COMUNICATO del 4 luglio 2007

 
     

Donazione degli organi : a quando gli strumenti previsti dalla legge ?
di

Il Presidente del Consiglio, Romano Prodi, e il Ministro della Salute, Livia Turco, hanno presentato oggi la nuova campagna di comunicazione per la donazione degli organi, che ovviamente esorta a questo atto di solidarieta' presentandone tutti i lati positivi.

L'Osservatorio sulla legalita' e sui diritti onlus chiede al governo se la campagna 'informativa' sia solo propaganda oppure informi i cittadini anche del fatto che non sono mai stati varati molti dei decreti attuativi previsti dalla Legge 1° aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999.

L'Art. 5 della legge, prevede infatti le Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà, che sono le seguenti:
"1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina:
a) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti, secondo le modalità stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto, secondo modalità tali da garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito;
b) le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata;
c) le modalità attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera a) è tenuto a dichiarare la propria volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera a);
d) le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione di volontà, anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità;
e) i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa; (OMISSIS)
"

E' difficile che i cittadini siano al corrente dei decreti attuativi emanati, ma tutti i cittadini - non essendo stati coinvolti nella scelta chiara e univoca richiamata nell'articolo di legge e non essendo periodicamente chiamati a farlo - potranno rendersi conto che questa parte della legge rimane inapplicata e che cio' espone loro e i loro cari a rischi di scelte poco meditate o anche 'pilotate' da terzi sull'onda dell'emozione in occasione di eventi tragici in cui la serenita' e' compromessa.

Se donare gli organi e' una dimostrazione di solidarieta', deve pero' essere anche una scelta consapevole e davvero libera, e la volonta' dell'eventuale non-donatore deve essere messa in condizione di essere rispettata anche se non collima con il pensiero del ministro.

Una maggioranza parlamentare che sostiene il testamento biologico per il trattamento di fine vita non puo' essere credibile se non provvede a mettere i cittadini in condizione di esprimere per tempo e in modo certo - in applicazione della legge esistente - la propria volonta' sulla donazione degli organi. Cosi' non puo' essere credibile il governo che a quella maggioranza fa riferimento se vara una campagna propagandistica sulle donazioni di organi mentre mancano ancora gli strumenti previsti dalla legge per esprimere univocamente la propria volonta' in un aspetto cosi' delicato e riguardante un fondamentale diritto del cittadino.

Speciale diritti

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