DECRETO-LEGGE
19 agosto 2003, n.220 Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.
(G.U. n. 192 del 20-8-2003)
Art.
1. Principi generali
1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo
nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale
facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2.
I rapporti tra gli ordinamenti di cui al comma 1 sono regolati in base
al principio di autonomia, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento
giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse
con l'ordinamento sportivo.
Art.
2. Autonomia dell'ordinamento sportivo
1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento
sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
a) il corretto svolgimento delle attivita' sportive ed agonistiche;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed
applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di societa', di associazioni
sportive e di singoli tesserati;
d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' agonistiche non programmate
ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed
atleti.
2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli
affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni
degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e
delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
Art.
3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria
1.
Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione
del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni
e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato
olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata
agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo
2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole
compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico
nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2,
comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della
legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione
di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale con sede in
Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili
d'ufficio.
3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza
succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis
della stessa legge.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in
corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo
diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma,
modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del
Lazio, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso e l'istanza
cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e ridotto alla meta' ai sensi del comma 3.
5. Alla luce del disposto di cui all'articolo 1, in applicazione dell'articolo
2, comma 1, tenuto conto dell'eccezionale situazione determinatasi per
il contenzioso in essere, il Comitato olimpico nazionale italiano, su
proposta della Federazione competente, adotta i provvedimenti di carattere
straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento
sportivo, per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004.
Art.
4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
19 agosto 2003
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