28 agosto 2001

 
     

La Giunta per le autorizzazioni a procedere
a cura di Rita Guma

La Giunta parlamentare per le autorizzazioni a procedere e' una commissione composta da membri della Camera. Essa e' un organismo referente per l'Assemblea parlamentare per gli affari inerenti alle immunità. E' noto infatti che i parlamentari godono di immunita' e pertanto e' previsto che il Parlamento deliberi in merito alla possibilita' che uno dei suoi membri possa essere perseguito penalmente per dichiarazioni rese al di fuori del suo mandato di parlamentare, che possa essere arrestato o privato di altre liberta' personali.

A tal proposito l'articolo 68 della Costituzione vieta all'autorità giudiziaria di sindacare sulle opinioni espresse e sui voti dati dal membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Si tratta di un divieto posto a tutela della libertà politica e della genuinità della formazione della volontà del parlamentare. I costituenti vollero l'esercizio delle funzioni parlamentari libero da influenze, legato solo alle vere convinzioni dell'eletto e all'interesse della Nazione.
Di qui l'intento di escludere che il potere giudiziario possa condizionare l'esercizio concreto delle funzioni dei singoli parlamentari. E ciò sia che il potere giudiziario si attivi autonomamente, sia che esso sia sollecitato da altri, come per esempio soggetti privati che intentassero azioni contro i parlamentari.

È evidente che si tratta di una garanzia a presidio della funzione e non di un privilegio personale in virtù del quale il membro di una Camera gode di un'illimitata libertà.
Fino al 1993, a fianco dell'insindacabilità parlamentare era prevista anche l'autorizzazione a procedere penalmente, per cui spesso le Camere deliberavano non sulla pertinenza o meno delle opinioni espresse dal parlamentare ma sulla concessione dell'autorizzazione a procedere. Oggi il giudizio deve incentrarsi sulla valutazione delle dichiarazioni rese.

Il potere giudiziario, in altre parole, per procedere all'arresto e delle altre privazioni della libertà personale, delle perquisizioni personali o domiciliari, delle intercettazioni in qualsiasi forma e del sequestro di corrispondenza. Cio' sempre per tutelare la libertà politica e la volontà del parlamentare da eventuali atteggiamenti persecutori . A questa si aggiunge anche - per il caso di autorizzazione a misure limitative della libertà personale - la tutela dell'integrità della Camera come collegio.

Sul piano della procedura, oggi le questioni d'insindacabilità parlamentare vengono portate all'attenzione della Camera direttamente dal deputato interessato, con un'istanza di deliberazione rivolta al Presidente della Camera. Per ciascun caso in discussione il Presidente della Giunta nomina un relatore che, per prassi consolidata, viene designato tra i componenti non appartenenti allo stesso gruppo del deputato interessato e - di regola - tra componenti non eletti nella stessa circoscrizione; circa la documentazione in possesso della Giunta, essa - per consuetudine consolidata - non può essere consultata da altri che dai componenti e solo presso gli uffici della Giunta stessa, senza possibilità di estrarre copie.

Pronunciarsi sulla sindacabilità o meno delle dichiarazioni espresse dal parlamentare spetta alla Camera cui egli apparteneva al momento in cui le dichiarazioni sono state rese. La Camera può pronunciarsi in ogni tempo finché il giudizio pende. In assenza di pronuncia della Camera, il potere giudiziario prosegue la sua attività.
Se la Corte costituzionale ritiene che la Camera abbia esercitato in modo esorbitante il suo potere di qualificare la condotta del parlamentare come pertinente all'esercizio del mandato parlamentare ed abbia pertanto errato nel dichiarare un'insindacabilità, accoglie il ricorso dell'autorità giudiziaria e annulla la delibera della Camera.
In caso contrario, rigetta il ricorso.

Bollettino Osservatorio

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