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Sentenza condanna Biondi

SENTENZA N. 1519/96 R.G. notizie di reato N. 1057/98 R.G. GIP n. Reg. Sent. 272 Data del deposito 02 MAG. 1998 Data di irrevocabilità 23-5-1998 N. / Reg. Esec. N. 195433 Camp. pen. Redatta scheda 10 AGO. 1998

TRIBUNALE DI GENOVA UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. Giorgio Ricci, all’esito dell’udienza ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di Alfredi BIONDI, nato a Pisa il 29.6.1928, elettivamente domiciliato presso l’avv. Carlo BIONDI del foro di Genova - Difensori: Avv. U. Garaventa e Avv. Biondi.

IMPUTATO a) al reato di cui all’art. 1, secondo comma lett. a) e b) d.l. 10.7.1982 n. 429, convertito con legge 7.8.1982 n. 516, avendo nel corso del 1991, effettuato presazioni di servizi nella sua qualità di avvocato, annotava i relativi corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva in misura diversa da quella reale, essendo l’ammontare dei corrispettivi non annotati pari a £. 329.000.000, somma superiore al due per cento dell’ammontare dei corrispettivi risultanti dall’ultima dichiarazione presentata; b) al reato di cui all’art. 1, secondo comma lett. a) e b) d.l. 10.7.1982 n. 429, convertito con legge 7.8.1982 n. 516, avendo nel corso del 1992, effettuato prestazioni di servizi nella sua qualità di avvocato, annotava i relativi corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva in misura diversa da quella reale, essendo l’ammontare dei corrispettivi non annotati pari ad oltre £. 123.000.000, somma superiore al due pere cento dell’ammontare dei corrispettivi risultanti dall’ultima dichiarazione presentata; c) al reato di cui all’art. 1, secondo comma lett. a) e b) d.l. 10.7.1982 n. 429, convertito con legge 7.8.1982 n. 516, avendo nel corso del 1993, effettuato prestazioni di servizi nella sua qualità di avvocato, annotava i relativi corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva in misura diversa da quella reale, essendo l’ammontare dei corrispettivi non annotati pari ad oltre £. 262.000.000, somma superiore al due pere cento dell’ammontare dei corrispettivi risultanti dall’ultima dichiarazione presentata; d) al reato di cui all’art. 1, secondo comma lett. a) e b) d.l. 10.7.1982 n. 429, convertito con legge 7.8.1982 n. 516, avendo nel corso del 1994, effettuato prestazioni di servizi nella sua qualità di avvocato, annotava i relativi corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva in misura diversa da quella reale, essendo l’ammontare dei corrispettivi non annotati pari ad oltre £. 207.000.000, somma superiore al due pere cento dell’ammontare dei corrispettivi risultanti dall’ultima dichiarazione presentata; accertato a Genova, 1996-97; Le parti sono intervenute ed hanno concluso come da verbale di udienza.

MOTIVAZIONE Rilevato che le parti hanno congiuntamente richiesto, ai sensi dell’art. 444 CPP, l’applicazione della pena di mesi 2 di arresto e £. 6 milioni di ammenda, con la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria. Ritenuto che, nel caso in esame, non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento, a norma dell’art. 129 CPP, non versandosi nelle condizioni di cui a tale norma, ma, per contro, la prova della responsabilità dell’imputato emerge dagli accertamenti di P.T. Rilevato che è corretta la qualificazione giuridica del fatto. Ritenuta la continuazione tra le varie condotte, in quanto commesse nel medesimo contesto, considerata anche la continuità temporale (reato piùò grave quello di cui al capo a per importo evaso). Ritenuto che l’imputato appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche, per la sua incensuratezza. Congrua stimasi la richiesta delle parti (pena base mesi 3 £ 10 milioni, ridotta a mesi 2 £ 7 milioni per art. 62 bis CP, aumentata a mesi 3 £ 9 milioni per art. 81 CP, ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 444 CPP) e conforme ai presupposti di legge, attese le circostanze oggettive e soggettive (incensuratezza, natura del fatto). Ritenuto di potersi concedere la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria corrispondente, in considerazione della natura dei fatti e dell’incensuratezza dell’imputato.

P.Q.M.

V. ^l’art. 444 e ss C.P.P. DISPONE nei confronti di BIONDI ALFREDO in ordine ai reati a lui ascritti, uniti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche e diminuita la pena ai sensi dell’art. 444 CPP, l’applicazione della pena, richiesta dalle parti, di mesi 2 di arresto e £. 6 milioni di ammenda. V.^l’art. 53 e ss L.689/81 e succ. mod e art. 135 CP DISPONE nei confronti di BIONDI ALFREDO la sostituzione della pena detentiva come innanzi determinata con la pena pecuniaria di £ 1.500.000 di ammenda, oltre all’ammenda di £ 6 milioni comminata.

Genova, lì 02/05/98 il GIUDICE (dr Giorgio Ricci)

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