28 agosto 2001
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La
Giunta per le autorizzazioni a procedere La Giunta parlamentare per le autorizzazioni a procedere e' una commissione composta da membri della Camera. Essa e' un organismo referente per l'Assemblea parlamentare per gli affari inerenti alle immunità. E' noto infatti che i parlamentari godono di immunita' e pertanto e' previsto che il Parlamento deliberi in merito alla possibilita' che uno dei suoi membri possa essere perseguito penalmente per dichiarazioni rese al di fuori del suo mandato di parlamentare, che possa essere arrestato o privato di altre liberta' personali. A
tal proposito l'articolo 68 della Costituzione vieta all'autorità giudiziaria
di sindacare sulle opinioni espresse e sui voti dati dal membro del parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni. Si tratta di un divieto posto a tutela
della libertà politica e della genuinità della formazione della volontà
del parlamentare. I costituenti vollero l'esercizio delle funzioni parlamentari
libero da influenze, legato solo alle vere convinzioni dell'eletto e all'interesse
della Nazione. È
evidente che si tratta di una garanzia a presidio della funzione e non
di un privilegio personale in virtù del quale il membro di una Camera
gode di un'illimitata libertà. Il potere giudiziario, in altre parole, per procedere all'arresto e delle altre privazioni della libertà personale, delle perquisizioni personali o domiciliari, delle intercettazioni in qualsiasi forma e del sequestro di corrispondenza. Cio' sempre per tutelare la libertà politica e la volontà del parlamentare da eventuali atteggiamenti persecutori . A questa si aggiunge anche - per il caso di autorizzazione a misure limitative della libertà personale - la tutela dell'integrità della Camera come collegio. Sul piano della procedura, oggi le questioni d'insindacabilità parlamentare vengono portate all'attenzione della Camera direttamente dal deputato interessato, con un'istanza di deliberazione rivolta al Presidente della Camera. Per ciascun caso in discussione il Presidente della Giunta nomina un relatore che, per prassi consolidata, viene designato tra i componenti non appartenenti allo stesso gruppo del deputato interessato e - di regola - tra componenti non eletti nella stessa circoscrizione; circa la documentazione in possesso della Giunta, essa - per consuetudine consolidata - non può essere consultata da altri che dai componenti e solo presso gli uffici della Giunta stessa, senza possibilità di estrarre copie. Pronunciarsi
sulla sindacabilità o meno delle dichiarazioni espresse dal parlamentare
spetta alla Camera cui egli apparteneva al momento in cui le dichiarazioni
sono state rese. La Camera può pronunciarsi in ogni tempo finché il giudizio
pende. In assenza di pronuncia della Camera, il potere giudiziario prosegue
la sua attività. Bollettino Osservatorio ___________ I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE
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