21 luglio 2001

 
     

Il CSM: cos'e' e come funziona.

Il CSM, consiglio superiore della magistratura, e' l'organo di autogoverno dei magistrati.
Come stabilirono i costituenti dopo l'esperienza del ventennio, il giudice non puo' essere soggetto ad altro che alla legge (art 104 della Costituzione).
Tuttavia il potere giudiziario deve essere collegato ai cittadini.
Pertanto il CSM e' presieduto dal Presidente della Repubblica e prevede al suo interno la presenza di rappresentanti eletti dal Parlamento.

L'art. 104 recita: "la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio Superiore della Magistratura e' presieduto dal Presidente della repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, ne' far parte del Parlamento o di un Consiglio Regionale
".

Il presidente, a causa dei molteplici compiti dovuti alla sua carica di Sapo dello Stato non riesce ad essere presente ai lavori del consiglio, e quindi assume grande importanza il vicepresidente .

Comunque la legge stabilisce che il Presidente:
1) indice le elezioni dei componenti magistrati;
2) richiede ai presidenti delle due camere di provvedere all'elezione dei componenti di designazione parlamentare;
3) convoca e presiede il Consiglio superiore;
4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno
5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

L'art. 17 comma 1 recita pero': "tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro per la grazia e giustizia", subordinando in qualche modo tutto all'approvazione del guardasigilli.

L'art. 31 stabilisce che: "il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del comitato di presidenza".

I compiti del CSM sono stabiliti dalla Costituzione:
art. 105: tutte le decisioni relative alle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari relativi ai giudici
art. 106: assunzione dei magistrati: l’ingresso nella carriera si ottiene superando un concorso, e ciò a garanzia della preparazione del magistrato e della sua indipendenza a
rt. 107: trasferimento dei magistrati: l’art 107 fissa il principio della inamovibilità dei giudici; essi possono essere trasferiti solo se lo richiedono o per decisione del CSM nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario .

21.07.01


(Il Giornale di Sicilia 2 settembre)

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La curiosita'

(....)La riforma del Csm è un cavallo di battaglia di Forza Italia, che lo ha spesso indicato come un organismo corporativo e politicizzato.
In passato sono girati vari progetti, come un ribaltamento degli equilibri a favore dei membri di nomina politica e la sottrazione della potestà disciplinare.
Castelli ha presentato un disegno di legge più prudente, che mantiene fermo il numero dei togati, ma abolisce il voto per correnti e limita il numero dei Pm eleggibili.
Resta sospesa la creazione di una “Alta Corte di giustizia” disciplinare per i giudici.

da "Il CSM, com'e' e come potrebbe essere"
L'Espresso, 11.10.2001