'art.37 bis L 109/1994 dà la facoltà alla P.A. di affidare a privati, non per mezzo dell'appalto, ma per concessione, senza adeguata concorrenzialità e trasparenza senza procedura di pubblico incanto, ma con una procedura "ristretta" l'esecuzione e la realizzazione di opere pubbliche senza spese per l'ente concedente, il quale cede al privato affidatario il diritto di gestire l'opera finale e di imporre agli utilizzatori dei servizi ad essa connessi un prezzo.

Il privato affidatario si procura i mezzi per l'esecuzione con un adeguato programma di finanziamento. Il tutto va letto in correlazione con l'art.31 bis L109/1994 che sottrae alla giurisdizione più incisiva del Giudice Amministrativo le controversie relative a queste concessioni, chè pure sono atti amministrativi, affidandole invece al Giudice Ordinario, con la "razionale" spiegazione che "le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti".

In questo modo, tutta l'attività che il concessionario aggiudicatore compierà, sarà sottratta a qualsiasi sindacato di merito ed egli si troverà a gestire dei poteri che in sostanza sono amministrativi senza però che su questi poteri si possa esercitare quel controllo che pure esisterebbe, se fossero esercitati dalla P.A.

Insomma, lo Stato si sveste del suo manto autoritativo per cederlo a privati, scelti senza l'incanto pubblico che assicurerebbe maggiore imparzialità, e questo privato gestirà i poteri concessigli, non dovendo rispondere del suo operato al Giudice Amministrativo, ma a quello ordinario.

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