29 marzo 2002

 
     

Conflitto d'interessi.
Gli strumenti della legge.

di Massimiliano Trematerra

In base all'art.1471c.c. è nulla la compravendita in cui l'acquirente sia un soggetto amministratore dei beni dello Stato se l'oggetto di tale compravendita sia tra quelli tenuti in cura da quest'ultimo.

La nullità è posta a tutela di un interesse pubblico, quale quello di impedire ad un soggetto di assumere in un contratto, sfruttando la sua legittimazione e la sua speciale capacità giuridica, contemporaneamente sia la veste di acquirente che quella di alienante.

Se questo è vero nel caso di circolazione di beni commerciabili, lo sarà tanto più per i beni non commerciabili, quali quelli demaniali, poiché la loro appartenenza è riservata allo Stato in virtù di una particolare importanza o di una limitatezza tale da renderne necessaria una fruizione autoritativamente collettiva, essendo quindi in totale dispregio della pubblica destinazione, l'attività di un pubblico amministratore volta ad accaparrarsene, in conflitto d'interessi, una quota.

Piena legittimità dell'art.1471c.c. anche nelle operazioni aventi ad oggetto beni indisponibili, con conseguente vizio di nullità, negli atti aventi ad oggetto tali beni, della situazione caratterizzata da unico soggetto che rivesta sia la qualità di concedente che di concessionario di un bene o di un servizio pubblico.

La concessione non presenta una differenza qualitativa sostanziale con la compravendita come spiega la migliore dottrina strutturando la concessione stessa in una fase di stampo autoritativo, giustificabile con l'indisponibilità del bene oggetto dell'operazione, distinta da una fase propriamente contrattuale, come tale riconducibile allo schema ordinario dei contratti con le conseguenti cause di invalidità e di inefficacia.

Pertanto, se l'atto di concessione avente ad oggetto il servizio televisivo a favore delle reti Mediaset era geneticamente valido quando fu posto in essere, risulta invece viziato da quando il concessionario è divenuto pure concedente, per il fatto che accede ad un contratto che deve essere considerato nullo.

L'individuazione del vizio, che nella fattispecie risiede nel rapporto di concessione consente di superare la polemica sulla proprietà delle televisioni, contro la quale nulla si può obiettare, ne vi è bisogno di una legge ad hoc, dato che il ricco sistema giuridico italiano offre già gli elementi per una soluzione tecnica soddisfacente.

Bollettino Osservatorio

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